18 Luglio 2015

La rilevazione contabile del cash pooling

di Viviana Grippo
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Nonostante il ricorso al credito goda in questo periodo di tassi di interesse piuttosto contenuti è buona prassi nei gruppi imprenditoriali ottimizzare le risorse finanziarie. Operativamente le società con maggiore liquidità potranno metterla a disposizione delle consociate in modo da ridurre i costi di queste. A tal fine è possibile stipulare dei contratti di tesoreria accentrata noti come cash pooling.

Il cash pooling prevede che una società del gruppo (pooler) gestisca un conto corrente accentrato (pool account) sul quale vengono versati a scadenze stabilite (giornaliera, settimanale, mensile…) i saldi di conto corrente delle consociate in modo che il pooler possa gestire congiuntamente il fabbisogno del gruppo e i rapporti con le banche.

Stiamo parlando in questo caso del cosiddetto zero balance cash pooling, cui si contrappone il notional cash pooling, procedura, quest’ultima, che si caratterizza per l’assenza di una reale movimentazione dei saldi fra i vari conti correnti, portando a una riduzione delle procedure amministrative delle aziende coinvolte.

Al fine di accentrare la finanza di gruppo attraverso il cash pooling è necessario che le società del gruppo definiscano l’accordo in appositi contratti, in primis deve essere dato mandato al pooler per la gestione della tesoreria accentrata e successivamente ogni partecipante e la capogruppo dovrà redigere un apposito accordo di conto corrente ex art. 1823 del cod. civ., che giustifichi i movimenti dello stesso. Il contenuto di questi accordi deve essere deliberato nei consigli di amministrazione di tutte le società. Il contratto firmato deve rispettare le delibere consigliari, definendo in particolare l’oggetto, la durata, i limiti di indebitamento, le aliquote relative agli interessi attivi e passivi e le commissioni applicabili.

Il pooler a questo punto stipulerà un contratto con un istituto di credito, contratto di pool, in base al quale ad esso viene intestato un conto corrente, pool account, cui far confluire tutti i movimenti che interessano le posizioni di conto corrente delle singole società.

Una delle particolarità del cash pooling risiede nella indisponibilità dei crediti e debiti reciproci dei partecipanti, questi infatti devono ritenersi tali fino alla scadenza dei contratti.

Contabilmente il pooler deve rilevare:

  • le operazioni sul proprio conto corrente,
  • gli addebiti e gli accrediti sul conto corrente delle partecipanti,
  • gli addebiti e gli accrediti sul conto corrente accentrato.

Le partecipanti a loro volta dovranno contabilizzare le operazioni sul proprio conto corrente, i saldi dei conti delle consociate deve sempre essere pari a zero.

Andranno rilevati anche gli interessi (attivi o passivi) sulle posizioni dei partecipanti, in particolare è compito del pooler predisporre ed inviare periodicamente un estratto conto ai partecipanti nel quale risulti la liquidazione degli interessi sulle somme a credito e a debito dei singoli partecipanti.

Alla conclusione del contratto la società pooler liquiderà i saldi finali.

Fatta questa breve panoramica sugli aspetti “civilistici” del cash pooling, veniamo a quanto più ci interessa, gli aspetti contabili.

L’Oic di riferimento è il 14, “Disponibilità liquide” il quale prevede una disciplina organica della contabilizzazione dei contratti di cash pooling, in particolare il principio si riferisce allo zero balance cash pooling piuttosto che al notional cash pooling che costituisce, di fatto, un sistema di compensazione degli interessi tra società del gruppo, non trasferendo, come detto, i saldi dei conti correnti bancari tra le società del gruppo (non si determina di fatto la necessità di rilevazioni contabili tra le società del gruppo).

Con la gestione della tesoreria attraverso il cash pooling si verifica il passaggio di fondi dai singoli conti delle società del gruppo al pool account, quindi, a seconda che si sia in presenza di un saldo positivo o negativo si origineranno poste di credito o debito speculari in capo al pooler ed alle società facenti parte del gruppo.

Ne deriva che le scritture contabili della società facente parte del gruppo potranno essere alternativamente:

Crediti verso capogruppo           a                      Banca c/c

Banca c/c                                   a                    Debiti verso capogruppo

 

Nello Stato patrimoniale della società i crediti o debiti saranno allocati rispettivamente tra i Crediti verso controllanti in C.II.4), ovvero in Debiti verso controllanti in D.11).

 

Le scritture contabili della capogruppo pooler saranno speculari e quindi alternativamente:

Banca c/c                                   a                      Debiti verso controllata

Crediti verso controllata            a                      Banca c/c

 

Anche in questo caso nello stato patrimoniale si avrà la allocazione tra i Crediti verso controllata in C.II.2) e tra Debito verso controllata in D.9).

Si rammenta che ai sensi dell’art. 2497-bis del codice civile, in ipotesi di direzione e coordinamento, “La società deve esporre, in apposita sezione della nota integrativa, un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio della società o dell’ente che esercita su di essa l’attività di direzione e coordinamento”. Di conseguenza qualora la società pooler eserciti attività di direzione e coordinamento, come individuata dall’art. 2497-sexies codice civile, nella formazione delle note integrative della varie società dovranno essere tenute in apposita considerazione ed indicate le informazioni richieste dal citato articolo 2497-bis del codice civile.