La risoluzione 92/E sul regime IVA delle cessioni di beni di oro usato
di Luigi Scappini
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n.92/E di ieri è intervenuta a dirimere i dubbi in merito a una tematica che, alla luce dell’attuale congiuntura economica, è di sicuro interesse visto l’espandersi dell’attività dei c.d. compra oro.
Nello specifico, l’interpello aveva a oggetto il corretto trattamento da riservare ai fini Iva alle operazioni consistenti nella cessione di oggetti di oreficeria usati (sia d’oro che d’argento) effettuate da parte di operatori commerciali nei confronti di operatori industriali che, opereranno una radicale trasformazione dell’oggetto acquistato a mezzo di processi di fusione o altro.
La società istante chiedeva, nonostante l’esistenza di un precedente di prassi (risoluzione n.375/E/2002), quale fosse il corretto regime da applicare all’operazione descritta: l’inversione contabile, il regime del margine o, da ultimo, quello ordinario.
Preliminarmente l’Agenzia ricorda come l’articolo 1 della Legge n. 7/2000 operi una distinzione tra:
- oro da “investimento” rappresentato dai lingotti e/o placchette con un peso superiore a un grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi e monete d’oro pari o superiori a 900 millesimi coniate dopo il 1800, con determinate caratteristiche e
- oro “diverso da quello da investimento” o “industriale”, individuato nei materiali d’oro in forma diversa e semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi destinati in ogni caso alla lavorazione industriale.
Fatta questa distinzione preliminare, la circolare prosegue individuando in maniera sistematica quali siano i possibili diversi regimi applicabili alle cessioni aventi a oggetto oro.
In particolare, l’articolo 10, n.11 del DPR n. 633/1972 prevede per le cessioni di oro da “investimento” come sopra definito un regime di esenzione, tuttavia, con possibilità di opzione per l’imponibilità. In caso di opzione per l’imponibilità, l’imposta dovrà essere assolta, ai sensi dell’articolo 17, comma 5, sempre del DPR n. 633/1972, tramite l’inversione contabile o reverse charge da parte di coloro che “producono oro da investimento o che trasformano oro in oro da investimento ovvero commerciano oro da investimento”;
Al contrario, alle cessioni di oro “diverso da quello da investimento” ovvero di oro “industriale”, se effettuate nei confronti di soggetti passivi, come peraltro chiarito nella precedente circolare n.247/E/1999, p.to 2.4., si rende applicabile il regime di imponibilità, con applicazione del reverse charge, ai sensi del richiamato articolo 17, comma 4.
Infine, alle cessioni dei prodotti d’oro finiti, quali gioielli o altri prodotti da inserire in quanto tali nel circuito commerciale, si applica l’imposta con le regole ordinarie, o, in ipotesi di bene usato ceduto da parte di un privato, con applicazione del regime del margine.
Fatto questo quadro di sintesi, l’Agenzia ricorda come con la risoluzione n. 375/E/2002 avesse ritenuto applicabile il meccanismo del reverse charge anche da parte dei commercianti all’ingrosso e/o al dettaglio di preziosi, che acquistano (anche da gioiellerie) oggetti d’oro usati per poi rivenderli, sotto forma di rottami d’oro, a soggetti che operano nel settore dell’affinazione e del recupero di metalli preziosi. Tale conclusione deriva dall’assimilazione, ai fini Iva ,dei prodotti finiti d’oro usati, ceduti a soggetti passivi che effettuano lavorazione di oro industriale, nonostante non rispettino le caratteristiche prima ricordate di cui alla Legge n.7/2000, all’oro industriale, sul presupposto dell’univoca destinazione del metallo prezioso alla lavorazione da parte del cessionario.
La medesima risoluzione n.375/E aveva precisato come il meccanismo del reverse charge fosse applicabile alla cessione di oggetti d’oro, impiegati un processo intermedio di lavorazione e trasformazione industriale e quindi assimilabile alla cessione di “materiale d’oro” o “semilavorato”, in quanto aventi a oggetto prodotti insuscettibili di utilizzazione da parte del consumatore finale.
A tal fine, bisogna precisare come la destinazione al processo intermedio di lavorazione non è direttamente conseguente a una rivedibilità immediata del bene sul mercato senza adeguata lavorazione, bensì del soggetto cui si vende, un operatore che effettua su di esso l’attività industriale di trasformazione e affinazione del metallo prezioso e lo lavora alla stregua di oro industriale.
Ma la lavorazione deve essere reale, il cessionario deve procedere realmente a una fusione e trasformazione industriale del metallo, dovendo ritenersi che tale circostanza sia l’unica che consente di assimilare, sotto il profilo del trattamento IVA, l’acquisto dei suddetti beni di oro usato ad un acquisto di oro industriale (semilavorato), soggetto al meccanismo dell’inversione contabile.
Ne deriva che, in linea con quanto già affermato con la risoluzione n. 375/E/2002, si renderà applicabile il meccanismo del reverse charge quando i beni d’oro usati subiranno un successivo processo industriale di fusione e affinazione chimica per il recupero del materiale prezioso ivi contenuto, fattispecie riscontrabile sia quando cessionari sono soggetti per i quali essa rappresenta l’attività esclusiva, sia qualora l’attività di lavorazione industriale è strumentale alla produzione di nuovi oggetti d’oro recanti il marchio di identificazione, di cui al D.Lgs. 251/1999, dell’azienda cessionaria.