21 Giugno 2024

La rivalutazione delle partecipazioni: adempimenti in scadenza all’1.7.2024

di Mauro Muraca
Scarica in PDF
La scheda di FISCOPRATICO

 

Premessa

La L. 213/2023 (Legge di bilancio 2024) ha riaperto la possibilità di rivalutare le partecipazioni possedute all’ 1.1.2024, confermando, rispetto alle analoghe misure adottate in passato:

  • l’aliquota dell’imposta sostitutiva nella misura del 16%;
  • la possibilità di rideterminare, nel rispetto delle modalità di cui si dirà infra, anche il valore delle quote o dei diritti negoziati nei mercati regolamentati (o nei sistemi multilaterali di negoziazione) sempre posseduti all’1.1.2024.

 

Soggetti che possono rivalutare il costo delle partecipazioni

La rideterminazione del costo o del valore di acquisto delle partecipazioni è consentita solo per coloro che effettuano operazioni che possono generare redditi diversi come definiti nell’articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), Tuir.

AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE
Le persone fisiche (per le operazioni non rientranti nell’esercizio di attività d’impresa)
Le società semplici e i soggetti ad esse equiparati ai sensi dell’articolo 5, Tuir
Gli enti non commerciali (se l’operazione da cui deriva la plusvalenza non è effettuata nell’esercizio di impresa)
I soggetti non residenti, per le plusvalenze ottenute dalla vendita a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti in Italia, a meno che non vi siano disposizioni nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni che ne escludano l’imponibilità in Italia.

 

Nota bene

Possono essere oggetto di rivalutazione, anche le partecipazioni:

  • intestate ad una società fiduciaria, a condizione che il fiduciante – in qualità di effettivo proprietario della partecipazione – rientri tra i soggetti sopra indicati (circolare n. 28/E/2008).
  • acquisite in regime di comunione dei beni da un solo coniuge. In tale circostanza, entrambi i coniugi devono pagare l’imposta sostitutiva per la quota che ognuno può attribuirsi, con possibilità di rideterminare esclusivamente il valore della parte di partecipazione riferibile a ciascun coniuge (circolare n. 1/E/2021).

 

Partecipazioni che possono essere oggetto di rideterminazione del valore

Sono considerate partecipazioni rivalutabili:

  • le partecipazioni rappresentate da titoli (es. le azioni);
  • le quote di partecipazione al capitale o al patrimonio di società che non sono rappresentate da titoli (es. le quote di Srl o di società di persone), ivi comprese le partecipazioni in una società semplice o in una società estera;
  • i diritti o titoli che consentono di acquisire le partecipazioni (es. diritti di opzione, warrant o obbligazioni convertibili in azioni).

 

Requisito del possesso e perfezionamento dell’opzione

Per poter beneficiare della rivalutazione per il 2024, è necessario possedere la partecipazione alla data dell’1.1.2024. Il completamento dell’opzione è subordinato al pagamento dell’imposta sostitutiva del 16% entro il prossimo il prossimo 1.7.2024 (in quanto la scadenza del 30.6.2024 cade di domenica) e, per le partecipazioni non quotate, è richiesta anche la redazione della perizia giurata di stima del valore delle partecipazioni entro la stessa data dell’1.7.2024.

Nota bene

Possono essere oggetto di rivalutazione, anche le partecipazioni:

  • intestate ad una società fiduciaria, a condizione che il fiduciante – in qualità di effettivo proprietario della partecipazione – rientri tra i soggetti sopra indicati (circolare n. 28/E/2008).
  • acquisite in regime di comunione dei beni da un solo coniuge. In tale circostanza, entrambi i coniugi devono pagare l’imposta sostitutiva per la quota che ognuno può attribuirsi, con possibilità di rideterminare esclusivamente il valore della parte di partecipazione riferibile a ciascun coniuge (circolare n. 1/E/2021).

