La rilevazione contabile delle ritenute sulle provvigioni degli agenti
di Viviana GrippoSecondo il disposto dell’art. 25bis del d.P.R. n. 600/1973 sulle provvigioni maturate nell’ambito dei rapporti di agenzia si applica la ritenuta a titolo di acconto Irpef nella misura del 23%, da commisurare, secondo la regola generale, al 50% dell’ammontare delle provvigioni corrisposte. La ritenuta risulta poi ridotta al 23% sul 20% (1/5) delle provvigioni medesime, se i percipienti dichiarano che nell’esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi.
Per poter usufruire di tale riduzione l’agente deve predisporre apposita dichiarazione.
In particolare l’agente è obbligato, qualora voglia usufruire della riduzione, a inviare ai committenti una apposita dichiarazione entro il 31 dicembre, l’effetto della riduzione opererà quindi per l’anno successivo a tale comunicazione.
Sino al 13 dicembre scorso l’adempimento aveva cadenza annuale e quindi l’agente doveva replicare la dichiarazione ogni 31 dicembre per l’anno successivo; l’art. 27 del D. Lgs. n. 175/2014, decreto semplificazioni, è intervenuto sulla disciplina prevedendo che la dichiarazione per la richiesta di riduzione possa essere spedita “fino a revoca”.
Sostanzialmente, quindi, la comunicazione, inviata entro il 31 dicembre, avrà effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo e fino a revoca o a perdita dei requisiti da parte dell’agente, conseguentemente la riduzione si applicherà di anno in anno senza necessità di comunicazione annuale al committente; sarà invece necessaria la comunicazione per la revoca.
In particolare il legislatore è anche intervenuto sull’aspetto sanzionatorio, prevedendo, in caso di omessa comunicazione della revoca, l’applicazione di specifiche sanzioni da un minimo di 258 euro ad un massimo di 2.065 euro.
Per completare il quadro, e capire i requisiti che la comunicazione “fino a revoca” dovrà avere, occorre attendere l’emanazione di apposito decreto del Mef, nel frattempo si ritiene che la richiesta andrà comunque presentata entro il prossimo 31.12, sperando che essa abbia effetto sia per il 2015 che per gli anni a seguire.
Il decreto semplificazioni è poi intervenuto anche in relazione ai metodi di invio della dichiarazione: mentre, fino allo scorso 13 dicembre, il metodo era unitario e doveva avvenire mediante invio di raccomandata A/R, ad oggi la comunicazione potrà essere inviata anche a mezzo di posta elettronica certificata (pec).
Veniamo ora all’aspetto contabile.
Come si rilevano le ritenute sulle provvigioni degli agenti?
Proviamo a ripercorrere tutti i passaggi per la rilevazione delle provvigioni e del loro pagamento, sia dal punto di vista dell’impresa mandante che dell’agente.
All’atto del ricevimento della fattura dell’agente occorrerà rilevare il debito verso questi e il relativo costo, oltre l’iva:
Diversi a Debiti vs Agente X (sp)
Provvigioni passive (ce)
Iva a credito (sp)
Occorrerà, entro il 16 del mese successivo, liquidare i contributi Enasarco con chiusura del debito verso l’agente per la quota di sua spettanza e rilevare i contributi a carico del preponente:
Diversi a Debiti vs Enasarco (sp)
Contributi Enasarco (ce)
Debito vs Agente X (sp)
All’atto del pagamento della fattura all’agente occorrerà rilevare la ritenuta:
Debito vs Agente X (sp) a Diversi
a Erario c/ritenute (sp)
a Banca c/c (sp)
Dal canto suo l’agente rileverà l’emissione della fattura come segue:
Diversi a Diversi
Banca c/c (sp)
Erario c/ritenute (sp)
Enasarco c/trattenute preponente (sp)
a Provvigioni attive (ce)
a Iva a debito (sp)
24 Febbraio 2017 a 12:34
Salve, nella sezione “Dal canto suo l’agente rileverà l’emissione della fattura come segue:”… perchè vengono riportate in dare Banca c/c (sp), Erario c/ritenute (sp) e Enasarco c/trattenute preponente (sp)?
Le suddette voci sono da riportare all’atto dell’incasso della fattura ma non per la contabilizzazione dell’emissione fattura.
Cordialità.
S. Rizzo