23 Settembre 2024

La riforma del reddito da lavoro autonomo

di Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365
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La scheda di FISCOPRATICO

L’articolo 54, Tuir, che tratta la materia della determinazione del reddito da lavoro autonomo, è oggetto di un profondo restyling, in base alle nuove disposizioni inserite nel Correttivo Ires, approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 30.4.2024, ma ancora in attesa dal vaglio definitivo con il passaggio alle Camere; tale provvedimento non si limita all’editing (si passa da un unico articolo ad una serie di articoli che vanno dal 54 al 54 Octies, Tuir), ma comprende anche diverse regole sostanziali che intervengono, in modo particolare, sui seguenti temi:

  • tassazione delle somme erogate dal committente a fine esercizio;
  • tassazione dei rimborsi spese.

 

La tematica dei bonifici a cavallo d’anno

Un tema, che da sempre genera più di una incertezza nel determinare l’ammontare dei componenti positivi incassati dal professionista, è quello dei bonifici ordinati verso la fine dell’esercizio dal committente ed accreditati sul conto corrente del professionista percipiente nei primi giorni dell’anno successivo. Ipotizziamo che per una fattura di euro 1.220 sia stato ordinato il bonifico dal committente il 30.12.2024 e che, tale somma, sia stata accreditata sul conto corrente del professionista il successivo 2.1.2025. Si tratta di un costo deducibile nel 2024? Dal punto di vista del professionista percipiente, tale incasso deve essere tassato nel medesimo anno in cui esso è deducibile dall’erogante, quando quest’ultimo sia un soggetto disciplinato dal principio di cassa?

Sul punto, vale la pena ricordare che, nell’attuale scenario normativo, la circolare n. 11/E/2017, affrontando la tematica dei semplificati di cassa, ha dedicato qualche passaggio alla questione della rilevanza dei bonifici, affermando che, da una parte, “I ricavi si considerano percepiti quando la somma di denaro può essere effettivamente utilizzata (alla cd. “data disponibile”) e, dall’altra, “Le spese si considerano sostenute quando la somma di denaro è uscita dalla disponibilità dell’imprenditore”.  Quindi, tornando all’esempio sopra citato avremo che, qualora l’erogante applicasse il criterio di cassa, la somma sarebbe deducibile nel 2024, mentre per il professionista percipiente la somma sarebbe tassabile nel 2025. Sul tema, è poi intervenuta l’Agenzia delle entrate con la videoconferenza dello scorso 1.2.2024, affermando che, dal punto di vista dell’erogante, ciò che vale è la data in cui è stato dato l’ordine di addebito, non quella in cui si ha l’effettivo addebito della sommaAnalogamente, quindi, si deve ritenere che, in applicazione del principio di cassa, il momento rilevante ai fini dell’effettuazione del bonifico bancario è quello in cui il professionista dà l’ordine di pagamento alla banca.”

Ebbene, il nuovo testo dell’articolo 54, comma 1, Tuir, precisa che per le somme incassate dal professionista nell’anno successivo a quello in cui le stesse somme sono state corrisposte dal committente, la rilevanza fiscale in capo al percipiente si ha nel momento in cui per l’erogante si realizza l’effettuazione della ritenuta d’acconto. Va sottolineato che la ritenuta si intende operata, ai sensi dell’articolo 23, D.P.R. 600/1973, all’atto del pagamento. Ma se il pagamento si intende operato quando viene dato l’ordine di bonifico, allora in quel momento scatta l’operazione di ritenuta e conseguentemente, nella nuova versione dell’articolo 54, Tuir, scatta anche l’imponibilità. Per tornare all’esempio di prima, sia il pagamento (e, quindi, la deduzione) sia l’incasso (e, quindi, la tassazione), si intendono realizzate nel 2024. Una novità non di poco conto nell’ambito della determinazione del reddito professionale, considerata anche la frequenza delle operazioni di pagamento con mezzi diversi dal contante eseguite a fine anno. Resta da capire come ci si deve comportare quando chi eroga la somma non rivesta il ruolo di sostituto d’imposta come, ad esempio, nel caso dell’erogatore soggetto in regime forfettario. Logica vorrebbe che si applicasse il medesimo nuovo principio statuito dall’articolo 54, Tuir (versione dopo il Correttivo Ires), ma sul punto è opportuno attendere conferme da parte delle Entrate.  

 

La tematica dei rimborsi spesa

Nell’attuale disciplina dell’articolo 54, Tuir, emerge che i rimborsi per spese di trasferta (vitto e alloggio) sostenuti dal professionista nell’espletamento del suo incarico e riaddebitati analiticamente al committente, non soggiacciono ai limiti di deducibilità sanciti al 75% (e con tetto massimo del 2% dell’ammontare dei compensi incassati dal professionista). Ciò non di meno, il riaddebito costituisce un compenso tassabile (la cui rilevanza reddituale è azzerata dalla deducibilità del costo), con il conseguente obbligo di applicare la ritenuta d’acconto all’atto del pagamento da parte del committente.

Nella disciplina riformulata dall’articolo 5 del Correttivo Ires viene, invece, previsto che, in linea generale, tutte le spese sostenute dal professionista per l’espletamento dell’incarico e riaddebitate analiticamente al committente non costituiscono reddito per il professionista. Dalla novità (applicabile alle spese sostenute dal 2025) consegue che, da una parte, viene meno l’obbligo di operare la ritenuta di acconto e, dall’altra, si avrà l’irrilevanza della componente costo; quindi, queste spese sostenute dal professionista diventano irrilevanti, o meglio, indeducibili.

Il Correttivo Ires introduce, inoltre, una interessante previsione con un nuovo articolo 54 ter Tuir, che, in deroga alla generale previsione di indeducibilità delle spese riaddebitate, statuisce, al contrario, la deducibilità delle stesse, laddove siano sorti dei problemi nell’ottenere il rimborso da parte del committente. Si tratta di una sorta di deducibilità indiretta della perdita sul credito per il rimborso, la cui condizione è l’avvio, da parte del committente, di una delle procedure di risoluzione della crisi, di cui al D.Lgs. 14/2019 (deducibilità dei rimborsi spesa dalla data in cui si è fatto ricorso alle procedure), oppure sia rimasta infruttuosa la procedura esecutiva individuale avviata contro il committente inadempiente.

Infine, va sottolineato che, nell’ottica  di favorire il professionista, inciso dalla spese di trasferta (e per le quali egli abbia difficoltà ad ottenere il rimborso dal committente), il citato articolo 54 ter Tuir (nella sua nuova versione) prevede che, entro un limite di ammontare del rimborso pari a euro 2.500, le stesse spese non rimborsate entro un anno dalla emissione della fattura sono in ogni caso deducibili, esattamente nel periodo d’imposta in cui scade il termine annuale senza che il committente abbia dato esito al rimborso.