La rete di impresa quale sviluppo del comparto agricolo
di Luigi Scappini
Già in un precedente intervento ci siamo occupati delle reti di impresa, forma aggregativa con cui “più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa.”.
Tale forma contrattuale ha finalmente trovato la propria quadratura con la possibilità di riconoscimento della soggettività giuridica e, quale conseguenza diretta, tributaria.
La previsione di cui sopra è stata introdotta a mezzo dell’art.36 del DL n. 179/12 che, in sede di conversione, avvenuta con la Legge n. 221 del 17 dicembre 2012, ha visto l’introduzione di due commi dedicati al mondo agricolo.
Nel precedente intervento, avevamo evidenziato come erano confortanti, e soprattutto certificazione di successo per questa forma contrattuale, i dati resi noti da InfoCamere che rilevava ben 995 contratti registrati presso le CCIAA. Ebbene, più del 10% di questi contratti, interessa il comparto agroalimentare, coinvolgendo 454 imprese, peso percentuale che molto probabilmente potrà aumentare ancora.
Prima di individuare le novità del DL n. 179/12, a conferma tra le altre cose, del tutt’altro che lineare sviluppo della normativa attinente il contratto di rete, caratteristica peraltro italica, altroché i bizantini di storica memoria, si ricorda come la precedente legge n.134/2012 di conversione del DL n. 83/2012, il cosiddetto “Decreto Sviluppo”, avesse introdotto la specifica previsione per cui al contratto di rete non si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 203/1982, normativa che regola i contratti agrari.
Ma tornando alle previsioni specifiche per il settore agricolo, l’articolo 36, comma 5 richiamato, ha introdotto la possibilità , per i contratti di rete relativi al comparto agricolo di fruire dell’assistenza di una o più organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, che hanno partecipato alla redazione finale dell’accordo, ai fini degli adempimenti pubblicitari richiesti dall’articolo 3, comma 4-quater del DL n.5/2009.
Si ricorda come il contratto di rete sia soggetto a iscrizione nel Registro Imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante. Tale adempimento è imprescindibile, dal momento che la stessa norma fa decorrere l’efficacia del contratto dall’ultima delle iscrizioni prescritte.
L’ambito di intervento concesso alle associazioni di categoria è, a ben vedere, sufficientemente ridotto, in quanto si limita all’iscrizione del contratto presso le varie CCIAA eventualmente interessate. Ci si potrebbe domandare l’utilità o per meglio dire la necessità di simile precisazione da parte del Legislatore. A bene vedere, altro non ha fatto se ammettere espressamente la possibilità di supporto da parte di dette associazioni, che come avviene nella maggior parte delle situazioni in cui vi è la sottoscrizione di contratti agrari o aventi comunque quali controparti soggetti operanti nel comparto agricolo intervengono, in un adempimento che può appesantire e non di poco la costituzione di una rete (si pensi a un contratto avente quali aderenti soggetti ubicati in varie regioni).
Seconda novità introdotta con specifico riferimento ai contratti di rete contratti nel settore agricolo è quella di cui all’articolo 36, comma 2-ter del D.L. n. 179/2012, come introdotto in sede di conversione in legge, ai sensi del quale “ Il contratto di rete … può prevedere, ai fini della stabilizzazione delle relazioni contrattuali tra i contraenti, la costituzione di un fondo di mutualità tra gli stessi, per il quale si applicano le medesime regole e agevolazioni previste per il fondo patrimoniale di cui al comma 4-ter dell’articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Il suddetto fondo di mutualità partecipa al Fondo mutualistico nazionale per la stabilizzazione dei redditi delle imprese agricole di cui al comma 2-bis.”.
In altri termini, i contratti di rete nel comparto agricolo, possono prevedere dei Fondi di mutualità che dovranno essere gestiti in maniera del tutto speculare a quella prevista per l’ordinario fondo patrimoniale delle reti (applicandosi a esso anche la medesima disciplina in termini agevolativi). Peculiarità è che il fondo, se costituito, perché bisogna ricordare come la normativa sulle reti preveda anche la possibilità di dare vita alle cosiddette “reti leggere” che non sono dotate di un fondo patrimoniale, partecipa al fondo mutualistico nazionale, istituito presso Ismea, e avente lo scopo di stabilizzare i redditi delle imprese agricole, con la precisazione che in questa specifica fattispecie, il fondo è aperto non solo alle imprese agricole ma anche agli altri soggetti partecipanti ai contratti di rete.
La previsione o meno di un fondo comune, con tutta probabilità è legata allo scopo per cui si è aderito e costituito una rete: tanto più ambizioso sarà l’obiettivo e maggiore sarà la necessità di un fondo comune quale dotazione patrimoniale della rete. Ipotizziamo una rete costituita per sviluppare impianti ecologici produttori di energia da biomasse. Quale credibilità potrebbe avere tale rete se completamente priva di un fondo patrimoniale? A questo deve anche aggiungersi la difficoltà delle reti di accedere al mercato del credito, in quanto il diniego, fino a poco tempo fa, di riconoscimento della soggettività giuridica rendeva difficoltoso creare un rating delle reti, con tutte le conseguenze che tale assenza di indice comporta.
Tuttavia, come affermato in altro intervento (linkiamo il pezzo con Martinelli su AS), la calibratura del fondo, in termini di coerenza e proporzione rispetto agli obiettivi della rete, qualificherà la serietà dei contraenti.