16 Maggio 2019

La rilevanza penale delle fatture soggettivamente inesistenti

di Davide Albonico
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Ai fini della configurabilità del reato di cui all’articolo 2 del D.Lgs. n. 74/2000, in ordine all’evasione delle imposte sui redditi, rilevano solo le operazioni oggettivamente inesistenti, ovvero quelle relative alla diversità, totale o parziale, tra costi indicati e costi sostenuti, e non anche le operazioni soggettivamente inesistenti, quando cioè l’operazione oggetto di imposizione fiscale sia stata effettivamente eseguita e tuttavia non vi sia corrispondenza soggettiva tra il prestatore indicato nella fattura e il soggetto che abbia erogato la prestazione”.

Queste, in sintesi, le conclusioni a cui è giunta la Corte di Cassazione – Terza sezione penale, che, con la sentenza n. 16768 del 17.04.2019, è tornata ancora una volta a pronunciarsi sui reati fiscali realizzati mediante l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.

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