13 Settembre 2013

La responsabilità di soci e componenti del Consiglio Direttivo per i debiti delle associazioni culturali

di Massimo Conigliaro
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I soci delle associazioni culturali non sono responsabili dei debiti dell’ente anche se sono componenti del Consiglio Direttivo, a condizione che non abbiano operato. E’ questo l’importante principio stabilito dalla Corte di Cassazione, V sezione Tributaria, con la sentenza n. 20485 del 6 settembre 2013(Pres. Adamo, Rel. Valitutti). I Giudici di legittimità hanno precisato che la responsabilità personale e solidale, prevista dall’art. 38 del Codice civile, di colui che agisce in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell’associazione stessa, bensì all’attività negoziale concretamente svolta per suo conto e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra l’ente ed i terzi. Tale responsabilità non concerne, neppure in parte, un debito proprio dell’associato, ma ha carattere accessorio, anche se non sussidiario, rispetto alla responsabilità primaria dell’associazione, con la conseguenza che l’obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per essa è inquadrabile fra quelle di garanzia “ex lege”, assimilabili alla fideiussione (cfr., ex plurimis, Cass. 25748/08, 29733/11).

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