La Riforma tra vertical farm e redditi forfettizzati per le società agricole
di Luigi ScappiniLo scorso 30.4.2024 è stato approvato in CdM la bozza di Decreto Legislativo che, tra le varie novità, contempla anche l’attuazione di quanto disposto dall’articolo 5, comma 1, lettera b), p.to 1, L. 111/2023, con cui era stata prevista l’introduzione, per le attività agricole di coltivazione, di nuove classi e qualità di coltura, con il dichiarato “fine di tenere conto dei più evoluti sistemi di coltivazione”, procedendo al connesso riordino del regime di imposizione su base catastale e individuando il limite oltre il quale l’attività eccedente è considerata produttiva di reddito d’impresa.
Obiettivo del Legislatore della Riforma è quello di ridurre il gap che si è creato tra dato civilistico e fiscale a seguito della riscrittura, nel lontano 2001, dell’articolo 2135, cod. civ., per effetto della quale si è introdotta una nuova figura di imprenditore agricolo, slegato dal fondo che diventa da elemento imprescindibile a potenziale.
La Riforma, in altri termini, riconosce la produzione di un reddito fondiario anche a quelle attività, quali le colture idroponiche e le c.d. vertical farm che, sfruttando “nuove” tecniche di coltivazione riescono a ottenere i prodotti anche in ambienti indoor.
A tal fine, viene introdotta la nuova lettera b-bis) nell’articolo 32, Tuir, prevedendo che “le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l’utilizzo di immobili oggetto di censimento nel catasto dei fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale attribuita e dalla loro destinazione urbanistica” sono produttive di un reddito agrario, entro “il limite di superficie adibita alla produzione non eccedente il doppio della superficie agraria di riferimento” che verrà definita con un Decreto Mef di concerto con il Masaf come previsto dal successivo comma 3-bis, dell’articolo 32, Tuir, anch’esso di nuova introduzione.
In altri termini, viene data la possibilità di svolgere attività agricole, anche in aree “battezzate” quali industriali, producendo un reddito fondiario.
Tale reddito, come anticipato, sarà determinato a mezzo di un Decreto Mef di prossima emanazione con cui saranno individuate, per i terreni, nuove classi e qualità di coltura e saranno disciplinate le modalità di dichiarazione in Catasto dell’utilizzo degli immobili “industriali” per attività di produzione di vegetali, nonché le modalità di determinazione della superficie agraria da utilizzare ai fini del calcolo del limite produttivo di reddito agrario.
Dal momento che non è individuato un termine per l’emanazione del Decreto e, in ragione della previsione di applicazione delle novità già a decorrere dal periodo di imposta in corso, viene previsto, nel nuovo comma 4-ter, dell’articolo 28, Tuir, in riferimento al reddito dominicale, e, per quanto riguarda il reddito agrario nel nuovo comma 4-bis, dell’articolo 34, Tuir, che nelle more dell’emanazione del Decreto, ai fini reddituali, si deve applicare alla superficie della particella catastale su cui insiste l’immobile, la tariffa d’estimo più alta in vigore nella Provincia in cui è censita la particella, e incrementarla del 400%.
Nel caso di superamento dei limiti che consentono la determinazione di un reddito agrario, l’eccedenza, per effetto delle modifiche apportate al comma 1, dell’articolo 56-bis, Tuir, seguono le medesime regole di determinazione forfettaria previste per le produzioni in serra eccedenti i limiti stabiliti dall’articolo 32, Tuir.
Ai fini di coordinamento con quanto previsto, vengono apportate modifiche anche all’articolo 36, Tuir, prevendendo, con il nuovo comma 3.1. che “Non si considerano produttivi di reddito dei fabbricati, se non sono oggetto di locazione, gli immobili utilizzati nello svolgimento delle attività dirette alla produzione di vegetali” secondo le nuove modalità introdotte con la lettera b-bis) del comma 2 dell’articolo 32, Tuir.
Altra novità introdotta è quella riguardante un’ulteriore attività che viene considerata produttiva di un reddito agrario: “le attività dirette alla produzione di beni, anche immateriali” derivanti dall’esercizio di una delle attività agricole ex se, che concorrono alla tutela dell’ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici, nei limiti dei corrispettivi delle cessioni di beni registrati o da registrare ai fini Iva.
Ai fini impositivi, il nuovo comma 3-ter, dell’articolo 56-bis, Tuir, stabilisce, per l’eccedenza, una tassazione in misura forfettaria pari al 25% del volume d’affari ai fini Iva.
Ma il Legislatore della Riforma non si ferma qui; infatti, novità importante e poco “pubblicizzata”, è quella contenuta nella riscrittura del comma 4, dell’articolo 56-bis, Tuir, consistente nell’estensione, anche alle società agricole, ex articolo 2, D.Lgs. 99/2004, che hanno optato per la determinazione del reddito secondo le regole dell’articolo 32, Tuir, dell’applicabilità della determinazione forfettizzata in riferimento alla produzione di vegetali in misura eccedente i limiti previsti per il reddito agrario, alle prestazioni di servizi, alla produzione di beni non rientranti nel D.M. previsto dall’articolo 32, Tuir, alle nuove attività di produzione di beni, anche immateriali derivanti dall’esercizio di una delle attività agricole ex se, che concorrono alla tutela dell’ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici e, infine, alla commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura acquistate nei limiti del 10% del volume di affari, da altri imprenditori agricoli florovivaistici.