La richiesta agli intermediari dei dati sulle operazioni con l’estero
di Nicola FasanoPiù poteri all’amministrazione finanziaria per identificare i titolari effettivi di operazioni con l’estero e i dati specifici relativi a ciascuna operazione. Con il provvedimento Prot. 2014/105953 dell’8 agosto scorso emanata dal Direttore dell’Agenzia e dal Comandante della Guardia di Finanza, è stata data attuazione a quanto previsto dal “nuovo” articolo 2 del D.L. n. 167/1990 (come sostituito dalla legger europea 2013) per contrastare i fenomeni di illecito trasferimento e detenzione di attività economiche e finanziarie all’estero.
Tale disposizione, preve
de che l’UCIFI e i reparti speciali della Guardia di finanza, possono richiedere, in deroga ad ogni vigente disposizione di legge, previa autorizzazione, rispettivamente, del Direttore centrale accertamento dell’Agenzia delle Entrate e del Comandante Generale della Guardia di finanza o autorità dallo stesso delegata:
- agli intermediari finan
ziari (indicati all’art. 1, comma 1, del citato d.l. n. 167/1990 che a sua volta rinvia agli intermediari finanziari indicati nell’articolo 11, commi 1 e 2, del d. lgs. 231/2007) di fornire evidenza delle operazioni, oggetto di rilevazione ai fini antiriciclaggio (ex art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 231/2007), intercorse con l’estero; - ai professionisti, revisori contabili ecc (soggetti di cui agli art. 11, 12, 13 e 14 del D.Lgs. n. 231/2007), con riferimento a specifiche operazioni con l’estero o rapporti ad esse collegate, l’identità dei titolari effettivi (rilevati secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lettera u), e dall’allegato tecnico del d. lgs. 231/2007).
Il Provvedimento, pertanto, stabilisce le modalità e i termini relativi alle predette richieste.
Per quanto riguarda le richieste agli intermediari finanziari, che possono riguardare le operazioni effettuate in un lasso temporale di massimo 12 mesi, va evidenziato che tali istanze possono essere formulate dall’amministrazione finanziaria con riferimento alle operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro, sia che si tratti di un’operazione unica che di più operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare un’operazione frazionata. Richieste e risposte degli intermediari finanziari “viaggiano” su binario telematico, sfruttando la stessa piattaforma informatica allestita per l’implementazione delle indagini finanziarie, può inoltre essere utilizzata dagli intermediari finanziari la stessa casella PEC. Gli altri soggetti (professionisti, revisori ecc.) sono tenuti invece a utilizzare e comunicare entro il prossimo 31 ottobre 2014, tramite entratel o fisconline, l’apposito indirizzo PEC che l’amministrazione finanziaria potrà utilizzare per richiedere le informazioni in esame.
Dalla data di ricevimento delle richieste di informazioni, decorre il termine fissato per l’adempimento comunicativo, che non può essere inferiore a:
- trenta giorni, per le richieste riguardanti i dati oggettivi dell’operazione (eventualmente prorogabili per un periodo di venti giorni)
- quindici giorni, per le richieste riguardanti i dati identificativi del titolare effettivo.
Con il Provvedimento in esame, pertanto, viene disciplinata la potestà dell’amministrazione finanziaria di richiedere informazioni al fine di “setacciare” le operazioni con l’estero. Si deve sottolineare, peraltro, come tale potestà sia molto ampia nei confronti degli intermediari finanziari, potendo riguardare tutti i dati relativi alle operazioni effettuate in un certo arco temporale, mentre è più limitato nei confronti dei professionisti, a cui possono essere richieste solo informazioni rispetto ad operazioni specifiche e al titolare effettivo delle stesse.