29 Marzo 2023

La responsabilità del sostituto d’imposta in caso di decadenza dal regime forfetario

di Stefano Rossetti
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La scheda di FISCOPRATICO

Come noto, l’imposta sostitutiva dovuta in applicazione del regime forfetario (articolo 1, comma 54 e seguenti, L. 190/2014) viene liquidata senza prevedere la figura del sostituto d’imposta; infatti, viene previsto che “i ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime forfetario non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta. A tale fine, i contribuenti rilasciano un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva” (articolo 1, comma 67 e seguenti, L. 190/2014).

Talvolta può capitare che il contribuente che adotta il regime forfetario si accorga di non possedere i requisiti per poter fruire del regime di vantaggio, in tal caso, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con le risposte ad istanza di interpello n. 499/2019 e n. 500/2019, è possibile rimediare all’indebita fruizione del regime forfetario adottando una delle seguenti modalità:

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