14 Aprile 2018

La rilevazione del fondo imposte in caso di contenziosi in essere

di Viviana Grippo
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In sede di redazione del bilancio di esercizio occorre valutare l’esistenza e il rischio di contenziosi tributari al fine di verificare e valutare la opportunità di iscrizione contabile di appositi fondi.

Qualora in sede di redazione del bilancio di esercizio, infatti, l’azienda avesse attivato un contenzioso con l’Amministrazione finanziaria essa dovrà stanziare in un apposito fondo le passività per future imposte che si possono considerare almeno probabili all’esito del procedimento istaurato.

In particolare dovranno essere accese una apposita voce patrimoniale e una economica. Ad essere movimentata tra le voci patrimoniali sarà il Fondo per Imposte, voce B2 di Stato Patrimoniale, la contropartita economica sarà costituita dalla voce 20 “imposte sul reddito d’esercizio correnti, differite e anticipate” (se trattasi di un contenzioso riguardante le imposte dirette).

Al momento della notifica dell’anno si eseguirà quindi la seguente scrittura:

Diversi                                                a                                                         Fondo per Imposte

Imposte da esercizi precedenti

Interessi passivi da accertamento

Sanzioni

L’importo degli interessi andrà opportunamente ragionato e stimato tenendo conto del principio di prudenza.

Fiscalmente saranno deducibili (ai soli fini Ires) solo gli interessi rilevati, per il resto occorrerà effettuare una variazione in aumento in quanto le imposte e le sanzioni sono indeducibili.

In tale circostanza sarà necessario anche versare all’Erario una sorta di anticipo delle imposte comunque dovute all’Agenzia in caso di contenzioso, la rilevazione contabile che segue farà emergere un credito verso l’Amministrazione in quanto fino a definizione del contendere la somma versata non costituisce un vero e proprio pagamento del debito:

Crediti vs Erario per contenzioso                   a                      Banca c/c

Al momento in cui il contenzioso si chiuderà potranno verificarsi tre casi:

  • quanto rilevato risulta inferiore al debito verso l’amministrazione finanziaria,
  • l’importo da pagare risulterà inferiore a quanto accantonato,
  • l’atto è stato annullato.

Nel caso in cui il debito accertato si rivelasse superiore all’accantonato per via delle maggiori sanzioni ed interessi occorrerà rilevare la seguente scrittura:

Diversi                                    a                      Debiti Tributari

Fondo per Imposte

Interessi passivi da accertamento

Sanzioni

Quindi occorrerà stornare la quota parte già pagata all’atto dell’istaurarsi del contenzioso e pagare la differenza:

Debiti Tributari                       a                      Diversi

                                                    a                      Crediti vs Erario per contenzioso

                                                    a                      Banca c/c

In ultimo va ricordato che recentemente sull’argomento è tornato l’Organismo italiano di contabilità che, nell’ambito dell’Oic 29, tra i chiarimenti forniti, ha indicato il trattamento da riservare alla gestione dei fatti interventi dopo la chiusura dell’esercizio.

L’esempio utilizzato ha riguardato proprio il caso della cessazione di un contenzioso nei primi mesi dell’anno successivo quello oggetto di bilancio.

Secondo l’Oic tale evento non comporterebbe la rilevazione di alcuna scrittura di modifica ma sarebbe necessario aggiornare la stima della passività già iscritta in bilancio; la certezza sopravvenuta con la chiusura del contendere non può portare invece a riqualificare il fondo come debito.

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Il bilancio d’esercizio dopo la riforma