L’importo dell’aliquota della ritenuta è stato più volte modificato nel corso degli anni, come di seguito indicato:
- 10 % nell’anno 2010;
- 4 % dall’anno 2011 all’anno 2014;
- 8 % dall’anno 2014 al 29.2.2024;
- 11 % dall’1.3.2024.
Secondo quanto indicato nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30.6.2010, la ritenuta è dovuta per le spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio, ai sensi dell’articolo 1, commi 344, 345, 346 e 347, L. 296/2006 e successive modificazioni.
Tuttavia, considerata la portata generale della norma, la ritenuta si applica a tutte le tipologie di detrazione per interventi relativi o connessi agli interventi sul patrimonio immobiliare, la cui istituzione è successiva al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate citato.
Per fruire della detrazione, è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale, dal quale risultino:
- la causale del versamento, con riferimento alla norma, cioè deve comparire il riferimento della disposizione normativa;
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
Il contribuente corrisponde, al momento del pagamento del bonifico, l’importo al netto della ritenuta, ora dell’8% poi dell’11%, trattenuta dall’istituto di credito o da “Poste Italiane S.p.A.”.
Il comma 89, dell’articolo 1, L. 213/2023, estende l’applicazione delle disposizioni sulle ritenute a carico dei soggetti che corrispondono provvigioni (comunque denominate) per le prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, anche agli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione, e ai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate, che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.
A tal fine, viene abrogato, a decorrere dall’1.4.2024, il riferimento ai sopra indicati soggetti, contenuto nell’articolo 25-bis, comma 5, D.L. 78/2010, che individua i soggetti cui non si applicano le disposizioni relative alla sopra descritta ritenuta.
Come chiarito dall’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 40/E/2010, la base di calcolo su cui operare la ritenuta non deve comprendere l’Iva, per non alterare le caratteristiche di neutralità dell’imposta.
Inoltre, l’istituto di credito o l’ufficio postale, tenuto ad effettuare la ritenuta, non riconosce l’ammontare dell’Iva compreso nell’importo del bonifico; pertanto, per semplicità, si assume che, ai fini del calcolo della base imponibile della ritenuta, l’Iva si intende applicata con l’aliquota più elevata.
Quindi, per il calcolo della ritenuta, occorre:
- sottrarre, all’importo dovuto, l’Iva con l’aliquota più alta in vigore (22%);
- calcolare, sul risultato ottenuto, la ritenuta.