5 Febbraio 2019

La richiesta di informazioni aggiuntive nel rimborso Iva ai soggetti esteri

di Marco Peirolo
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L’Avvocato generale presso la Corte di giustizia UE, con le conclusioni presentate il 17 gennaio 2019 in merito alla causa C-133/18 (Sea Chefs Cruise Services), ha esaminato un aspetto specifico della gestione delle istanze di rimborso da parte dello Stato membro al cui interno sono stati effettuati gli acquisti di beni/servizi per i quali viene chiesta la restituzione dell’imposta da parte dell’acquirente di altro Stato membro.

La questione sollevata dal giudice del rinvio è se il termine di un mese, previsto dall’articolo 20, par. 2, Direttiva 2008/9/CE, abbia natura decadenziale, nel qual caso la sua inosservanza da parte dell’istante comporta l’automatico diniego del rimborso.

Il termine mensile è riferito al limite temporale entro il quale devono essere trasmesse le informazioni ritenute indispensabili per decidere in merito alla restituzione dell’imposta. Sicché, se al suddetto termine è possibile attribuire natura non perentoria, ma meramente ordinatoria, il soggetto al quale viene negato il rimborso per non avere ottemperato alla richiesta di informazioni nel rispetto del termine può regolarizzare l’istanza di rimborso fornendo gli elementi di prova nell’ambito del ricorso di cui all’articolo 23 Direttiva 2008/9/CE.

La portata della questione coinvolge anche lo Stato italiano, che con l’articolo 38-bis2, commi 6 e 7, D.P.R. 633/1972 prevede che il Centro operativo di Pescara, in sede di gestione delle istanze di rimborso presentate dai soggetti stabiliti in altri Stati membri, possa chiedere informazioni aggiuntive che devono essere fornite entro un mese dalla richiesta.

Passando ad esaminare, in via preliminare, le modalità di gestione delle istanze da parte dello Stato membro di rimborso, in base all’articolo 19 Direttiva 2008/9/CE, lo Stato membro del rimborso notifica senza indugio al richiedente la data in cui gli è pervenuta la richiesta, nonché – entro quattro mesi dall’avvenuta ricezione della medesima – la propria decisione di approvazione o diniego del rimborso.

In caso di accoglimento della domanda, il rimborso è effettuato, entro i dieci giorni lavorativi successivi alla scadenza del suddetto termine di quattro mesi (articolo 22, par. 1, della Direttiva n. 2008/9/CE), nello Stato membro di rimborso o, su domanda del richiedente, in altro Stato membro; in quest’ultimo caso, lo Stato membro di rimborso deduce dall’importo che deve essere pagato al richiedente le spese bancarie relative al trasferimento (articolo 22, par. 2, Direttiva 2008/9/CE).

Entro il citato termine quadrimestrale, lo Stato membro di rimborso può, tuttavia, chiedere informazioni aggiuntive sia all’operatore nazionale, sia al Centro operativo di Pescara, che devono essere fornite entro un mese dalla data di ricevimento della richiesta. In tal caso, la decisione di approvazione o di rifiuto del rimborso, anziché entro il termine ordinario di quattro mesi, deve essere notificata all’operatore nazionale entro due mesi dal giorno in cui le suddette informazioni aggiuntive sono pervenute allo Stato membro di rimborso ed è previsto che la decisione è notificata entro tre mesi dal giorno in cui la relativa richiesta è pervenuta al soggetto passivo italiano se quest’ultimo non ha fornito le informazioni richieste (articolo 21 Direttiva 2008/9/CE).

Il periodo a disposizione per la decisione relativa a tutta la richiesta di rimborso o a parte di essa non è comunque inferiore a sei mesi a decorrere dalla data di ricezione della richiesta nello Stato membro di rimborso; se quest’ultimo richiede ulteriori informazioni aggiuntive, la relativa decisione, per tutta o parte la richiesta di rimborso, è notificata al richiedente entro otto mesi (articolo 21 Direttiva 2008/9/CE).