 

Aumenti di capitale gratuito o a pagamento

Per quanto riguarda gli aumenti di capitale avvenuti dopo l’1.1.2024, è importante specificare che le partecipazioni ricevute in seguito ad aumento di:

  • capitale gratuito, possono essere rivalutate, poiché si tratta di una semplice conversione di riserve in capitale.
  • capitale a pagamento, non possono essere rivalutate.

 

Nota bene

Le partecipazioni detenute:

  • in una società che ha subito una trasformazione dopo l’1.1.2024 possono essere oggetto di rivalutazione;
  • in una società beneficiaria di una scissione che è stata registrata nel Registro Imprese dopo l’1.1.2024, non possono essere oggetto di rideterminazione, poiché a quella data la proprietà riguardava solo la società scissa.

 

Partecipazioni non quotate

Per quanto riguarda le partecipazioni non quotate, entro l’1.7.2024 (poiché il 30.6.2024 cade di domenica) sarà necessario che:

  • un professionista qualificato (es. un dottore commercialista) rediga e attesta la perizia di stima della partecipazione alla data di riferimento.

I professionisti abilitatati ad effettuare la perizia di stima delle partecipazioni sono:

  • gli iscritti agli albi di dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali, nonché revisori legali dei conti;
  • i periti regolarmente iscritti alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi del R.D. 2011/1934.

 

  • il contribuente interessato versi l’imposta sostitutiva del 16% per l’intero importo o, nel caso di rateizzazione, limitatamente alla prima delle tre quote annuali di pari importo.

Il codice tributo da indicare nel modello F24 per il versamento dell’imposta sostitutiva del 16% è l’”8055″ denominato “Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati”.

 


Nel modello F24 dovrà essere compilata la sezione “Erario”, indicando come “anno di riferimento” quello di possesso dei beni per i quali si opera la rivalutazione (2024). L’anno “2024” dovrà essere indicato anche in relazione al versamento della seconda e della terza rata.


 

Nota bene

La spesa sostenuta per la perizia di stima:

  • è deducibile dal reddito d’impresa (della società) in cinque quote costanti a partire dall’esercizio in cui è stata sostenuta, se la perizia è stata commissionata dalla società (o associazione o ente) in cui si tiene la partecipazione;
  • si aggiunge al costo di acquisto della partecipazione (in proporzione al costo effettivamente sostenuto da ciascun possessore), se la perizia è stata richiesta da tutti o da alcuni dei possessori delle azioni o quote rivalutate (articolo 5, comma 5, L. 448/2001).

 

Partecipazioni quotate

A norma del comma 1-bis, dell’articolo 5, L. 448 /2001 – introdotto dalla L. 197/2022 (Legge di bilancio 2023) – per la rideterminazione del costo dei titoli, delle quote o dei diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziatori posseduti alla data dell’1.1.2024, occorre considerare il valore normale determinato sulla base della media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2023, a norma dell’articolo 9, comma 4, lettera a), Tuir.

 

Nota bene

Tale valore deve essere soggetto all’imposta sostitutiva del 16%, la quale dovrà essere versata, utilizzando il codice tributo “8057” denominato “Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di titoli, di quotazione o di diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione” (risoluzione n. 23/E/2023).

 

Versamento dell’imposta sostitutiva

L’imposta sostitutiva si applica – con l’aliquota dell’16% – sull’intero valore risultante dalla perizia di stima delle partecipazioni (e non solo sull’incremento di valore attribuito). L’imposta sostitutiva potrà essere versata

  • dal soggetto possessore delle partecipazioni;
  • con modello F24, alternativamente:
  • in unica soluzione entro il prossimo 1.7.2024 (in quanto la scadenza del 30.6.2024 cade di domenica), oppure;
  • in tre rate annuali di pari importo che scadranno, rispettivamente, il 1.7.2024, il 30.6.2025 ed il 30.6.2026.

 


Resta inteso che, l’imposta sostitutiva dovuta può essere compensata nel modello F24 con crediti d’imposta o contributivi disponibili, ai sensi dell’articolo 17, DLgs. 241/1997, nei limiti ammessi dalle vigenti disposizioni.


