Prima della modifica normativa, stante il riferimento all’azienda o a un suo ramo, la prassi amministrativa considerava soggetti a Iva i trasferimenti degli studi professionali.
Come, infatti, precisato dalla risposta ad interpello n. 125/E/2018, lo studio professionale oggetto di cessione/conferimento non può qualificarsi alla stregua di un’azienda, ex articolo 2555, cod. civ., risultando conseguentemente impedita l’applicazione dell’articolo 2, comma 3, lettera b), D.P.R. 633/1972. Il trasferimento dello studio professionale dà, pertanto, luogo ad una operazione imponibile IVA ai sensi dell’articolo 2, comma 1, D.P.R. 633/1972, che fa riferimento agli atti a titolo oneroso che comportano il trasferimento della proprietà, ovvero la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere.
Per effetto della riformulazione dell’articolo 2, comma 3, lettera f), D.P.R. 633/1972, sono, inoltre, esclusi dall’imposta, i passaggi di beni in dipendenza di fusioni, scissioni o trasformazioni di società e di analoghe operazioni poste in essere da altri enti, inclusi quelli costituiti per l’esercizio dell’attività artistica o professionale.
A seguito delle novità in esame, i trasferimenti degli studi professionali sono fiscalmente neutrali, non solo a valle, ma anche a monte.
Le nuove disposizioni, infatti, non incidono sull’esercizio del diritto alla detrazione, né da parte del dante causa, né da parte dell’avente causa.
Per il dante causa, l’articolo 19, comma 3, lettera c), D.P.R. 633/1972, prevede che – in deroga alla regola generale del secondo comma dello stesso articolo 19, secondo cui la detrazione non spetta se, a valle, i beni/servizi sono utilizzati per compiere operazioni esenti o, comunque, non soggette ad imposta – la detrazione è ammessa anche per le operazioni che, a valle, non sono soggette a Iva, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettere a), b), d) e f), D.P.R. 633/1972, tra le quali rientrano, ai fini che qui interessano, le cessioni e i conferimenti degli studi artistici o professionali e i passaggi di beni in dipendenza di fusioni, scissioni o trasformazioni di società e di analoghe operazioni poste in essere da altri enti, inclusi quelli costituiti per l’esercizio dell’attività artistica o professionale.
Anche per l’avente causa, l’esclusione da Iva dei trasferimenti degli studi artistici o professionali e dei passaggi di beni in dipendenza di fusioni, scissioni o trasformazioni che li coinvolgono è fiscalmente neutrale dal punto di vista dell’Iva.
Il D.Lgs. 192/2024, infatti, non ha modificato la previsione dell’articolo 19-bis.2, comma 7, D.P.R. 633/1972, secondo cui: “se i beni ammortizzabili sono acquisiti in dipendenza di fusione, di scissione, di cessione o conferimento di aziende, compresi i complessi aziendali relativi a singoli rami dell’impresa, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano con riferimento alla data in cui i beni sono stati acquistati dalla società incorporata o dalle società partecipanti alla fusione, dalla società scissa o dal soggetto cedente o conferente. I soggetti cedenti o conferenti sono obbligati a fornire ai cessionari o conferitari i dati rilevanti ai fini delle rettifiche”.
Di conseguenza, l’obbligo della rettifica della detrazione non opera per i trasferimenti di complessi unitari di attività e passività organizzati per l’esercizio dell’attività artistica o professionale.
Infine, per ciò che riguarda la decorrenza, l’articolo 6, comma 1, D.Lgs. 192/2024, stabilisce che le nuove disposizioni si applicano per la determinazione dei redditi di lavoro autonomo prodotti a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 192/2024, avvenuta il 31 dicembre 2024.
Trattandosi di una decorrenza espressamente riferita ai redditi di lavoro autonomo, le nuove disposizioni in materia di IVA dovrebbero avere effetto dal 31 dicembre 2024, vale a dire dalla data di entrata in vigore del citato D.Lgs. 192/2024.
Sarebbe, tuttavia, auspicabile una conferma ufficiale, in quanto il principio contenuto nell’articolo 3, comma 1, L. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) farebbe slittare la decorrenza al 1° gennaio 2025, cioè a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni.