La responsabilità solidale del cessionario nel pagamento dell’Iva
di Marco PeiroloArticolo tratto da “Iva in pratica n. 56/2020″
L’articolo 60-bis, commi 2 e 3, D.P.R. 633/1972 dispone che il cessionario, soggetto agli adempimenti previsti dal Decreto Iva, è solidalmente obbligato al pagamento dell’Iva qualora il cedente non versi all’Erario l’imposta relativa ai beni venduti a un prezzo inferiore al loro “valore normale”. L’obbligato solidale può, tuttavia, documentalmente dimostrare che il prezzo inferiore dei beni è stato determinato in ragione di eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o sulla base di specifiche disposizioni di legge e che, comunque, non è connesso con il mancato pagamento dell’imposta.





