18 Maggio 2017

La riforma del terzo settore e lo sport

di Guido Martinelli
Scarica in PDF

Il Consiglio dei Ministri del 12 maggio 2017 ha approvato la bozza di tre decreti, il codice del terzo settore, quello sulla impresa sociale e quello sul cinque per mille.

Viene così completata la manovra che aveva già visto entrare in vigore la disciplina sul nuovo servizio civile universale e l’approvazione dello statuto della fondazione Italia sociale. I testi approvati dovranno, ora, in 45 giorni, ricevere i pareri consultivi delle competenti commissioni parlamentari e della conferenza Stato – Regioni per poi tornare in consiglio dei ministri che potrà emendare i testi approvati alla luce del lavoro parlamentare e approvarli poi, in via definitiva, per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Il giudizio finale, pertanto, potrà esserci solo al termine del descritto iter. Al momento non possiamo fare a meno di accodarci a chi aveva sollecitato un rinvio per una più attenta riflessione sui testi licenziati che, infatti, brillano più per quanto non dicono che per quanto affermano.

La considerazione più rilevante è che appare venuto meno quello che sembrava essere uno dei capisaldi della riforma, ossia il ricondurre ad una unitarietà di disciplina tutto il mondo del non profit.

Innanzi tutto chiariamo che lo sport non è stato compreso nella nuova disciplina. Si parla di un decreto apposito da emanare ma, quello che è certo, è che, al momento, le sportive “potranno” diventare anche associazioni di promozione sociale o imprese sociali, entrare nel mondo degli enti del terzo settore (sulla falsariga di quanto già previsto, appunto, per le associazioni e società dilettantistiche anche gli enti del terzo settore dovranno identificarsi dopo la riforma con la sigla ETS) ma non ne saranno obbligati e, al momento, va detto tale scelta non appare una iattura.

Il Codice del Terzo Settore, cioè una disciplina di 103 articoli che racchiude la parte civilistica, quella fiscale, il registro unico del terzo settore e l’introduzione di una serie di nuovi organi di controllo prevede l’abrogazione delle leggi. n. 266/1991 e 383/2000. Pertanto tutte le associazioni di volontariato e di promozione sociale dovranno necessariamente, per rimanere tali, uniformarsi alle disposizioni del nuovo decreto. Nulla viene detto, invece, per l’articolo 90 della L. 289/2002 che, come è noto, disciplina appunto le attività sportive dilettantistiche. Vengono abrogati gli articoli relativi alla disciplina delle onlus che, così, scompariranno come entità autonome all’interno del nostro ordinamento.

Viene abrogato l’articolo 9-bis della L. 66/1992. Questo significherà che gli enti del terzo settore non potranno più adottare le semplificazioni di cui alla L. 398/1991 ma saranno “costretti” ad un regime forfetario previsto dall’articolo 80 del decreto, sicuramente di minor favore rispetto a quello di cui perdono il diritto all’applicazione.

Agevolazioni che, invece, mantengono le sportive per le quali, si ripete, nulla viene previsto di modifica alla disciplina attualmente vigente. Tale assunto appare confermato dalla lettura del titolo sesto, articolo 45 e seguenti del codice, laddove si disciplina il nuovo registro unico nazionale del terzo settore. Anche in questo non viene fatto alcun accenno specifico alle associazioni e società sportive.

Infatti, l’articolo 4 comma 1 del codice in esame riporta che: Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, ed ogni altro ente costituito in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma volontaria e di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritto nel registro unico nazionale del Terzo settore”.

Ne deriva che gli enti senza scopo di lucro che non intendano entrare nel nuovo “status” di ETS potranno “non farlo” non iscrivendosi al registro unico nazionale del terzo settore e continuare così ad essere disciplinati con le disposizioni del primo libro del codice civile e, per la parte fiscale, con la disciplina generale degli enti non commerciali che non perdono di validità.

 Va infine ricordato, invece, che il decreto sul cinque per mille espressamente riporta tra i soggetti destinatari della opzione le “associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal comitato olimpico nazionale italiano a norma di legge che svolgono una rilevante attività di interesse sociale”. Confermato che le società sportive di capitali continuino ad essere escluse da tale possibilità.

Temi e questioni del terzo settore e dell’impresa sociale 2017