19 Febbraio 2014

La risoluzione 21/E sulla liquidazione Iva di gruppo

di Federica Furlani
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La risoluzione 21/E, emanata ieri, affronta il tema del trattamento del credito Iva infrannuale e/o annuale chiesto a rimborso prima dell’adesione alla procedura Iva di gruppo e denegato successivamente da parte dell’Ufficio, per mancanza dei presupposti di cui all’art. 30 e/o art. 38-bis D.P.R. 633/1972.

L’art. 73 ultimo comma D.P.R. 633/1972 e l’art. 3 del D.M. 13 dicembre 1979 disciplinano quella particolare procedura in base alla quale gli enti o società controllanti e le società controllate (con partecipazione superiore al 50% del capitale sociale fin dall’inizio dell’anno solare precedente) possono liquidare l’Iva del gruppo accorpando i risultati delle liquidazioni mensili delle controllate e della controllante, compensando pertanto posizioni creditorie e debitorie.

Si tratta di un particolare sistema di compensazione che agevola i gruppi societari, in cui i versamenti periodici e il conguaglio a fine anno sono effettuati dalla società controllante che determina l’imposta da versare o il credito del gruppo, compensando i risultati delle liquidazioni delle singole società partecipanti.

Un aspetto particolare della procedura di liquidazione Iva di gruppo attiene gli eventuali crediti annuali Iva precedenti al primo anno di partecipazione alla procedura.

Dal 1° gennaio 2008, per effetto della legge 244/2007 che ha modificato l’ultimo comma dell’art. 73 D.P.R. 633/72, alle società che entrano per la prima volta nella liquidazione Iva di gruppo non è consentito trasferire alla capogruppo il credito dell’anno precedente.

Tale credito può essere esclusivamente:

  • chiesto a rimborso se in possesso dei requisiti di cui all’art. 30;
  • computato in detrazione in anni successivi, una volta cessata la partecipazione all’Iva di gruppo;
  • utilizzato in compensazione orizzontale con il modello F24 per il pagamento di altre imposte, tributi e contributi.

Il caso trattato dalla Risoluzione 21/E riguarda un’eccedenza di credito chiesta a rimborso prima del 2008 e prima che il soggetto titolare dello stesso aderisse alla procedura di liquidazione Iva di gruppo.

Poiché il rimborso è stato denegato per mancanza dei presupposti, l’istante ha chiesto di poterlo computare in detrazione nelle proprie liquidazioni periodiche successivamente alla notifica del provvedimento di diniego (ex art. 1 D.P.R. 443/1997) ed inoltre di trasferirlo nell’ambito delle liquidazione Iva di gruppo, alla luce del fatto che l’art. 1, comma 63, L. 244/2007 che ha modificato l’art. 73 introducendo il divieto di far confluire nelle liquidazioni Iva di gruppo i crediti derivanti dal periodo di imposta precedente all’adesione al regime Iva di gruppo, per espressa previsione del comma 64, si applica a partire dalle liquidazioni Iva di gruppo relative all’anno 2008.

L’Agenzia delle entrate non ha sposato la tesi dell’istante osservando che il comma 64 sopra richiamato, nell’individuare le modalità di entrata in vigore della modifica normativa, non ha attribuito rilievo al periodo di maturazione delle eccedenze, ma ha esclusivamente denegato il trasferimento del credito maturato ante ingresso nell’IVA di gruppo a partire dalla liquidazione di gruppo relativa al 2008.

L’intento del legislatore è stato infatti quello di creare, a partire dal 2008, una netta e definitiva separazione tra il credito IVA maturato antecedentemente e quello realizzato successivamente all’ingresso di una società nella procedura dell’IVA di gruppo; di conseguenza anche l’eccedenza IVA chiesta a rimborso in anni precedenti al 2008 ed all’ingresso nella procedura e computabile in detrazione a seguito di diniego dell’ufficio successivamente alla predetta data, incontra il limite del citato articolo 1, comma 63, L. 244/2007.

Conformemente a tale impostazione, una delle novità del modello di dichiarazione Iva 2014 per l’anno 2013 è l’introduzione del campo 2 nel rigo VL8, nel quale indicare il credito IVA chiesto a rimborso in anni precedenti e denegato dall’ufficio, nel presupposto che lo stesso non possa essere trasferito al gruppo IVA, ma possa rimanere solo nella disponibilità della società controllata.