 

Le rate successive alla prima dovranno essere maggiorate degli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.

Rateazione dell’imposta sostitutiva
Rata Scadenze Misura dell’imposta
Prima rata

 

1.7.2024

(poiché il 30.6.2024 cade di domenica)

1/3 dell’imposta dovuta
Seconda rata

 

30.6.2025 1/3 dell’imposta dovuta + interessi 3% annuo a decorrere dalla data di versamento della prima rata (1.7.2024)
Terza rata 30.6.2026 1/3 dell’imposta dovuta + interessi 3% annuo a decorrere dalla data di versamento della prima rata (1.7.2024)

 

Data di versamento Imposta sostitutiva Interessi Importo Rata
1.7.2024 (poiché il 30.6.2024 cade di domenica) 600 = (1.800/3) 0 600
30.6.2025 600 = (1.800/3) 3% 18 = (600*3%) 618
30.6.2026 600 = (1.800/3) 3%*2 36 = (600*3%*2) 636

 


L’ imposta sostitutiva relativa alla rivalutazione delle partecipazioni al di fuori dell’esercizio di impresa – al pari delle imposte sostitutive dovute per la rivalutazione dei beni d’impresa e l’affrancamento del saldo attivo – non è rateizzabile (mensilmente) ai sensi dell’articolo 20, D.Lgs. 241/1997 (risoluzione n. 70/E/2013).


 

 

ESEMPIO

Il sig. Luca Gialli ha effettuato, nel febbraio 2024, la rivalutazione delle partecipazioni dallo stesso possedute alla data dell’1.1.2024, pari al 50% del capitale della società Alfa Srl. Di seguito i principali dati per la liquidazione dell’imposta sostitutiva nel modello F24:

  • costo storico della partecipazione: euro 50.000;
  • valore di perizia della quota di partecipazione del socio Luca Gialli (50% del patrimonio di Alfa Srl): euro 150.000
  • imposta sostitutiva = euro 24.000 = (euro 150.000 x 16%)
  • modalità di pagamento: unica soluzione il 12.6.2024

 

Scomputo o rimborso dell’imposta sostitutiva già versata

L’articolo 7, comma 2, lett. ee), ff) e gg), D.L. 70/2011, ha previsto, a favore dei contribuenti che intendono ricorrere più volte alla rideterminazione delle partecipazioni, la possibilità di scomputare l’imposta sostitutiva precedentemente versata da quella dovuta avvalendosi nuovamente del regime.

 

Nota bene

Più precisamente, è stato previsto che tali soggetti possono:

  • sottrarre dall’imposta sostitutiva dovuta per la nuo­va rivalutazione, l’importo relativo all’imposta sostitutiva già versata;
  • effettuare una nuova rideterminazione, anche nel caso in cui la seconda perizia giurata di stima riporta un valore inferiore a quello risultante dalla perizia precedente.

 

Peraltro, se il contribuente, in relazione alla precedente rivalutazione, si era avvalso della rateizzazione dell’imposta sostitutiva dovuta, non deve più versare la rata o le rate, non ancora scadute, relative ad una precedente rivalutazione (circolare n. 47/E/2011).

 

ESEMPIO

Il signor Luca Bianchi è proprietario di una partecipazione posseduta nel 2006 al costo storico di euro 10.000.

Il valore della suddetta partecipazione era già stato rideterminato nel 2022 in euro 50.000, previo pagamento, in unica soluzione, dell’imposta sostitutiva, nella misura all’epoca vigente del 14%, pari a euro 7.000 = (euro 50.000*14%).

Il signor Bianchi ha deciso di aderire alla rivalutazione riproposta dalla Legge di bilancio 2024, incrementando il costo d’acquisto della partecipazione al maggior importo di euro 100.000 e determinando l’imposta sostitutiva dovuta nel 2024 quale differenza tra:

  • l’importo ottenuto applicando l’aliquota del 16% sul nuovo valore di perizia euro 16.000 = (euro 100.000 * 16%) e;
  • l’imposta già versata con la prima rivalutazione (euro 7.000).

