La rettifica della dichiarazione dei redditi
di Clara PolletSimone DimitriEntro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi è possibile presentare una dichiarazione “correttiva nei termini” di una dichiarazione dei redditi già presentata nell’ipotesi in cui il contribuente, prima della scadenza del termine ordinario, intenda effettuare una rettifica o un’integrazione.
In questo modo è possibile esporre redditi non dichiarati in tutto o in parte ovvero evidenziare oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione, non indicati in tutto o in parte in quella precedente.
Nel caso in cui risulti un maggior debito di imposta occorre effettuare il versamento della maggiore imposta eventualmente dovuta.
Allo stesso modo, nel caso in cui risulti un minor credito, occorre effettuare il versamento considerando solo la differenza, rispetto all’importo del credito utilizzato a compensazione.
Se risulta, invece, un maggior credito o un minor debito la differenza a favore potrà essere indicata a rimborso, ovvero come credito da portare in diminuzione di ulteriori importi a debito.
I termini ordinari di presentazione della dichiarazione dei redditi, relativa al periodo di imposta 2022, sono:
- 2 ottobre 2023 (modello 730),
- 30 novembre 2023 (modello Redditi).
Per quanto riguarda il modello 730 precompilato già presentato è possibile effettuare la rettifica entro il 30 novembre 2023, utilizzando le funzionalità “Redditi aggiuntivo” oppure “Redditi correttivo”.
In particolare, occorre presentare Redditi aggiuntivo per indicare redditi percepiti nel 2022 soggetti a tassazione separata e a imposta sostitutiva, plusvalenze di natura finanziaria o investimenti e attività finanziarie all’estero (quadri RM, RS, RT e RW). Con la funzionalità Redditi correttivo si indicano dati non indicati in precedenza o inseriti in modo errato.
La rettifica del 730 presentato tramite CAF o professionista abilitato, per errori che hanno comportato l’apposizione di un visto infedele sulla dichiarazione stessa avviene, secondo le indicazioni della circolare 14/E/2023, dopo aver avvisato il contribuente:
- entro il 10 novembre dell’anno successivo all’anno d’imposta cui si riferiscono i dati da rettificare e con identico sostituto segue le modalità ordinarie di rettifica;
- oltre il 10 novembre dell’anno successivo all’anno d’imposta cui si riferiscono i dati da rettificare deve essere qualificato come “730 senza sostituto”.
Un caso particolare riguarda la rettifica dei dati del sostituto di imposta indicato.
Tale rettifica comporta la presentazione di un modello 730 integrativo con il codice 2.
La modifica è possibile solo dopo che il sostituto d’imposta indicato erroneamente abbia comunicato all’Agenzia un avviso di diniego nell’effettuare le operazioni di conguaglio fiscale. Il contribuente riceve dall’Agenzia delle entrate una mail che lo invita ad accedere all’ultima dichiarazione 730 presentata per visualizzare comunicazioni importanti. Analoga comunicazione, inoltre, viene data al contribuente con apposito avviso nella sua area riservata.
Il diniego del sostituto può verificarsi se dopo la presentazione della dichiarazione il contribuente ha un nuovo sostituto o nessun sostituto, per esempio perché ha cambiato lavoro dopo aver presentato il modello.
In questa situazione è possibile inviare un modello 730 integrativo di tipo 2 attraverso l’applicazione precompilata, disponibile fino al 10 novembre 2023. Dopo tale data il contribuente può inviare il modello Redditi.
Se dopo aver inviato il modello Redditi ci si accorge di aver dimenticato dei dati o di averli inseriti in modo errato, ed è trascorso il periodo utile per poterlo annullare, occorre presentare “Redditi correttivo”, entro il 30 novembre 2023, per modificarli o integrarli.
Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può rettificare o integrare la stessa presentando, secondo le stesse modalità previste per la dichiarazione originaria, una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione. Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria. Per quanto riguarda quest’ultima, si ricorda che sono considerate valide anche le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dal termine di scadenza, fatta salva l’applicazione delle sanzioni.
La casella dichiarazione integrativa deve essere compilata con i seguenti codici:
1 – nell’ipotesi prevista dall’articolo 2, comma 8, D.P.R. 322/1998, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l’indicazione di un maggiore o di un minor reddito o, comunque, di un maggiore o di un minor debito d’imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, fatta salva l’applicazione delle sanzioni e ferma restando l’applicazione dell’articolo 13, D.Lgs. 472/1997;
2 – nell’ipotesi in cui il contribuente intenda rettificare la dichiarazione già presentata in base alle comunicazioni inviate dall’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’articolo 1, commi 634 – 636, L. 190/2014, salva l’applicazione delle sanzioni e ferma restando l’applicazione del ravvedimento operoso. L’Agenzia delle Entrate, infatti, mette a disposizione del contribuente le informazioni che sono in suo possesso (riferibili allo stesso contribuente, acquisite direttamente o pervenute da terzi, relative anche ai ricavi o compensi, ai redditi, al volume d’affari e al valore della produzione, a lui imputabili, alle agevolazioni, deduzioni o detrazioni, nonché ai crediti d’imposta, anche qualora gli stessi non risultino spettanti) dando la possibilità di correggere spontaneamente eventuali errori od omissioni, anche dopo la presentazione della dichiarazione.