21 Marzo 2016

La rilevazione iniziale dei crediti al costo ammortizzato attualizzato

di Alessandro Bonuzzi
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È noto che il D.Lgs. 139/2015 ha aggiornato la disciplina del codice civile in materia di bilancio d’esercizio e di bilancio consolidato.

Le disposizioni contenute nel provvedimento legislativo entreranno in vigore a decorrere dall’1 gennaio 2016, pertanto, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare, troveranno applicazione dal bilancio relativo all’esercizio 2016.

Con particolare riguardo alla valutazione dei crediti, il decreto ha riscritto il numero 8 del comma 1 dell’articolo 2426 cod. civ., la cui nuova formulazione stabilisce che “i crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale”.

Sul tema l’Organismo Italiano di Contabilità ha pubblicato nei giorni scorsi la bozza per la consultazione dell’Oic 15 da cui è possibile trarre alcune considerazioni.

In merito alla rilevazione iniziale dei crediti, il documento chiarisce che la relativa valutazione dovrà essere effettuata su due piani:

  • applicando il criterio del costo ammortizzato e
  • attualizzando il credito.

Tuttavia, occorre considerare che, sia il criterio del costo ammortizzato, sia l’attualizzazione, non possono essere applicati se i relativi effetti sono irrilevanti. E si può presumere che gli effetti siano irrilevanti se i crediti hanno una scadenza inferiore ai 12 mesi. Quindi per i crediti a breve non si applica nessuno dei due metodi.

Peraltro, nel bilancio in forma abbreviata (ex articolo 2435-bis cod. civ.) e nel nuovo bilancio delle micro-imprese (ex articolo 2435-ter cod. civ.), i crediti possono essere valutati “semplicemente” al valore di presumibile realizzo.

In sostanza, il criterio del costo ammortizzato impone che si debba tener conto di eventuali costi di transazione, commissioni attive e passive nonché di ogni altra differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza del credito, valutandolo in sede di prima rilevazione al lordo di questi elementi e con l’utilizzo del tasso di interesse effettivo nelle rilevazioni successive.

Il tasso di interesse effettivo

  • è costante lungo tutta la durata del credito,
  • è calcolato al momento della prima rilevazione del credito e
  • coincide con il tasso interno di rendimento, ove per tale deve intendersi quel tasso che rende uguale il valore attuale dei flussi di cassa derivanti dal credito e il suo valore di rilevazione iniziale.

In assenza di costi di transazione, di commissioni e di ogni altra possibile differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza del credito, il tasso di interesse effettivo è pari all’eventuale tasso di interesse nominale, rappresentato, ad esempio, in caso di crediti commerciali, dal tasso per la dilazione di pagamento concessa al cliente.

Va da sé che, in questa particolare ipotesi, l’applicazione del criterio del costo ammortizzato non sortisce – per così dire – alcun effetto sul valore di rilevazione iniziale del credito che coincide con il suo valore nominale a scadenza. Invero, quando i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza del credito sono di scarso rilievo, si può presumere che gli effetti del costo ammortizzato siano irrilevanti e quindi escluderne l’applicazione.

Quando, però, il tasso di interesse effettivo è significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato diventa comunque necessario azionare il processo di attualizzazione.

In particolare, il tasso di interesse di mercato deve essere utilizzato per attualizzare tutti i flussi finanziari futuri derivanti dal credito al fine di determinare il suo valore di iscrizione iniziale.

Ciò determina, anche in assenza di costi di transazione, di commissioni e di ogni altra possibile differenza, una non coincidenza tra il valore di rilevazione iniziale del credito e il suo valore nominale a scadenza.

Al riguardo la bozza dell’Oic 15 stabilisce che

  • i crediti commerciali con scadenza oltre i 12 mesi dal momento della rilevazione iniziale,
  • senza corresponsione di interessi, o con interessi significativamente diversi dai tassi di interesse di mercato,
  • ed i relativi ricavi,
  • si rilevano inizialmente al valore determinato attualizzando il credito al tasso di interesse di mercato”.