La riforma dello sport: che caos con i rinvii
di Biagio GiancolaGuido MartinelliCome è noto, la L. 69/2021 (in G.U. n. 120 del 21.05.2021 – conversione in legge del primo decreto sostegni) ha, al suo articolo 30, commi da 7 a 11, previsto il rinvio della applicazione delle norme dei cinque decreti di riforma dello sport (D.Lgs. 36, 37, 38, 39, 40/2021) al 31 dicembre 2023, ad eccezione di alcune norme contenute nel primo decreto la cui entrata in vigore appare al momento confermata per il 1° gennaio 2022.
Le norme di rinvio, forse redatte frettolosamente, lasciano aperti numerosi problemi applicativi.
Quello sicuramente di maggior rilievo è relativo alle attività sportive professionistiche.
Infatti la legge che oggi le disciplina, la L. 91/1981, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 52, comma 1, D.Lgs. 36/2021, sarà abrogata a decorrere dal 1° luglio 2022.
Ma la nuova disciplina sulle società professionistiche, recata dagli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 36/2021 entrerà in vigore il 1° gennaio 2022 mentre la più rilevante parte sul lavoro sportivo professionistico, recata dall’articolo 27, esplicherà i suoi effetti solo dal 31.12.2023.
Se la coesistenza per i primi sei mesi del prossimo anno sia della L. 91/1981 che degli articoli sulle società sportive professionistiche della riforma dello sport appare priva di conseguenze pratiche, stante la loro sostanziale sovrapposizione, l’assenza di norme in vigore che disciplinino il lavoro sportivo professionistico, per il periodo che va dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023 (e la conseguente applicazione delle norme generali sul rapporto di lavoro) appare notevolmente problematica (si pensi, uno per tutti, ad esempio, al tema del rapporto di lavoro dell’atleta a tempo indeterminato!).
Ci saranno conseguenze anche di carattere fiscale.
Ad esempio l’articolo 15, comma 2 della vigente legge sul professionismo sportivo prevede che il trattamento di fine rapporto degli sportivi professionisti, ove convenuto, sia soggetto a tassazione separata.
Questa norma perderà di efficacia al 01.07.2022 mentre la sua “omologa”, inserita al comma 1 dell’articolo 36 D.Lgs. 36/2021 entrerà in gioco, con la medesima previsione, solo da fine dicembre 2023.
Ma lo scarso coordinamento tra le norme di rinvio produce alcune conseguenze anche per il mondo dello sport dilettantistico.
Infatti il premio di addestramento e formazione tecnica che le società professionistiche debbono versare alla società di ultimo tesseramento dell’atleta dilettante che mettono sotto contratto è da intendersi operazione equiparata a quelle esenti da Iva in vigenza del comma 4 dell’articolo 15 L. 91/1981, e lo sarà nuovamente quando entrerà in vigore il comma 4 dell’articolo 36 della novella di riforma dello sport.
Ma nel periodo intermedio?
E cosa faranno le migliaia di pubblici dipendenti che operano, dietro compenso, in favore dello sport?
Ad oggi trova applicazione il comma 23 dell’articolo 90 L. 289/2002 che consente loro di: “prestare la propria attività nell’ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche fuori dall’orario di lavoro purché a titolo gratuito e fatti salvi gli obblighi di servizio previa comunicazione alla amministrazione di appartenenza. Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti esclusivamente le indennità e i rimborsi di cui all’articolo 67 primo comma lett. m del Tuir …”
Detta norma sarà abrogata dal 1° gennaio 2022 ma la corrispondente, inserita nella novella (articolo 25, comma 6) troverà applicazione solo dal 31.12.2023.
Quindi tutti gli atleti e i tecnici dei gruppi sportivi militari e di Stato in questo periodo intermedio (che ricomprende anche i giochi olimpici invernali di Pechino di febbraio 2022) non potranno ricevere integrazioni al loro stipendio di pubblici dipendenti da parte delle Federazioni di appartenenza? Ci vogliamo pensare?
Ma la parte che preoccupa maggiormente, che non possiamo fare a meno di evidenziare anche in questa occasione, appare l’indubbia natura interpretativa delle disposizioni di cui al D.Lgs. 36/2021.
In questa logica non possiamo fare a meno di sottolineare come la definizione di lavoratore sportivo (“l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico esercitano l’attività sportiva verso un corrispettivo”) contenuta nell’articolo 2, comma 1, lett. dd), i cui effetti ufficialmente decorreranno dal prossimo 1° gennaio e che richiama quanto in senso analogo già indicato nella L. 86/2019 diventa difficile da coniugare senza, in via interpretativa, fare riferimento alla disciplina specifica del lavoro sportivo i cui effetti risultano decorrere dalla fine del 2023.
Il rischio diventa che la palla della riforma del lavoro sportivo dilettantistico, che il legislatore con la conversione del Decreto Sostegni aveva gettato in tribuna, torni in campo per volere della magistratura.
E questo potrebbe diventare un grosso problema per il mondo dello sport.