21 Aprile 2023

La riduzione del capitale sociale di Spa e Srl in caso di morosità del socio

di Stefano Rossetti
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La scheda di FISCOPRATICO

L’articolo 2342 cod. civ. in tema di conferimenti in società per azioni prevede che:

  • se nell’atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento deve essere fatto in denaro (comma 1);
  • alla sottoscrizione dell’atto costitutivo, deve essere versato presso una banca almeno il 25% dei conferimenti in denaro, o nel caso di socio unico, l’intero ammontare (comma 2).
  • i conferimenti in natura di beni e crediti devono essere oggetto di stima ai sensi dell’articolo 2343 cod. civ. (comma 3). Non possono essere oggetto di conferimento opere e servizi (comma 5).

Quindi, la disciplina codicistica prevede che, all’atto della sottoscrizione dell’atto costitutivo, i soci che effettuano i conferimenti in denaro debbano versare almeno 25% del capitale sottoscritto. Il restante 75% deve essere versato su richiesta dell’organo amministrativo.

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