In caso di rifiuto, totale o parziale, della richiesta di rimborso, è previsto che il soggetto interessato possa presentare ricorso presso le Autorità competenti dello Stato membro di rimborso secondo le modalità e nel rispetto dei termini previsti per le richieste di rimborso presentate dai soggetti passivi stabiliti in tale Stato membro (articolo 23 Direttiva 2008/9/CE).

Nei casi di ritardo nell’esecuzione del rimborso, sulle somme dovute si applicano gli interessi, nella misura prevista per i ritardati rimborsi Iva ai soggetti passivi italiani (articolo 27 Direttiva 2008/9/CE), ossia – a partire dal 1° gennaio 2010 – nella misura del 2% annuo, ai sensi dell’articolo 38-bis, comma 1, D.P.R. 633/1972. Gli interessi non sono dovuti nel caso in cui l’operatore nazionale non abbia fornito le informazioni aggiuntive richieste entro i termini previsti e, in ogni caso, fino a quando i documenti richiesti dallo Stato membro di rimborso non siano stati da quest’ultimo ricevuti (articolo 26 Direttiva 2008/9/CE).

In caso di rimborso indebito, cioè ottenuto con mezzi fraudolenti o in altro modo non corretto, lo Stato membro di rimborso procede direttamente al recupero dell’importo indebitamente pagato, comprese le eventuali sanzioni pecuniarie e gli interessi; se la sanzione amministrativa o gli interessi non vengono pagati, lo Stato membro di rimborso può sospendere ogni ulteriore rimborso al soggetto passivo fino ad un importo pari a quello non pagato (articolo 24 Direttiva 2008/9/CE).

Ritornando alla questione oggetto della causa C-133/18 in commento, l’Avvocato UE ha osservato che, “dato il carattere fondamentale del diritto al rimborso dell’Iva nell’ambito del sistema comune dell’Iva e del principio di neutralità, che è un aspetto centrale di detto sistema, la fissazione di termini di decadenza che comportano l’estinzione del diritto in oggetto deve necessariamente avvenire in modo chiaro e inequivocabile, mediante una formulazione espressa contenuta nella direttiva medesima”.

Al di là del fatto che la natura decadenziale del termine di cui si discute non traspare in modo chiaro e inequivocabile dal dato normativo, assume rilevanza la previsione dell’articolo 21 Direttiva 2008/9/CE, che stabilisce un termine entro il quale lo Stato membro di rimborso notifica al richiedente la propria decisione di approvare o rifiutare la richiesta di rimborso dopo aver ricevuto le informazioni richieste ai sensi dell’articolo 20, par. 1, o se non ha ricevuto risposta alla sua richiesta. Si può dunque affermare, secondo l’Avvocato generale, “che l’articolo 21 della direttiva 2008/9 non esclude (…) la possibilità che lo Stato membro approvi un rimborso dell’Iva nonostante il fatto che il richiedente non abbia risposto alla richiesta di informazioni aggiuntive” e “ciò costituisce un’ulteriore prova del fatto che il termine previsto dall’articolo 20, paragrafo 2 non è stato concepito come termine di decadenza il cui mancato rispetto determina l’estinzione automatica del diritto alla detrazione”.

In conclusione, nell’attesa della conferma definitiva da parte della Corte, il termine di un mese entro il quale l’istante deve fornire le informazioni aggiuntive richieste dallo Stato membro del rimborso non ha natura decadenziale, per cui “il richiedente può presentare le informazioni aggiuntive precedentemente chieste dallo Stato membro di rimborso nell’ambito di un procedimento di ricorso allo scopo di regolarizzare la sua domanda di rimborso”.

Al fine di garantire che tale facoltà non sia utilizzata in modo sistematico e che il termine in esame sia comunque rispettato, l’Avvocato UE è dell’avviso che “lo Stato membro di rimborso possa – ma non debba – disporre che le spese del procedimento di ricorso derivante dalla mancata presentazione delle informazioni aggiuntive da parte del richiedente entro il termine previsto dalla disposizione in parola siano a carico dello stesso richiedente”, fermo restando che “la mancata risposta nei termini alla richiesta di informazioni aggiuntive può avere implicazioni ai sensi dell’articolo 26 della direttiva 2008/9 in relazione all’interesse dovuto al richiedente se il rimborso dell’Iva viene effettuato in ritardo”.

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