2 Ottobre 2023

La rilevanza fiscale degli Incoterms – parte prima

di Roberto Curcu
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La scheda di FISCOPRATICO

Spesso nelle operazioni internazionali si è soliti regolare le transazioni tramite i cosiddetti Incoterms, cioè delle clausole contrattuali internazionali che servono per individuare – tra compratore e venditore – chi cura gli adempimenti, sopporta i rischi ed i costi del trasferimento della merce.

Gli Incoterms non determinano il momento di trasferimento della proprietà della merce, ed in questo senso “assomigliano” alle regole Iva, imposta che tassa le “cessioni di beni”, che secondo la direttiva comunitaria si realizzano quando viene trasferito il potere di disporre di un bene materiale come proprietario, e non – come erroneamente spesso si ritiene in Italia – quando viene formalmente trasferito il diritto di proprietà.

La conoscenza approfondita delle clausole non è competenza del fiscalista, il quale – tuttavia – dovrebbe conoscerne a grandi linee il funzionamento, posto che in alcuni casi hanno una importante rilevanza fiscale; infatti, sono ad esempio utilizzati per determinare la base imponibile della merce in importazione, la quale deve includere le spese di inoltro fino al luogo di destinazione all’interno della UE che risulta sul documento che accompagna la merce; in questo senso, quando si registra un documento doganale di importazione, sarebbe buona prassi controllare la corretta indicazione della clausola Incoterms, in quanto dalla stessa si capisce se il prezzo praticato dal venditore già include le spese di trasporto (e nel caso fino a dove) o se è necessario aggiungerle.

Restando sempre in tema di importazioni, in linea teorica, gli Incoterms determinano anche chi deve curare le pratiche di importazione nel Paese di destino. In questo senso, spesso si acquista della merce con la clausola DDP, che significa che la consegna ed i costi complessivi (compresi eventuali diritti di importazione) sono a carico del venditore. Tale clausola, testualmente recita che “DDP richiede che il venditore sdogani la merce sia all’esportazione, se del caso, sia all’importazione e sostenga le spese per eventuali diritti o espleti qualsiasi formalità doganale”.

In sostanza, quando il trasferimento della merce incontrerà una dogana, la clausola DDP impone che il venditore curi le pratiche doganali per fare uscire la merce dal suo Paese, ma anche quelle per fare entrare la merce nel Paese del cliente; per fare due esempi, se un europeo vendesse DDP in Gran Bretagna, dovrebbe dotarsi di codice EORI ed identificativo Iva britannico, mentre se un britannico vendesse DDP in Unione Europea, dovrebbe dotarsi di codice EORI e numero identificativo europeo.

La cosa può essere complessa, e quindi le stesse clausole Incoterms, sul punto, proseguono precisando che “Pertanto, se il venditore non è in grado di ottenere lo sdoganamento all’importazione e preferisce lasciare questa incombenza nelle mani del compratore nel paese di importazione, allora dovrebbe prendere in considerazione l’utilizzo di DAP o DPU, in base a cui la consegna avviene comunque a destinazione, ma con lo sdoganamento all’importazione a carico del compratore.Ci possono essere implicazioni fiscali e questa imposta potrebbe non essere recuperabile dal compratore”.

Talvolta, tuttavia, avvengono degli “ibridi”, in quanto il venditore sostiene i costi e cura la pratica di importazione nel Paese di destino, ma cura la pratica in nome e per conto dell’acquirente. Per fare un esempio, potrebbe succedere che un cinese ci fa arrivare la merce in Italia, incarica un corriere espresso, il quale – spesso a nostra insaputa – cura la procedura di importazione a nostro nome.

Spesso, in queste situazioni, ci si ritrova con un documento di cortesia che riporta un numero di MRN, ed è necessario – previa abilitazione ai servizi telematici dell’Agenzia delle dogane – recuperare i documenti relativi all’importazione.

Fatto ciò, non è infrequente imbattersi in situazioni dove il valore in dogana dichiarato (dal corriere a nostro nome) è di gran lunga inferiore a quanto effettivamente pagato. In questo caso, posto che il dichiarante doganale siamo noi, nel caso in cui l’irregolarità venga scoperta, le relative sanzioni ci sarebbero addebitabili, e conseguentemente si deve sempre valutare se non ricorrere ad una regolarizzazione a posteriori, e chiedere quindi alla Dogana la riliquidazione dell’Iva e dell’eventuale dazio.

I modelli Incoterms, poi, determinano chi deve curare le pratiche di esportazione dallo Stato in cui parte la merce, e – determinando il momento in cui avviene la “consegna” – sono utilizzati per porre in essere, senza rischi fiscali, operazioni particolari come quelle triangolari, le esportazioni congiunte, ecc…