23 Novembre 2015

La responsabilità negli enti associativi – seconda parte

di Guido MartinelliMarilisa Rogolino
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Dalla lettura dell’articolo 38 cod. civ. si ricava che, per le obbligazioni sociali vi è una duplice garanzia a favore dei terzi: quella offerta dai beni che costituiscono il fondo comune e quella costituita dal patrimonio personale di coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.

Tra il fondo comune ed il patrimonio personale degli associati di cui sopra c’è solidarietà, ovvero i creditori per il soddisfacimento dei loro interessi possono rivolgersi indifferentemente all’associazione oppure direttamente a chi ha agito per essa, senza l’onere di agire preventivamente sul patrimonio sociale.

Questa responsabilità solidale è una figura tipica delle organizzazioni senza personalità giuridica, in cui mancano – proprio per difetto del riconoscimento – controlli sulla consistenza iniziale del patrimonio; pertanto i terzi creditori possono confidare sia sul fondo comune, sia sul patrimonio dei rappresentanti (è per questo motivo che la loro responsabilità ha una natura “fideiussoria” rispetto a quella dell’ente collettivo).

Non è previsto a favore di quest’ultimi il beneficium excussionis, a differenza di quanto è previsto a favore dei soci di società semplice (articolo 2268 cod. civ.).

Tale differente trattamento è giustificato dalla differenza strutturale e funzionale dei due enti collettivi derivanti: dalle distinte caratteristiche del modello organizzativo; dal ruolo che in ciascuno di essi svolgono soci ed associati; dalla diversità di fine; ma soprattutto dalla diversa rilevanza patrimoniale e dal differente regime della responsabilità dei soggetti che fanno parte dei singoli enti. 

Si ritiene che la responsabilità personale e solidale prevista dall’articolo 38 cod. civ. sia da ricercare in capo a coloro che agiscono in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta, non essendo collegata alla mera titolarità della rappresentanza della stessa, ma all’attività negoziale o extranegoziale concretamente svolta per conto della stessa e diretta alla  creazione di rapporti obbligatori fra questa ed i terzi.

La responsabilità di cui all’articolo 38 cod. civ. non si estingue con la cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo determinata, di colui che ha agito in nome e per conte dell’ente, ma permane anche dopo la cessazione dall’incarico.

Ne consegue che il dirigente di un’associazione non riconosciuta, può essere oggetto dell’azione dei creditori anche dopo la cessazione dalla carica, ovviamente con riferimento alle obbligazioni contratte nel periodo in cui esercitava le sue funzioni.

Da quanto affermato deriva l’opportunità, ad ogni mutamento dei responsabili di una associazione, di predisporre un verbale di consegne nel quale indicare tutte le situazioni pendenti, al fine di poter con esattezza determinare i rapporti di debito – credito facenti capo all’ente in quel determinato momento.

Responsabilità extracontrattuale

Può altresì configurarsi direttamente a carico degli enti associativi una responsabilità extracontrattuale o da fatto illecito diretta.

L’associazione, infatti, deve ritenersi responsabile in via diretta quando il fatto illecito sia addebitabile agli organi dell’ente che abbiano agito in tale qualità, ossia in rappresentanza dell’associazione, nella causazione del danno.

In effetti, dovendosi considerare gli amministratori o i dirigenti di una associazione “organi” dell’ente, è possibile imputare direttamente a quest’ultimo tutti i comportamenti giuridicamente rilevanti, leciti e illeciti, esterni e interni posti in essere dagli amministratori stessi.

Si pensi, ad esempio, ad una associazione culturale che voglia organizzare una manifestazione aperta al pubblico (un convegno, una conferenza, un’esposizione, una rappresentazione teatrale, ecc.). Non v’è dubbio che l’associazione, rivestendo il ruolo di organizzatore dell’evento, assuma direttamente i rischi che ne possono derivare, anche se, di fatto, ad operare per essa sono i suoi organi. Per quanto precedentemente detto, l’associazione risponderà direttamente ex articolo 2043 cod. civ. in caso di incidenti imputabili a carenze organizzative: l’errata scelta dei luoghi per lo svolgimento della manifestazione, l’inidoneità dei mezzi tecnici impiegati o la pericolosità degli stessi sono tutti elementi che possono integrare una colposa responsabilità dell’ente.

In proposito, si deve notare che grava sull’organizzatore l’onere di attenersi alle disposizioni dei regolamenti ed alle prescrizioni in materia di pubblica sicurezza, nonché il più generico onere di osservare le regole di comune prudenza imposte nel caso specifico.

Sotto quest’ultimo profilo, ricordiamo che, indipendentemente dalla concreta operatività di specifiche norme di sicurezza, sussiste una responsabilità per colpa (generica) tutte le volte che, nella condotta dell’organizzatore, possa ravvisarsi una imprudenza o negligenza; in altri termini, l’inosservanza di quelle regole di garanzia che, seppure non previste da precise norme giuridiche, sono imposte all’osservanza dell’uomo di media prudenza ed esperienza, al fine di evitare danni a terzi.