La rottamazione parziale delle cartelle di pagamento
di Leonardo PietrobonCome già messo in evidenza in alcuni precedenti interventi, con la conversione nella L. 225/2016 del D.L. 193/2016, avvenuta in data 1.12.2016, ha trovato definitiva applicazione la nota procedura di rottamazione delle cartelle di pagamento.
Sotto il profilo normativo tale previsione trova collocazione all’articolo 6 del citato D.L. 193/2016, secondo cui “Relativamente ai carichi inclusi in ruoli, affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2016, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni incluse in tali carichi, gli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (…)”.
Dall’analisi della disposizione normativa di cui sopra, nonché come confermato dalla circolare AdE 2/E/2017, emerge che la “rottamazione” si riferisce a tutti i carichi inclusi in ruoli, compresi gli accertamenti esecutivi, affidati agli Agenti per la riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2016.
Un primo aspetto necessario per individuare la corretta applicazione della disposizione normativa è rappresentato dal riferimento al concetto di carico e non al concetto “generico” di cartella di pagamento.
Tale precisazione rappresenta un aspetto fondamentale per stabilire la possibilità o meno di accedere alla definizione delle somme dovute dai contribuenti.
Al fine di individuare ciò che si intende con il concetto di carico e ciò che, invece, si intende per cartella di pagamento pare utile ricordare il processo di formazione di una cartella di pagamento, utilizzando quale riferimento di prassi il provvedimento del Direttore dell’AdE n. 2011/99696.
A tal proposito si ricorda che:
- ai fini della riscossione delle somme richieste con gli atti di cui all’articolo 29, comma 1, lettera a) del D.L. 78/2010, il competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate affida, mediante flusso telematico, i relativi carichi agli Agenti della riscossione per il tramite di Equitalia Servizi S.p.a.;
- sotto il profilo pratico, l’Ufficio che ha emesso gli atti di cui all’articolo 29, comma 1, lettera a) del D.L. 78/2010, trasmette, con cadenza giornaliera, i flussi di carico ad Equitalia Servizi S.p.a., decorsi 60 giorni dalla notifica degli atti, nonché 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento. In caso di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, la trasmissione è effettuata con cadenza giornaliera decorsi 60 giorni dalla notifica degli atti. Tale flusso rappresenta il “carico”, comprendente le somme dovute dal contribuente:
- l’affidamento formale della riscossione in carico all’Agente, anche ai fini dell’esecuzione forzata, si intende effettuato alla data di trasmissione del flusso di carico.
Sotto il profilo pratico la trasmissione dei diversi carichi in capo ai diversi contribuenti formano il c.d. “ruolo”, ossia un elenco, formato dall’ente impositore, contente i nominativi dei debitori e le somme dovute.
Il ruolo viene trasmesso a Equitalia che provvede alle successive procedure che sono nel dettaglio:
- predisposizione e notifica delle cartelle;
- riscossione delle somme e relativo riversamento alle casse dello Stato e degli altri enti impositori;
- in caso di mancato pagamento, avvio dell’esecuzione forzata.
La cartella di pagamento è, di conseguenza, l’atto che l’Agente della riscossione invia ai contribuenti per la riscossione dei crediti vantati dagli enti creditori (Agenzia delle Entrate, Inps, Comuni, ecc.).
Sul punto si ricorda che l’iscrizione a ruolo ed emissione della cartella di pagamento non sono più previste per le somme contenute negli avvisi di accertamento emessi – ai fini delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, dell’Irap, dell’Iva, delle ritenute e delle imposte sostitutive – dall’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° ottobre 2011, relativamente ai periodi d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi (i cosiddetti “accertamenti esecutivi”).
Riferimento | Concetto |
Carico | La singola posta creditoria vantata dall’ente impositore |
Ruolo | L’elencazione dei diversi crediti vantati dall’ente impositore oggetto di elaborazione periodica |
Cartella di pagamento | Atto con il quale l’Agente per la riscossione esercita la riscossione dei crediti vantati dagli enti creditori |
Tale ripartizione, permette quindi di affermare, in aderenza con la soprariportata disposizione normativa, che oggetto di rottamazione non è la cartella di pagamento, ma il singolo carico debitorio, permettendo di fatto la possibilità di accedere ad una possibile definizione analitica delle somme dovute.
Tale impostazione – definizione analitica – è confermata anche sotto il profilo pratico e procedurale riscontrabile nella compilazione del modello DA1 di definizione delle somme con l’Agente della riscossione Equitalia, in cui viene data la possibilità di accedere alla definizione del singolo carico contenuto nella cartella di pagamento e non solo ed esclusivamente la stessa cartella di pagamento nella sua interezza.
La conferma di quanto sopra riportato trova espressione al comma 13-bis dell’articolo 6 D.L. 193/2016, secondo cui “La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo carico iscritto a ruolo o affidato”.
Al riguardo, la circolare AdE 2/E/2017 ha precisato che:
- “per ogni ruolo va esposto il numero di “partite” in esso contenute”;
- “il ruolo è quindi composto da una pluralità di “partite””;
- “per singolo carico deve intendersi la singola partita di ruolo”;
- “la “partita” costituisce dunque l’unità non frazionabile di riferimento per la definizione”.
In conclusione, dal punto di vista oggettivo, possono essere oggetto di definizione i carichi/ruoli affidati all’Agente della riscossione entro il 31.12.2016, informazione ricavabile dalla lettura del corpo della cartella di pagamento o dall’estratto ruoli richiesto all’Agente della riscossione.
A tal proposito, non sono esclusi dalla possibilità di definizione agevolata i carichi affidati all’Agente della riscossione entro 31.12.2016 a cui è seguita la cartella di pagamento notificata oltre il 31.12.2016.
Data di affidamento del carico all’Agente della riscossione | Data di notifica della cartella di pagamento | Possibilità di definizione agevolata ex art. 6 D.L. 193/2016 |
Fino al 31.12.2016 | Fino al 31.12.2016 | Si |
Fino al 31.12.2016 | Dall’1.1.2017 | Si |
Dall’1.1.2017 | Dall’1.1.2017 | No |
Infine, sulla questione, la circolare 2/E/2017 distingue tra:
- carichi da accertamenti esecutivi, i quali devono considerarsi definibili quando il flusso di carico è stato trasmesso all’Agente della riscossione entro il 31 dicembre 2016;
- carichi iscritti a ruolo ex D.M. 321/1999, i quali devono considerarsi definibili, non sussistendo una perfetta coincidenza tra la materiale trasmissione telematica degli stessi e la relativa consegna formale all’Agente della riscossione, se la consegna formale è stata effettuata entro il 10 gennaio 2017 nel presupposto che la relativa trasmissione all’Agente della riscossione sia avvenuta entro il 31 dicembre 2016.