15 Settembre 2018

La riattribuzione delle ritenute: disciplina fiscale e aspetti contabili

di Viviana Grippo
Scarica in PDF

Secondo il disposto dell’articolo 5 Tuir i redditi prodotti dalle associazioni professionali sono imputati agli associati indipendentemente dalla loro percezione ed in proporzione alla quota di partecipazione agli utili da ognuno posseduta.

Allo stesso modo deve avvenire la ripartizione delle ritenute operate sui redditi delle società o associazioni di cui al citato articolo 5 Tuir, con la conseguenza che queste si scomputeranno dalle imposte dovute dai singoli soci, associati o partecipanti nella medesima proporzione del riparto degli utili.

Come noto, la circolare AdE 56/E/2009 ha introdotto la possibilità di restituire le ritenute non utilizzate dai soci, associati o partecipanti alla società o associazione.

Si tratta, chiaramente, di una possibilità molto interessante che permette ai soci e associati di non trovarsi in continuo a credito verso l’Erario. Al fine della riattribuzione, tuttavia, occorrerà seguire un apposito iter sintetizzabile come segue:

  • durante l’anno la società/associazione subisce le ritenute sui compensi che incassa dai propri clienti,
  • alla fine del periodo d’imposta le ritenute sono imputate ai soci o associati,
  • il socio o associato inserisce le ritenute spettanti nella propria dichiarazione e le utilizza per azzerare le proprie imposte;
  • il socio o associato può quindi restituire alla società o associazione l’eventuale eccedenza di credito non utilizzato;
  • la società o l’associazione può a questo punto utilizzare il credito ad essa ceduto per compensare tributi e contributivi propri;
  • la società o associazione erogherà quindi al socio o associato un importo in denaro esattamente corrispondente alle ritenute ricevute.

Dal punto di vista dichiarativo la cessione delle ritenute sarà indicata:

  • nel quadro RN del socio/associato,
  • nel quadro RO (nel modello Redditi 2018 dal rigo RO11 in poi),
  • nel quadro RX della dichiarazione della società/associazione.

Si ricorda che la restituzione dell’eccedenza è definitiva e una volta effettuata non può più essere modificata.

Le scritture contabili da eseguirsi seguono l’iter prima richiamato. In particolare, dapprima deve essere rilevata, per ogni singola prestazione, la nascita del credito verso l’Erario per la ritenuta subìta. Successivamente si provvederà a imputare ai soci o associati le ritenute, poi, seguirà la restituzione delle stesse.

Si supponga che, a fine anno, l’ammontare delle ritenute subite dallo studio ammonti ad euro 250.000,00 e che i soci utilizzino, per la compensazione delle proprie imposte, euro 185.000,00: si rileverà l’ammontare delle ritenute che i soci utilizzeranno lasciando quindi allo studio la parte restante.

Diversi             a          Ritenute subite su compensi di lavoro autonomo                                     185.000,00

Socio A c/prelevamenti                                                                                  25.000,00

Socio B c/ prelevamenti                                                                                 55.000,00

Socio C c/prelevamenti                                                                                  105.000,00

Si procede quindi all’utilizzo dei crediti.

Lo studio o la associazione utilizzerà quindi il credito ricevuto per il versamento delle proprie imposte e contributi fino ad esaurimento dello stesso, la compensazione avverrà con modello F24 e codice tributo 6830 denominato “Credito Irpef derivante dalle ritenute residue riattribuite dai soci ai soggetti di cui all’articolo 5 del Tuir”, sezione Erario, indicando quale anno di riferimento quello relativo al periodo di imposta cui il credito sorge.

Successivamente al socio andrà liquidata la parte di ritenute lasciate a disposizione dell’associazione. In base all’esempio fatto, considerando un ammontare di ritenute residuo pari ad euro 65.000,00, si registrerà la seguente scrittura:

Diversi                                    a          Banca c/c                                                                 65.000,00

Socio X c/prelevamenti                                                                    8.781,50

Socio Y c/ prelevamenti                                                                  19.324,50

Socio Z c/prelevamenti                                                                    36.894,00

In ogni caso i conguagli in denaro operati tra studio e socio sono di tipo finanziario e non hanno effetti reddituali in capo ad alcuno dei soggetti coinvolti.

Va inoltre sottolineato che il trasferimento delle ritenute deve avere data certa ed è soggetto ad esplicito assenso da parte degli associati.

Per approfondire questioni attinenti all’articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Il reddito professionale