La rinuncia alle posizioni beneficiarie con restituzione di beni ai disponenti non sconta tassazione
di Ennio VialLa risposta ad interpello n. 165 dello scorso 1.8.2024 ha chiarito che la rinuncia delle posizioni beneficiarie di un trust, con ritrasferimento dei beni ai disponenti, non sconta imposizione indiretta proporzionale.
Il caso era quello di un trust con due disponenti (padre e figlia) e con beneficiari i nipoti del padre (figli della figlia).
I beneficiari erano considerati contingent, in quanto l’atto prevedeva che gli stessi sarebbero diventati tali se viventi al termine finale di durata del trust. L’articolo 10A della legge di Jersey (Legge che regolava l’atto istitutivo di trust) prevede che i beneficiari possano rinunciare alla loro posizione. Nel caso di specie, i contribuenti prevedevano la rinuncia, da parte dei beneficiari, alla propria posizione giuridica nei confronti del trust e di mutuo accordo il ritrasferimento del patrimonio ai disponenti.
Si tratta di una casistica che, secondo l’Agenzia delle entrate, non sconta imposta di donazione, ma sconta imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, atteso che il fondo in trust era costituito da immobili e sconta imposta di registro in misura fissa.
La risposta dell’Ufficio appare, quindi, oltremodo appagante; tuttavia, la lettura dell’interpello solleva talune perplessità tra gli operatori. Innanzitutto, l’Agenzia chiarisce che la risposta è da considerare valida sul presupposto che il trust sia validamente costituito ed operante.
Tale indicazione deve essere ragionevolmente intesa nel senso di ritenere che il trust sia effettivo dal punto di vista per così dire “civilistico” ossia, ad esempio, che non sia nullo. Riteniamo che la previsione non abbia ad oggetto il profilo fiscale perché, trattandosi di un trust semi auto dichiarato, in quanto il padre disponente è anche trustee, l’interposizione fiscale appare tutt’altro che remota.
Ebbene, se l’interposizione fiscale determinasse l’irrilevanza della risposta data, dovremmo condurre ulteriori analisi.
Un secondo aspetto che mi preme evidenziare attiene al fatto che le conclusioni della risposta, quantomeno dal punto di vista civilistico, non devono essere banalmente generalizzate, ossia non possiamo ritenere che, in ogni caso, la rinuncia alle posizioni beneficiarie determini automaticamente la retrocessione dei beni ai disponenti.
Infatti, si rende necessario valutare cosa preveda l’atto di trust.
Nel caso di specie, ad esempio, l’atto prevedeva che il trustee doveva garantire il tenore di vita dei disponenti. Si potrebbe, quindi, ritenere che il trust non esaurisca il suo scopo nel momento in cui i beneficiari rinunciano alla loro posizione, perché un ulteriore scopo del trust è anche quello di tutelare i disponenti stessi. L’attribuzione dei beni dal trustee al disponente, pertanto, deve forse trovare un supporto in qualche ulteriore clausola dell’atto.
Si potrebbe, ad esempio, valutare se si configura l’ipotesi del resulting trust, aspetto che, tuttavia, non viene assolutamente affrontato dalla risposta. I beni potrebbero ritornare al disponente nel momento in cui vengono meno tutti i beneficiari. In realtà, il fatto che la rinuncia alla propria posizione venga operata solo dai due beneficiari attuali rende incerta il soddisfacimento del requisito di “tutti i beneficiari”. Probabilmente, è opportuno che l’atto di trust preveda una possibilità di modifica dello stesso a vantaggio dei beneficiari. In tal modo si riesce a includere nella casistica anche l’accelerazione del trust stesso a vantaggio di questi, con assegnazione loro dei beni.
In sede di assegnazione dei beni ai beneficiari, tuttavia, questi potrebbero rinunziarvi e dare indicazione al trustee di riassegnare gli stessi ai disponenti.
Ci si può chiedere se, in questo caso, le conclusioni della recente risposta di interpello possono essere confermate o se, piuttosto, si configurino due autonomi passaggi dal trust ai beneficiari e dai beneficiari ai disponente.
La prima soluzione è quella da noi caldeggiata.