29 Gennaio 2024

La riforma fiscale “tipizza” i documenti di prassi

di Angelo Ginex
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Il D.Lgs. 219/2023, attuativo della L. 111/2023 (legge delega fiscale) e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 2 dello scorso 3.1.2024, ha introdotto importanti modifiche allo Statuto dei diritti dei contribuenti (L. 212/2000).

In via generale, la citata novella, pur enfatizzando la vocazione costituzionale ed europea delle disposizioni normative contenute nello Statuto del contribuente, proprio perché dirette all’attuazione dei principi costituzionali, di quelli dell’ordinamento dell’Unione europea e della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (ex articolo 1, L. 212/2000), finisce per normare il “dominio assoluto” della prassi.

Entrando più nello specifico, infatti, appare evidente come il citato decreto sia finalizzato a “tipizzare” i documenti di prassi emanati dall’Amministrazione finanziaria con la finalità di supporto (e non di sostituzione, ci auguriamo) alla platea di contribuenti nell’attività di interpretazione e applicazione della complessa normativa tributaria.

In particolare, la citata novella introduce nello Statuto dei diritti dei contribuenti il nuovo articolo 10-sexies, rubricato “Documenti di prassi”, il quale elenca, tipizzandoli, i diversi strumenti mediante i quali l’amministrazione finanziaria è chiamata a fornire supporto ai contribuenti nell’interpretazione e applicazione delle disposizioni tributarie, ovvero:

  • circolari;
  • consulenza giuridica;
  • interpelli;
  • consultazione semplificata.

Nel successivo articolo 10-septies, L. 212/2000 (rubricato “Circolari”), il Legislatore si sofferma sulle circolari evidenziandone la specifica funzione. In particolare, è stabilito che esse verrebbero adottate dall’Amministrazione finanziaria per fornire:

  • la ricostruzione del procedimento formativo delle nuove disposizioni tributarie e i primi chiarimenti dei loro contenuti;
  • gli approfondimenti e aggiornamenti interpretativi conseguenti a nuovi orientamenti legislativi e giurisprudenziali;
  • gli inquadramenti sistematici su tematiche di particolare complessità;
  • le istruzioni operative ai suoi uffici.

La disposizione citata ha previsto, altresì, che, ai fini dell’emanazione delle circolari (fatta eccezione per quelle contenenti mere istruzioni operative agli uffici), l’Amministrazione finanziaria, nei casi di maggiore interesse, potrà effettuare interlocuzioni preventive con soggetti istituzionali, oppure con ordini professionali, associazioni di categoria o altri enti portatori di interessi collettivi, nonché farle oggetto di consultazione pubblica prima della loro pubblicazione.

Come anticipato, si auspica che il crescente (tra i professionisti) “dominio assoluto” della prassi amministrativa non finisca per sostituirsi completamente alla ormai passiva attività di interpretazione e applicazione della complessa normativa tributaria da parte dei primi, la quale appare ormai del tutto sovrastata dalla dirompente forza “tipizzante” del legislatore delegato.

Sempre in tale contesto, meritevole di segnalazione è la nuova attività di consulenza giuridica, che dalla novella in esame viene normativamente introdotta con l’articolo 10-octies, L. 212/2000, a beneficio esclusivo di taluni soggetti.

Infatti, essa dispone che l’Amministrazione finanziaria offre, su richiesta, attività di consulenza giuridica con l’intento di fornire chiarimenti interpretativi di disposizioni tributarie su casi di rilevanza generale che non riguardano singoli contribuenti, ma soltanto nei confronti di associazioni sindacali e di categoria, ordini professionali, enti pubblici e locali, nonché delle amministrazioni dello Stato.

Ciò significa che la disposizione citata ha la finalità di prevedere un “nuovo” strumento (per l’appunto, quello di consulenza giuridica) mediante il quale svolgere, ancora una volta, un’attività interpretativa diretta all’individuazione del corretto trattamento fiscale di fattispecie riferite a problematiche di carattere generale.

Sul punto, è importante sottolineare, altresì, che, secondo quanto precisato dalla stessa novella, la richiesta di consulenza giuridica non esplica alcun effetto:

  • sia sulle scadenze previste dalle norme tributarie;
  • sia sulla decorrenza dei termini di decadenza.

Parimenti, la consulenza giuridica non comporta l’interruzione o la sospensione dei termini di prescrizione.

Da ultimo, occorre rilevare che tale attività, a differenza di quanto espressamente previsto per quella di interpello di cui al nuovo articolo 11, L. 212/2000, non è subordinata al versamento di un contributo. Inoltre, tra il nuovo strumento della consulenza giuridica e il diverso istituto dell’interpello sussiste una netta differenza, anche per quanto concerne presupposti, procedura e effetti.