La rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2022
di Federica FurlaniLa L. 34/2022, di conversione del D.L. 17/2022 (articolo 29), c.d. “Decreto Energia”, ha riproposto la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni possedute da persone fisiche, società semplici, associazioni professionali ed enti non commerciali, non in regime di impresa.
È quindi possibile rideterminare alla data del 1° gennaio 2022 il costo di acquisto di:
- terreni edificabili o agricoli,
- partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, qualificate e non,
posseduti a titolo di proprietà o usufrutto, e, per i terreni, anche con l’eventuale diritto di superficie ed enfiteusi.
Il perfezionamento dell’operazione, per poter quindi dare rilevanza al valore così rideterminato ai fini del calcolo della plusvalenza ex articolo 67, comma 1, lett. a) e b) per quanto riguarda i terreni, e lett. c) e c-bis) per le partecipazioni, del Tuir, è condizionato ad una serie di adempimenti posti a carico del contribuente:
- redazione e asseverazione di una perizia di stima, che deve poi essere conservata ed esibita in caso di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria;
- versamento dell’imposta sostitutiva del 14%;
entrambi da eseguirsi entro il 15 novembre 2022.
Per quanto riguarda la perizia di stima, va redatta da un professionista abilitato (dottore commercialista, esperto contabile, revisore legale, perito iscritto alla CCIAA nel caso abbia oggetto partecipazioni; ingegnere, architetto, geometra, dottore agronomo, agrotecnico, perito agrario, perito industriale edile, perito iscritto alla CCIAA se l’oggetto sono terreni) e poi asseverata presso la cancelleria del tribunale, gli uffici dei giudici di pace o presso i notai.
Deve avere ad oggetto l’intero patrimonio sociale al 1° gennaio 2022 a cui si riferisce la partecipazione, il cui valore viene pertanto determinato in base alla frazione di patrimonio netto posseduta, e il relativo costo va ad incrementare, sia in caso di partecipazioni che di terreni, il costo rivalutato.
Nel caso di partecipazioni, se l’incarico della perizia viene conferito da parte della società, il relativo costo, anziché incrementare il valore rivalutato dei soci, è deducibile in quote costanti nell’esercizio di sostenimento e nei 4 successivi.
L’imposta sostitutiva, pari al 14% dell’intero valore risultante dalla perizia, deve essere versata:
- in un’unica soluzione entro il 15 novembre 2022;
- in tre rate annuali di pari importo, sempre a decorrere dal 15 novembre 2022, con applicazione alle rate successive alla prima degli interessi nella misura del 3% da versare contestualmente a ciascuna rata. Quindi la prima rata entro il 15.11.2022, la seconda entro il 15.11.2023 e la terza entro il 15.11.2024.
Il versamento va eseguito con il modello F24, utilizzando il codice tributo:
- 8055 – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati;
- 8056 – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola;
e indicando come anno di riferimento “2022”.
Va evidenziato che l’opzione per la rideterminazione dei valori e la conseguente obbligazione tributaria si considerano perfezionate con il versamento dell’intero importo dell’imposta sostitutiva ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata, e il contribuente può avvalersi immediatamente del nuovo valore di acquisto ai fini della determinazione delle plusvalenze di cui all’articolo 67 Tuir.
L’eventuale versamento dell’intera imposta sostitutiva (ovvero della prima rata) oltre il termine previsto dalla norma non consente quindi l’utilizzo del valore rideterminato ai fini del calcolo della plusvalenza realizzata. In tale ipotesi tuttavia il contribuente può richiedere il rimborso dell’imposta sostitutiva versata.
Nel caso invece di un contribuente che abbia effettuato il versamento dell’imposta dovuta ovvero di una o più rate della stessa, e in sede di determinazione delle plusvalenze realizzate per effetto della cessione delle partecipazioni o dei terreni non tenga conto del valore rideterminato, egli non ha diritto al rimborso dell’imposta pagata ed è oltretutto tenuto, nell’ipotesi di pagamento rateale, ad effettuare i versamenti successivi.
Le norme in esame prevedono, infatti, la facoltà di avvalersi di un’agevolazione e il contribuente non può modificare successivamente la scelta liberamente effettuata in mancanza di una apposita disposizione in tal senso (circolare 47/E/2011).
Se inoltre il contribuente ha effettuato il versamento della prima rata nei termini di legge ed ha invece omesso di effettuare i successivi versamenti, questi ultimi sono iscritti a ruolo ai sensi degli articoli 10 e seguenti del D.P.R. 602/1973.
Infine, nel caso si sia proceduto a rivalutare partecipazioni o terreni, già in precedenza oggetto di rivalutazione, è possibile scomputare dall’imposta sostitutiva dovuta quella eventualmente già versata in occasione della precedente procedura di rideterminazione effettuata o chiederne il rimborso ex articolo 38 D.P.R. 602/1973.
Il termine di decadenza per la richiesta del suddetto rimborso (48 mesi) decorre dalla data in cui si verifica la duplicazione del versamento e cioè dalla data di pagamento dell’intera imposta sostitutiva dovuta per effetto dell’ultima rideterminazione effettuata ovvero dalla data di versamento della prima rata.