23 Novembre 2015

La responsabilità negli enti associativi – seconda parte

di Guido MartinelliMarilisa Rogolino
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Dalla lettura dell’articolo 38 cod. civ. si ricava che, per le obbligazioni sociali vi è una duplice garanzia a favore dei terzi: quella offerta dai beni che costituiscono il fondo comune e quella costituita dal patrimonio personale di coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.

Tra il fondo comune ed il patrimonio personale degli associati di cui sopra c’è solidarietà, ovvero i creditori per il soddisfacimento dei loro interessi possono rivolgersi indifferentemente all’associazione oppure direttamente a chi ha agito per essa, senza l’onere di agire preventivamente sul patrimonio sociale.

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