18 Novembre 2024

La riforma della riscossione amplia le ipotesi di impugnabilità degli estratti di ruolo

di Andrea Bongi
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La scheda di FISCOPRATICO

Sono molteplici le novità apportate dal D.Lgs. 110/2024 alla riscossione dei tributi. In buona parte, le nuove disposizioni introdotte sono frutto delle previsioni contenute nell’articolo 18, L. 111/2023 (delega al Governo per la riforma fiscale).

Tali importanti novità saranno oggetto di specifico approfondimento durante il 7° incontro del master breve di Euroconference Sanzioni, ravvedimento e riscossione: novità e criticità della riforma”.

 

Aumentano i casi di impugnabilità degli estratti di ruolo

Dal punto di vista operativo, una delle novità più importanti è senza dubbio quella relativa all’ampliamento delle ipotesi per cui risulta possibile impugnare l’estratto di ruolo.

Tali novità sono contenute nell’articolo 12, del citato D.Lgs. 110/2024, che riscrive, almeno in parte, l’ambito di applicazione dell’articolo 12, comma 4-bis, D.P.R. 602/1973, che disciplina, appunto, l’impugnabilità del ruolo e della cartella di pagamento invalidamente notificata.

L’ampliamento delle ipotesi di impugnabilità dell’estratto di ruolo si è reso necessario, anche a seguito dell’intervento della Corte Costituzionale, che, con la sentenza n. 190/2023, ha espressamente richiesto di estendere le ipotesi che consentono al contribuente di impugnare direttamente il ruolo, senza dover necessariamente attendere il successivo atto della riscossione forzata.

Adesso, nel nuovo articolo 12, comma 4-bis, D.P.R. 602/1973, alle già presenti casistiche – che consentono l’impugnazione diretta del ruolo e della cartella di pagamento (che si assume essere non correttamente notificata al fine di escludere che, dall’iscrizione stessa, possa derivare un pregiudizio al contribuente) – sono stati aggiunti i seguenti ulteriori ambiti operativi:

  • delle procedure previste dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (lettera d);
  • delle operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati (lettera e);
  • della cessione dell’azienda, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 14, D.Lgs. 472/1997, che disciplina la responsabilità solidale del cessionario per il pagamento dei debiti tributari del cedente (lettera f).

 

Cambiano anche le rateazioni con ADER

Molte le novità in arrivo anche per quanto riguarda i piani di dilazione delle somme iscritte a ruolo. A tale proposito, si può tranquillamente affermare che, sulla base delle previsioni contenute nell’articolo 18, comma 1, lettera d), n. 2), L. 111/2023, sia stata completamente riscritta la procedura di rateazione dei crediti affidati all’ADER.

Le nuove disposizioni non sono però immediatamente esecutive. Per le istanze di dilazione presentate sino al 31.12.2024 continueranno ad applicarsi, infatti, le vigenti disposizioni dell’articolo 19, D.P.R. 602/1973.

Per le istanze di dilazione presentate a partire dall’1.1.2025, i debitori potranno, invece, ottenere, in caso di richiesta per debiti inferiori a 120.000 euro (per i quali non è necessario documentare lo stato di obiettiva e temporanea difficoltà), un massimo di:

  • 84 rate mensili per le richieste presentate nel 2025 e 2026;
  • 96 per le richieste presentate nel 2027 e nel 2028;
  • 108 per le richieste presentate a decorrere dall’1.1.2029.

Sempre per le richieste di dilazione relative a debiti inferiori a 120.000 euro, se venga documentata la temporanea e obiettiva situazione di difficoltà di natura economico-finanziaria, il numero massimo delle rate che ADER potrà concedere sale:

  • da 85 ad un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
  • da 97 ad un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
  • da 109 ad un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dall’1.1.2029.

Nel caso in cui, invece, la richiesta di dilazione riguardi debiti di importo superiore a 120.000 euro, se il contribuente documenta la temporanea e obiettiva situazione di difficoltà di natura economico-finanziaria, ADER potrà concedere fino a 120 rate, indipendentemente da quando verrà presentata la richiesta di dilazione.

Per quanto riguarda, invece, i parametri necessari per la valutazione circa la sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà si dovrà tenere conto:

  • per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare del debitore e all’entità del debito da rateizzare e di quello residuo eventualmente già in rateazione;
  • per i soggetti diversi da quelli appena indicati, all’indice di liquidità e al rapporto tra debito da rateizzare e quello residuo eventualmente già in rateazione e il valore della produzione.

Per le modalità di applicazione concreta di questi nuovi parametri bisognerà però attendere un apposito decreto attuativo.