27 Dicembre 2017

La sanatoria per le attività estere dei lavoratori

di Cristiano MorettiNicola Fasano
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Il collegato fiscale alla legge di Bilancio 2018 (articolo 5-septies, D.L. 148/2017) ha introdotto una nuova sanatoria per i capitali non dichiarati detenuti all’estero, limitata tuttavia ai lavoratori già residenti all’estero e poi rientrati in Italia e ai frontalieri.

In particolare, è previsto che le attività depositate e le somme detenute su conti correnti e sui libretti di risparmio all’estero alla data del 6 dicembre 2017 (giorno di entrata in vigore della Legge 172/2017 che ha convertito il D.L. 148/2017), in violazione degli obblighi sul monitoraggio fiscale, da soggetti fiscalmente residenti in Italia (ovvero dai loro eredi) in precedenza residenti all’estero, iscritti all’AIRE o che hanno prestato la propria attività lavorativa in via continuativa all’estero in zone di frontiera o in Paesi limitrofi, derivanti da redditi prodotti all’estero di lavoro dipendente o di lavoro autonomo, possono essere regolarizzate, anche ai fini delle imposte sui redditi prodotti dalle stesse, con il versamento del 3% del valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016 a titolo di imposte, sanzioni e interessi.

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