4 Luglio 2015

La rilevazione contabile del contributo Conai

di Viviana Grippo
Scarica in PDF

È noto che l’imballaggio di una merce costituisce elemento inquinante, per espressa previsione europea ne è derivato un principio fondamentale: risponde di tale inquinamento sia chi produce imballaggio sia chi lo importa e lo usa per la vendita.

Il D.Lgs. 22/97 (ora D.Lgs. 152/2006 e s.m.) ha previsto che i produttori e utilizzatori di imballaggi debbano iscriversi al Consorzio nazionale degli imballaggi. CONAI ha la finalità di perseguire gli obiettivi di recupero e riciclo dei materiali di imballaggio previsti dalla legislazione europea (Direttiva 1994/62/CE e successiva Direttiva 2004/12/CE) e recepiti dalla normativa italiana, esso indirizza a tal fine l’attività di 6 Consorzi di Filiera rappresentativi dei materiali utilizzati quali materie prime per la produzione di imballaggi (acciaio, alluminio, carta, legno, plastica, vetro).

Sono soggetti obbligati all’iscrizione:

  • i produttori/importatori di imballaggi ovvero “i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio” (art. 218, comma 1, lettera r) del D.Lgs. 152/06);
  • gli utilizzatori di imballaggi ovvero “i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni” (art. 218, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 152/06).

Ai fini degli adempimenti CONAI per “importazione” si intende l’acquisto da paesi UE e extra UE.

Per meglio comprendere chiariamo che risultano PRODUTTORI/IMPORTATORI:

  • i produttori/importatori di materie prime/semilavorati per imballaggi – le imprese che producendo/importando materie prime/semilavorati destinate a imballaggi, si trovano “a monte” dei diversi processi che conducono alla produzione degli imballaggi stessi e dei relativi rifiuti;
  • i produttori/importatori di imballaggi vuoti – le imprese che fabbricano/importano gli imballaggi finiti pronti a contenere la merce.

Mentre risultano UTILIZZATORI:

  • gli acquirenti – riempitori di imballaggi vuoti – le imprese che acquistano imballaggi vuoti e li riempiono con le merci che sono oggetto della propria attività;
  • i commercianti di imballaggi pieni – gli operatori che acquistano in Italia merci imballate e le rivendono, operando una semplice intermediazione commerciale;
  • gli importatori di imballaggi pieni – gli operatori che acquistano dall’estero merci imballate e le rivendono in Italia, immettendo quindi gli imballaggi che contengono le merci sul territorio nazionale;
  • i commercianti di imballaggi vuoti – gli operatori che acquistano e rivendono imballaggi vuoti nel territorio nazionale, senza effettuare alcuna trasformazione degli imballaggi stessi, operando una semplice intermediazione commerciale;
  • gli autoproduttori – le imprese che acquistano materie prime o semilavorati per produrre/riparare imballaggi destinati a contenere le merci da essa stessa prodotte.

 

Risultano esclusi dall’obbligo Conai:

  • le aziende che adottano sistemi autonomi di gestione dei propri rifiuti di imballaggio o mettono in atto sistemi di restituzione dei propri imballaggi, ai sensi dell’art. 221, comma 3, lett. a) e c) del D.Lgs. 152/06;
  • gli utenti finali degli imballaggi ossia quei soggetti che, pur acquistando merce imballata per l’esercizio della propria attività o per proprio consumo, non effettuano alcuna attività di commercializzazione e distribuzione della merce imballata acquistata (ad es. il parrucchiere che acquista prodotti di bellezza imballati e li utilizza nell’esercizio della propria attività professionale);
  • il consumatore finale il soggetto che fuori dall’esercizio di un’attività professionale acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate.

L’esclusione viene meno nei tre casi seguenti:

  • quando tali soggetti svolgono, con la merce acquistata, un’attività commerciale rispetto alla propria attività principale (ad es. il parrucchiere che rivende i prodotti di bellezza imballati ai propri clienti);
  • quando tali soggetti acquistano direttamente all’estero merce imballata o imballaggi vuoti per l’esercizio della propria attività (ad es. il parrucchiere che acquista i prodotti di bellezza imballati all’estero);
  • quando tali soggetti acquistano imballaggi vuoti sul territorio nazionale per l’esercizio della propria attività (il parrucchiere che acquista le buste di carta presso fornitori nazionali, per consegnare ai propri clienti i prodotti di bellezza ceduti).

Tutti i soggetti obbligati devono aderire al CONAI.

Numerose sono le casistiche Conai che possono verificarsi, due esempi:

  1. produttore di imballaggi, costui deve iscriversi a Conai e aderire al Consorzio di filiera con riferimento al materiale prodotto, applicare il contributo in fattura sugli imballaggi forniti agli utilizzatori nazionali, dichiarare e versare il contributo ambientale Conai.
  2. utilizzatore che acquista e riempie con i propri prodotti gli imballaggi vuoti, si iscrive a Conai, paga il contributo iscritto in fattura al suo fornitore, espone la dicitura “contributo Conai assolto”.

 

Veniamo agli aspetti contabili.

Chi acquista gli imballaggi dal produttore si vedrà addebitato in fattura il relativo contributo ambientale che deve essere registrato in aumento del costo dell’imballaggio stesso; se ad esempio il costo dell’imballaggio fosse di 1.000 e 100 di contributo la scrittura contabile da fare sarebbe la seguente:

 

Diversi                                    a                    Fornitore                                               1.342,00

Imballaggi c/acquisti                                                            1.100,00

Iva a credito                                                                            242,00

 

Chi produce l’imballaggio all’atto della vendita riporterà in fattura il contributo, esso costituisce un ricavo da inserire nella voce A1. Obbligo del produttore è poi il versamento al Conai del contributo addebitato, il produttore quindi entro il 15° giorno di ciascun mese deve calcolare, sulla base delle fatture emesse, l’ammontare del contributo da versare in relazione al mese precedente, fatta la liquidazione del contributo questo andrà versato entro 90 giorni. Il versamento costituisce un costo per l’azienda da rilevarsi in B6 del conto economico. Il Conai (ovvero i singoli Consorzi di Filiera) emetterà a fronte del versamento apposita fattura con Iva.

Contabilmente all’atto della vendita dell’imballaggio, supponiamo di riprendere le cifre di cui all’esempio precedente, il produttore registrerà la seguente scrittura contabile:

 

Clienti                  a                  Diversi                                                                       1.342,00

                            a                  Imballaggi c/vendite                      1.000,00

                           a                  Contributo Conai                               100,00                              

                          a                   Iva a debito                                        242,00

 

Supponiamo che dalla liquidazione derivi un importo di contributo da versare pari a 10.000 euro, la registrazione contabile sarà la seguente:

 

Diversi                              a                               Conai                                             12.200,00

Contributo Conai                                                                           10.000,00

Iva a credito                                                                                    2.200,00            

 

All’atto del pagamento si registrerà la chiusura del fornitore Conai.