La rinuncia ai crediti per il rafforzamento patrimoniale della partecipata
di Fabio LanduzziUna delle modalità di estinzione dell’obbligazione è, come noto, la remissione del debito (ex articolo 1236 cod. civ.).
Quando il soggetto remittente (il creditore rinunziante) è il socio, il riflesso in bilancio è regolato dal Principio contabile Oic 28, il cui par. 36 prescrive che “la rinuncia del credito da parte del socio – se dalle evidenze disponibili è desumibile che la natura della transazione è il rafforzamento patrimoniale della società – è trattata contabilmente alla stregua di un apporto di patrimonio a prescindere dalla natura originaria del credito”.
Pertanto, la rinuncia del socio al proprio credito trasforma il valore contabile del debito della società in una posta di patrimonio netto, salvo il caso in cui la rinuncia abbia origine per tutt’altra ragione rispetto al rafforzamento patrimoniale della partecipata, come ad esempio ove questa avvenga nell’ambito di una ordinaria negoziazione conseguente ad una lite commerciale fra le parti; fattispecie, tuttavia, piuttosto inusuale nell’ambito dei rapporti infragruppo.
Dal lato del socio, la rinuncia determina un incremento del costo della partecipazione, sottoposta poi però al processo valutativo e quindi soggetta, se del caso, a svalutazione per via di una eventuale perdita durevole di valore ove, appunto, il valore recuperabile sia inferiore rispetto al nuovo costo storico della partecipazione incrementato del credito rinunciato.
Ma cosa accade quando il titolare del credito non è il socio diretto della società debitrice, bensì un’altra impresa sempre appartenente allo stesso gruppo ovvero, ad esempio, il socio indiretto, oppure una impresa consociata?
La questione è delicata non solo dal punto di vista della corretta rappresentazione contabile, bensì anche circa gli effetti fiscali che ne sono connessi.
In particolare, il punto centrale è cercare di definire se in tali casi possa trovare spazio applicativo la speciale disciplina della rinunzia ai crediti dei soci di cui all’articolo 88 Tuir, o se invece non sia possibile ricorrere alla sua applicazione se non al di fuori della circostanza della rinuncia al credito del socio diretto dell’impresa debitrice.
Il Principio contabile Oic 28, quando tratta della rappresentazione in bilancio della rinuncia effettuata con finalità di rafforzamento patrimoniale, infatti, si limita a riferirsi al “socio”, senza alcuna specificazione.
Sotto questo profilo, dal punto di vista contabile, pare pertanto esservi uno spazio perché, anche al caso della rinuncia al credito effettuata dal socio indiretto della debitrice beneficiata, si possa applicare la medesima rappresentazione patrimoniale.
Se in capo al debitore ciò significa iscrivere una posta di patrimonio netto (in quanto, come detto, la volontà sottesa alla rinuncia è il rafforzamento patrimoniale della partecipata indiretta), il capo al creditore rinunziante – il socio indiretto – ci si domanda quale possa essere la contropartita, non avendo all’attivo una partecipazione diretta nel debitore da poter incrementare.
Una soluzione plausibile potrebbe essere allora quella consistente nell’incrementare il valore di carico della partecipazione nella società partecipata direttamente che, a sua volta, possiede la partecipazione nell’impresa debitrice che fruitrice della capitalizzazione.
D’altronde, il rafforzamento patrimoniale di quest’ultima, di riflesso, produce effetti risalenti sulla catena partecipativa fino al livello del socio indiretto che in concreto effettua l’intervento di rafforzamento, per cui questa rappresentazione conserva una sua discreta ragionevolezza tecnica.
Sul fronte fiscale si aprono scenari di incertezza circa al fatto che, anche alla rinuncia del socio indiretto, possano applicarsi i principi dell’articolo 88 Tuir.
Da una parte, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 264/2017, ha chiarito che la norma in questione, essendo di portata agevolativa, non può essere suscettibile di applicazione analogica, e ciò esclude, ad esempio, che possa essere applicata al caso della rinuncia al credito da parte di un’altra impresa consociata.
Tale decisione della Consulta non pare però essere, di per sé, del tutto ostativa ad un’applicazione della stessa disciplina anche al caso della rinuncia effettuata dal socio indiretto, in quanto in tale circostanza, come visto, esiste comunque una partecipazione al capitale della beneficiata, seppure mediata.
Permangono tuttavia incertezze circa la disciplina fiscale applicabile al caso di specie, che potrebbero essere meritevoli di un intervento interpretativo chiarificatore.