La rivalutazione delle partecipazioni nel modello Redditi PF 2021
di Federica FurlaniNel corso del 2020 i contribuenti hanno potuto beneficiare di due diverse possibilità per rivalutare, ai sensi dell’articolo 2 D.L. 282/2002 e ss. modificazioni, secondo le disposizioni previste dall’articolo 5 L. 448/2001, il valore delle partecipazioni, quote o diritti non negoziate nei mercati regolamentati, posseduti non in regime di impresa:
- la rivalutazione prevista dalla Legge di bilancio 2020 (articolo 1, commi 639 e 694, L. 160/2019), che fa riferimento alle partecipazioni, quote o diritti non negoziate nei mercati regolamentati, possedute alla data del 1° gennaio 2020, per le quali il valore di acquisto è stato rideterminato entro il 30 giugno;
- l’articolo 137 D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio), che ha prorogato le disposizioni degli articoli 5 e 7 L. 448/2001 e successive modificazioni, per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni, quote o diritti non negoziate in mercati regolamentati, possedute alla data del 1° luglio 2020. In tal caso la redazione e il giuramento della perizia dovevano essere effettuati entro la data del 15 novembre 2020.
Ricordiamo che anche per il 2021 è possibile rideterminare il costo o il valore di acquisto delle suddette partecipazioni, possedute alla data del 1° gennaio 2021, effettuando i relativi adempimenti entro il 30 giugno 2021 (articolo 1, commi 1122 e 1123, Legge di bilancio 2021).




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