12 Ottobre 2021

La rilevanza Iva dei beni significativi nell’ambito degli interventi di recupero del patrimonio edilizio

di Federica Furlani
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La scheda di FISCOPRATICO

L’articolo 7, comma 1, lett. b), L. 488/1999, oltre a fissare l’aliquota Iva agevolata del 10% alle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, di cui all’articolo 31, comma 1, L. 457/1978, lettere:

a) manutenzione ordinaria;

b) manutenzione straordinaria;

c) interventi di restauro e di risanamento conservativo;

d) interventi di ristrutturazione edilizia;

stabilisce che, in caso di impiego di beni significativi nell’ambito delle suddette prestazioni, forniti dallo stesso soggetto che effettua la prestazione, ad essi si applica l’aliquota ridotta fino a concorrenza del valore complessivo della differenza tra il valore complessivo dell’intervento di recupero e quello dei beni significativi. Sul valore residuo dei beni si applica pertanto l’aliquota nella misura ordinaria, che si applica anche nel caso in cui i beni siano forniti da un soggetto diverso dal prestatore, ovvero acquistati direttamente dal committente.

In realtà tale norma riguarda solo i beni significativi utilizzati per la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, in quanto per gli altri interventi si applicano le disposizioni più favorevoli previste dal n. 127-terdecies) della tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 633/1972 che – a prescindere dalla tipologia dell’immobile oggetto dell’intervento di recupero – prevede l’applicazione dell’aliquota del 10% alle cessioni di beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la realizzazione degli interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui, rispettivamente, alle sopracitate lettere c) e d).

Per quanto riguarda l’individuazione di detti beni significativi, il D.M. 29.12.1999 propone il seguente elenco tassativo:

  • ascensori e montacarichi;
  • infissi esterni ed interni;
  • caldaie;
  • videocitofoni;
  • apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
  • sanitari e rubinetterie da bagno;
  • impianti di sicurezza.

Tali beni devono essere intesi nel loro significato generico e non tecnico; sono pertanto classificabili come beni significativi anche quelli che hanno la medesima funzionalità di quelli espressamente elencati, ma che per specifiche caratteristiche e/o per esigenze di carattere commerciale assumono una diversa denominazione: ad esempio una stufa a pellet utilizzata per riscaldare l’acqua per alimentare il sistema di riscaldamento e per produrre acqua sanitaria deve essere assimilata alla caldaia, che è un bene significativo; mentre la medesima utilizzata soltanto per il riscaldamento dell’ambiente non può esserlo.

Per tutti i beni diversi da quelli elencati, il valore relativo confluisce in quello della prestazione di servizi di manutenzione, soggetto ad Iva con aliquota nella misura del 10%.

Per quanto riguarda la determinazione del valore dei beni significativi, da confrontare con quello della prestazione, bisogna distinguere tra il caso di bene prodotto dal prestatore stesso e il caso di bene acquistato da terzi (sempre da parte del prestatore).

Nel primo caso il valore del bene è costituito dal relativo costo di produzione, comprensivo degli oneri accessori, che non può essere inferiore al costo delle materie prime utilizzate ed al costo della manodopera impiegata. In base a quanto previsto dal principio contabile Oic 13, dedicato alle rimanenze, nella determinazione del costo di produzione assumono rilevanza oltre ai costi direttamente imputabili al prodotto, anche i costi indiretti (come l’ammortamento di beni materiali e immateriali che contribuiscono alla produzione, le manutenzioni e le riparazioni, ecc.), ad esclusione dei costi generali e amministrativi e dei costi di distribuzione dei prodotti.

La circolare 15/E/2018 ha inoltre specificato che, nel caso in cui il fornitore dei beni significativi sia un’impresa individuale, il valore della manodopera impiegata – compresa, nei termini anzidetti, tra gli oneri che concorrono alla produzione dei beni significativi – può essere determinato tenendo conto della remunerazione del titolare dell’impresa.

Nell’ipotesi in cui il fornitore acquisti il bene significativo da terzi, il valore del bene non può essere inferiore al suo valore di acquisto.

Infine, con riferimento alle modalità di fatturazione della prestazione di servizi nella quale è compresa la cessione di un bene significativo, è necessario che la fattura emessa dal prestatore che realizza l’intervento indichi puntualmente, oltre al corrispettivo complessivo dell’operazione, comprensivo del valore dei beni significativi forniti nell’ambito dell’intervento, anche il valore dei beni medesimi, a prescindere dal fatto che siano assoggettati ad Iva con aliquote differenti e quindi anche nel caso in cui il valore del bene non sia superiore alla metà del valore dell’intervento agevolato.

Ipotizzando un intervento il cui corrispettivo pari a 3.600 euro sia così composto: 2.000 euro valore del bene significativo, 1.200 euro manodopera, 400 euro margine aggiunto dal prestatore, la fattura dovrà indicare separatamente il valore della prestazione (1.600 euro) e il valore del bene significativo (2.000 euro).

Verrà applicata l’Iva nella misura del 10% sull’importo di 3.200 euro (1.600 di prestazione e 1.600 per il bene significativo impiegato, pari alla differenza tra il corrispettivo complessivo di 3.600 euro e il valore del bene significativo pari 2.000 euro) e nella misura del 22% sull’importo di 400 euro, pari all’eccedenza di valore del bene significativo.