La rilevazione contabile dell’agevolazione Sabatini-ter
di Viviana GrippoTra le misure adottate dal governo al fine di accrescere la competitività del sistema produttivo italiano rientra anche l’agevolazione nota come Sabatini-ter e destinata ai nuovi investimenti aziendali.
Il beneficio, prorogato fino al 31 dicembre 2018, è stato maggiorato nella misura del 30% in caso di investimenti rientranti nel più ampio ambito individuato dal termine “Industria 4.0”.
L’agevolazione, come ben noto, consiste in un contributo in conto interessi determinato in via convenzionale su un finanziamento della durata di 5 anni e di importo uguale all’investimento effettuato ad un tasso d’interesse annuo pari al 2,75%.
Questa percentuale risulta aumentata nel caso di investimenti “Industria 4.0” esattamente del 30% divenendo pari al 3,575%.
Quello che qui interessa è approfondire l’aspetto contabile della Sabatini-ter.
Come detto l’agevolazione consiste in un contributo in conto interessi, il quale rientra nella più ampia categoria dei contributi in conto esercizio erogati allo scopo di integrare i ricavi dell’azienda o ridurre i costi d’esercizio che le imprese sostengono per esigenze legate all’attività produttiva.
Per la corretta imputazione civilistica di tale posta occorre richiamare l’articolo 2425 del codice civile, il quale stabilisce che i contributi in conto esercizio vadano iscritti alla voce A.5 del conto economico: “Altri ricavi e proventi”, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.
Allo stesso tempo l’OIC 12 chiarisce che tali contributi vanno classificati nella voce A.5 quando essi siano destinati ad integrare ricavi della gestione caratteristica o a ridurre i relativi costi, dovranno invece essere rilevati nella voce C.17 “Interessi ed altri oneri finanziari” se finalizzati alla riduzione di costi di natura finanziaria di competenza, come ad esempio gli interessi passivi su finanziamenti, in C.16 “Altri proventi finanziari”, se finalizzati alla riduzione di oneri finanziari di esercizi precedenti.
Nel caso della Sabatini-ter, quindi, il contributo, dovrà trovare allocazione, ad avviso di chi scrive, in diminuzione nella voce C17.
Quanto al momento di rilevazione, occorre ancora richiamare il citato principio contabile, il quale stabilisce che il contributo deve essere rilevato per competenza e non per cassa, ovvero al sorgere della certezza all’erogazione.
Un esempio renderà più chiara la registrazione contabile.
All’atto dell’investimento la società rileverà la relativa fattura come segue:
Diversi a Debiti vs fornitore (SP)
Impianti (SP)
Erario c/Iva (SP)
All’atto della stipula del finanziamento l’azienda rileverà l’incasso del prestito e il debito verso l’istituto per la quota capitale:
Banca c/c (SP) a Debiti per mutui bancari (SP)
Completato l’iter per l’ottenimento del contributo l’azienda dovrà registrare prima l’insorgenza del credito per il contributo e successivamente l’erogazione dello stesso:
Crediti vs Ente erogatore (SP) a Contributi in conto interessi (CE)
Quindi:
Banca c/c (SP) a Crediti vs Ente erogatore (CE)
Come abbiamo già detto il contributo dovrà essere rilevato per competenza e non per cassa, si renderà quindi necessario provvedere al suo risconto affinché questo partecipi correttamente alla determinazione del reddito di esercizio, ne consegue che al termine di ogni anno sarà necessario rilevare la seguente scrittura:
Contributi in conto esercizio (CE) a Risconti passivi (SP)
Sarà possibile operare contabilmente anche con il cd. metodo diretto attraverso il quale l’investimento sarà iscritto tra le immobilizzazioni e il contributo rilevato direttamente a scomputo del valore:
Crediti vs Ente erogatore (SP) a Impianti (SP)
Il contributo parteciperà alla determinazione del risultato di esercizio attraverso la diminuzione della quota di ammortamento annuale che sarà, chiaramente, inferiore.
Fiscalmente, il contributo in conto esercizio è considerato ricavo secondo il disposto dell’articolo 85, comma 1, lettera h) mentre ai fini della determinazione dell’esercizio di competenza valgono i criteri di cui all’articolo 109 del Tuir, inoltre, esso non rileva ai fini Irap.