L’imposta dovuta, pari ad euro 9.000 = (euro 16.000 – euro 7.000) è stata versata in un’unica soluzione in data 10.6.2024.

 

Rimborso dell’imposta versata in precedenti rivalutazioni

In alternativa alla compensazione, ai contribuenti che non aderiscono al meccanismo dello scomputo, è riconosciuta la possibilità di richiedere il rimborso di quanto già versato per effetto della precedente rivalutazione, nel rispetto delle seguenti condizioni:

  • la richiesta va presentata entro 48 mesi dal pagamento dell’imposta (o della prima rata);
  • il termine di decadenza, per la richiesta di rimborso, decorre dalla data di versamento dell’imposta pagata in occasione della nuova rivalutazione, o della prima rata;
  • l’ammontare del rimborso non potrà essere superiore all’importo dovuto in base all’ultima rivalutazione eseguita.

 

Nota bene

Non hanno diritto al rimborso dell’imposta sostitutiva:

  • gli eredi di un contribuente che, prima del decesso, aveva già rivalutato i valori di acquisto delle partecipazioni non quotate, ai sensi dell’articolo 5, L. 448/2001 prima del decesso (sentenza n. 10298/2019).
  • I contribuenti che, in sede di determinazione delle plusvalenze realizzate, non abbiano tenuto conto del valore rideterminato. In tal caso, gli stessi sono comunque tenuti a completare il versamento rateale, qualora si siano avvalsi di tale facoltà.

 

Irrevocabilità dell’opzione

L’opzione per la rideterminazione del costo o del valore di acquisto delle partecipazioni è una scelta definitiva da parte del contributore che l’ha effettuata (circolare n. 47/E/2011 e circolare n. 35/E/2004)

 

Valutazione di convenienza della rivalutazione delle partecipazioni

Quando si rivaluta il costo o il valore di acquisto delle partecipazioni, è importante considerare il possibile risparmio fiscale che potrebbe derivare dalla successiva vendita di tali attività. In altre parole, in caso di cessione delle partecipazioni, sarà necessario confrontare il carico fiscale totale, tenendo conto del fatto che:

  • l’imposta sostitutiva del 16%, dovuta per l’affrancamento secondo gli articoli 5 e 7, L. 448/2001, si calcola sul valore stabilito dalla perizia;
  • l’imposta sostitutiva del 26% si calcola sull’importo della plusvalenza di natura finanziaria realizzata.

 

ESEMPIO CONVENIENZA IMPOSIZIONE SOSTITUTIVA
Costo di acquisto euro 50.000
Valore di perizia all’1.1.2024 euro 200.000
Prezzo di vendita euro 200.000
Imposizione ordinaria ·        Plusvalenza imponibile: euro 150.000 = (euro 200.000- euro 50.000)

·        Imposta sulla plusvalenza: euro 39.000= (euro 150.000*26%)

·        Prelievo fiscale: euro 39.000

Imposizione sostitutiva ·        Imposta sostitutiva per l’affrancamento: euro 32.000 = euro 200.000*16%

·        Plusvalenza imponibile: euro 0 = (euro 200.000 – euro 200.000)

·        Prelievo fiscale: euro 32.000

 

ESEMPIO CONVENIENZA IMPOSIZIONE ORDINARIA
Costo di acquisto euro 140.000
Valore di perizia all’1.1.2024 euro 200.000
Prezzo di vendita euro 200.000
Imposizione ordinaria ·        Plusvalenza imponibile: euro 60.000 = (euro 200.000- euro 140.000)

·        Imposta sulla plusvalenza: euro 15.600 = (euro 60.000*26%)

·        Prelievo fiscale: euro 15.600

Imposizione sostitutiva ·        Imposta sostitutiva per l’affrancamento: euro 32.000= euro 200.000*16%

·        Plusvalenza imponibile: euro 0 = (euro 200.000 – euro 200.000)

·        Prelievo fiscale: euro 32.000