3 Marzo 2020

La rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni nel 2020

di Federica Furlani
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La scheda di FISCOPRATICO

La legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019), ai commi 693 e 694, ha previsto la riapertura dei termini di rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni, modificando l’articolo 2, comma 2, D.L. 282/2002, convertito, con modificazioni, dalla L. 27/2003.

Persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia possono pertanto valutare, nel caso vi sia l’intenzione di procedere alla cessione di detti beni, la convenienza a perfezionare la rivalutazione del costo o del valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti alla data del 1 ° gennaio 2020 al di fuori del regime di impresa.

La rideterminazione del valore permette infatti di “affrancare” in tutto o in parte l’ammontare della plusvalenza latente, imponibile ai fini Irpef (articolo 67, comma 1, lett. ac-bis Tuir), in modo da ridurre il carico fiscale per quei soggetti che hanno intenzione di provvedere alla cessione delle relative partecipazioni o terreni.

Per procedere alla rivalutazione, e quindi per poter utilizzare il valore “rideterminato”, in luogo del costo storico, è necessario:

  • far predisporre, entro il 30 giugno 2020, una perizia di stima redatta da un professionista abilitato attestante il valore della partecipazione al 1° gennaio 2020;
  • procedere, entro la stessa data, al versamento dell’imposta sostitutiva, pari all’11%, sia per le partecipazioni (qualificate e non) che per i terreni, tramite modello F24 (codice tributo “8055”) in un’unica soluzione oppure rateizzare l’importo fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, alle seguenti scadenze:
  • prima rata: 30 giugno 2020;
  • seconda rata: 30 giugno 2021;
  • terza rata: 30 giugno 2022.

Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata.

Rispetto alla precedente versione, di cui ai commi 1053 e 1054 L. 145/2018, l’aliquota dell’imposta sostitutiva è unica e pari all’11%, mentre la rivalutazione “2019” per le partecipazioni non qualificate e per i terreni era più vantaggiosa, pari al 10% (ancora prima la misura del 2018 era unica e pari all8%).

Ad esempio, un contribuente che detiene una partecipazione non qualificata pari al 15% nella società Alfa Srl, valutata, da apposita perizia alla data del 1 ° gennaio 2020, 30.000 euro, dovrà corrispondere alla o dalle date prefissate, in caso di rateizzazione, un’imposta sostitutiva pari a 3.300 euro.

In base a quanto precisato dalla circolare 47/E/2011, la rivalutazione si considera perfezionata con il versamento dell’intera o della prima rata dell’imposta sostitutiva nei termini sopra indicati, e da quel momento il contribuente può avvalersi immediatamente del nuovo valore di acquisto ai fini della determinazione dell’eventuale plusvalenza di cui all’articolo 67 Tuir.

Nel caso di versamento dell’intero importo o della prima rata oltre il termine (30 giugno 2020), la rivalutazione non può considerarsi perfezionata e il contribuente non può utilizzare il valore rideterminato al fine di determinare l’eventuale plusvalenza, ma può chiedere a rimborso quanto versato.

In caso invece di omesso versamento delle rate successive alla prima, il contribuente può regolarizzare la violazione tramite l’istituto del ravvedimento operoso.