1 Giugno 2023

La rilevabilità d’ufficio della nullità di una delibera assembleare

di Luigi Ferrajoli
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La scheda di FISCOPRATICO

Nelle società per azioni è possibile impugnare, ai sensi dell’articolo 2379 cod. civ., la delibera assembleare in caso di mancata convocazione dell’assemblea, di mancanza del verbale o di impossibilità o di illiceità dell’oggetto, nel termine decadenziale di tre anni dall’iscrizione o dal deposito nel registro delle imprese, se la deliberazione vi è soggetta, ovvero dalla trascrizione nel libro delle adunanze dell’assemblea, se la deliberazione non è soggetta né a iscrizione né a deposito.

Al secondo comma, la disposizione citata attribuisce al giudice il potere di rilevare d’ufficio tale invalidità, nei casi e nei termini anzidetti.

Secondo il disposto normativo in esame, quindi, il termine di decadenza triennale è previsto non solo in relazione all’impugnazione da parte degli aventi diritto, ma anche – al fine di evitare che chi abbia omesso di azionare la nullità nel periodo assegnato dalla legge possa poi riuscire ad aggirare il precetto normativo sollecitando tardivamente le doglianze – al rilievo officioso dell’invalidità (cfr., sul punto, Cass. Civ. n. 11224/2021, che, in applicazione di tale principio, ha ritenuto che il giudice di merito non potesse rilevare d’ufficio la nullità di una delibera adottata dal consiglio di amministrazione di una società cooperativa, essendo decorso il termine triennale di decadenza).

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