Circa il momento della rilevazione contabile, deve ricordarsi che il bilancio è improntato al principio di prudenza, con la conseguenza che tali contributi saranno iscrivibili solo quando esiste una ragionevole certezza del diritto a percepirli.
Senza entrare nel merito di quali siano i costi di ricerca e sviluppo agevolabili, per la cui identificazione si rimanda alla normativa già citata, occorre ricordare che la capitalizzazione dei costi per ricerca e sviluppo è soggetta sia alla norma civilistica sia al dettato dei principi contabili che ne limitano l’iscrizione tra le immobilizzazioni immateriali.
Nel caso di iscrizione di un contributo in conto esercizio, l’Oic 12 al § 56 specifica che tali contributi “Sono dovuti sia in base alla legge sia in base a disposizioni contrattuali, rilevati per competenza e indicati distintamente in apposita sottovoce della voce A5. Deve trattarsi di contributi che abbiano natura di integrazione dei ricavi dell’attività caratteristica o delle attività accessorie diverse da quella finanziaria o di riduzione dei relativi costi ed oneri…omissis…”.
In seguito all’introduzione del D.Lgs. 139/2015, dal 2016 i costi di ricerca vanno imputati a Conto economico. Ne deriva che, nel caso di sostenimento di costi di ricerca l’azienda potrà iscrivere solo un contributo in c/esercizio che “controbilancerà” le spese sostenute.
La scrittura contabile del credito assumerà la seguente forma:
Crediti per contributi in Ricerca e Sviluppo a Contributi per Ricerca e Sviluppo
Il conto Crediti per contributi in Ricerca e Sviluppo affluirà nella voce CII5-bis come credito tributario; il conto Contributi per Ricerca e Sviluppo affluirà, invece, nella voce A5.
Diversamente, i costi di sviluppo possono ancora essere capitalizzati; in merito, l’Oic 24 prevede che per l’iscrizione dei costi di sviluppo tra le immobilizzazioni immateriali, essi debbano:
- riferirsi ad un prodotto o progetto definito, identificato e misurabile;
- riferirsi ad un progetto realizzabile e tecnicamente fattibile per le quali l’impresa dispone o disporrà delle necessarie risorse finanziarie;
- essere recuperabili tramite i ricavi che nel futuro si svilupperanno dall’applicazione del progetto stesso.
Tale iscrizione non potrà avvenire senza il consenso del collegio sindacale.
Nel caso in cui le condizioni prima citate fossero soddisfatte, la scrittura contabile da eseguire per capitalizzare le spese sarà la seguente:
Costi di sviluppo relativi a …. a Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
La prima voce verrà iscritta in BI2 e la seconda nella voce in A4.
Il codice civile stabilisce, altresì, che tali spese devono essere ammortizzate in un lasso temporale pari alla loro vita utile e quando questa non fosse stimabile in un termine di tempo al massimo quinquennale.
Fino a che l’ammortamento dei costi di sviluppo non è completato, possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l’ammontare dei costi non ammortizzati.
Se si procede alla capitalizzazione di una spesa di sviluppo in stato patrimoniale, occorrerà rilevare un contributo in c/impianti. La scrittura contabile in tal caso sarà la seguente:
Crediti per contributi in Ricerca e Sviluppo a Contributi per Sviluppo
E anche in questo caso, come prima, il conto Crediti per contributi in Ricerca e Sviluppo affluirà nella voce CII5-bis come credito tributario, mentre il conto Contributi per Ricerca e Sviluppo affluirà nella voce A5.
In questo caso, però, il contributo dovrà essere scontato, in quanto dovrà partecipare alla determinazione del risultato di esercizio, sulla scorta della durata in azienda dell’immobilizzazione immateriale cui si collega.
A tal fine potranno trovare applicazione il:
- metodo diretto, che prevede la diretta riduzione del costo sostenuto dell’immobilizzazione a cui si riferisce il contributo agendo sull’abbattimento dell’ammortamento;
- metodo indiretto, che prevede la rilevazione di un provento alla voce A5 “altri ricavi e proventi” di conto economico e l’iscrizione di un risconto passivo a conto economico per tutta la durata del periodo di ammortamento dell’immobilizzazione immateriale (in questo caso l’ammortamento non sarà abbattuto).