La rottamazione delle cartelle di pagamento
di Leonardo PietrobonCon la gazzetta Ufficiale n. 249 del 24.10.2016 ha trovato ufficialità il D.L. 193/2016 che, tra le diverse misure di carattere fiscale, contiene anche la nuova “rottamazione delle cartelle di pagamento”.
Sotto il profilo normativo tale previsione trova collocazione all’articolo 6 del decreto, secondo cui “Relativamente ai carichi inclusi in ruoli, affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2015, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni incluse in tali carichi, gli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (…)”.
Dall’analisi della disposizione normativa di cui sopra emerge che la “rottamazione” si riferisce a tutti i carichi inclusi in ruoli, compresi gli accertamenti esecutivi, affidati agli agenti per la riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015.
Dal punto di vista pratico, al fine di stabilire la possibilità di accesso o meno, non rileva la data di notifica al contribuente-debitore, bensì si deve tener conto della data in cui i carichi tributari sono stati affidati all’Agente per la riscossione. Di conseguenza, non è utile conoscere la data di notifica, elemento ricavabile anche da un semplice estratto ruoli, ma è necessario individuare nell’estratto ruoli o nella stessa cartella di pagamento la data in cui il “creditore” (Agenzia delle entrate, Istituti previdenziali, ecc.) ha affidato la riscossione ad Equitalia.
Le situazioni che si possono quindi prospettare sono:
- possibilità di definizione nel caso in cui il ruolo sia stato affidato entro il 31.12.2015;
- impossibilità di definizione nel caso in cui il ruolo sia stato affidato in data successiva al 31.12.2015, come potrebbero essere le cartelle di pagamento notificate ai contribuenti nel corso degli ultimi mesi.
Anche sotto il profilo oggettivo, la riportata norma non pone particolari limiti, infatti, possono essere oggetto di definizione tutti i ruoli riguardanti imposte, contributi previdenziali e assistenziali, tributi locali e violazioni del Codice della strada, purché affidati all’Agente della riscossione nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2000 e il 31.12.2015.
Per quanto riguarda l’aspetto sostanziale, sembra si possa affermare che il debito si estingue con il pagamento:
- delle somme affidate all’Agente della riscossione a titolo di capitale, quali imposte, tributi e contributi;
- degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, ossia quelli dovuti dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento fino alla data in cui il ruolo è divenuto esecutivo;
- delle somme maturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di aggio della riscossione, da rideterminare tenendo però conto della sola quota capitale e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo;
- delle somme a rimborso per le procedure esecutive;
- e delle spese di notifica della cartella di pagamento.
L’estinzione del debito è ammessa quindi con il beneficio della cancellazione delle sanzioni, comprese quelle di natura contributiva, nonché degli interessi di mora e delle somme aggiuntive dovute sui contributi previdenziali. Sotto tale aspetto, sembra potersi affermare, da un’applicazione letterale della norma, che la definizione avviene con la cancellazione di tutte le sanzioni collegate alle imposte iscritte a ruolo, senza alcuna esclusione o applicazione parziale, aspetto meritevole in ogni caso di chiarimento da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Dal punto di vista procedurale, la definizione si perfeziona con il pagamento dei tutte le somme di cui sopra; pagamento che può essere eseguito in un’unica soluzione o in modo rateale con un massimo di quattro rate, di cui: le prime due pari a 1/3 ciascuna delle somme dovute e la terza e la quarta pari a 1/6. Il saldo della terza rata dovrà avvenire entro il 15 dicembre 2017, mentre la quarta e ultima rata dovrà essere versata non oltre il 15 marzo 2018.
In ogni caso, il contribuente che intende aderire alla definizione agevolata deve presentare un’apposita istanza a Equitalia entro il 23 gennaio 2017 (ossia entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale). Nella domanda dovrà essere segnalata l’eventuale pendenza di contenziosi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la richiesta di definizione agevolata, con l’impegno a rinunciare al ricorso.
La modulistica in tal senso è già stata resa disponibile sul sito di Equitalia, nella sezione “Modulistica” dove è possibile utilizzare il modulo DA1.
La dichiarazione di adesione alla definizione agevolata può essere presentata dal contribuente:
- presso gli sportelli dell’Agente della riscossione utilizzando il modulo DA1;
- alla casella e-mail/PEC della Direzione Regionale di Equitalia Servizi di riscossione di riferimento, inviando il modulo DA1, debitamente compilato in ogni sua parte, unitamente alla copia del documento di identità.
Equitalia comunicherà al contribuente entro il 24 aprile 2017 (180 giorni dopo la pubblicazione del D.L. sulla Gazzetta Ufficiale) l’ammontare complessivo delle somme dovute e gli invierà i bollettini di pagamento.
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10 Novembre 2016 a 9:10
In verità, il comma 10, lett. e), prevede che non siano definibili le sanzioni da Codice della strada e le “faq” Equitalia, n. 5, riportano che per queste sono definibili solo interessi di mora e le altre maggiorazioni di legge.
Cordialità.
Massimo De Nardi
11 Novembre 2016 a 8:04
Le sanzioni del codice della strada sono definibili sulla base di quanto stabilito dal co. 11 il quale stabilisce che “11. Per le sanzioni di cui alla lettera e), del comma 10, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all’articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689” di conseguenza, anche le “multe” del codice della strada sono definibili, intendendo in tal caso che la quota capitale è costuita dalla sanzione-multa che deve essere pagata. infatti, la FAQ riporta che “Per le multe stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge”.
11 Novembre 2016 a 9:48
A me pare che il co. 11, “tradotto” dalla “faq” n. 5, espliciti proprio che il senso della definizione nel caso di sanzioni Codice della strada, necessariamente in deroga al co. 1, il quale prevede l’estinzione (non solo) delle sanzioni, sia solo quello proprio delle parole e che, come detto, non riguardi in alcun modo quota capitale/sanzione ma – invece – meramente gli accessori di questa.
Un cordiale saluto.
Massimo De Nardi