1 Marzo 2021

La sanzione per infedele dichiarazione Iva assorbe l’omesso versamento

di Luigi Ferrajoli
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La scheda di FISCOPRATICO

L’articolo 5 D.Lgs. 471/1997, che disciplina le sanzioni derivanti dalle “Violazioni relative alla dichiarazione dell’imposta sul valore aggiunto e ai rimborsi”, prevede, al comma 4, quelle applicabili nel caso di dichiarazione infedele, disponendo che: “Se dalla dichiarazione presentata risulta un’imposta inferiore a quella dovuta ovvero un’eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante, si applica la sanzione amministrativa dal novanta al centoottanta per cento della maggior imposta dovuta o della differenza di credito utilizzato”.

Il successivo articolo 13 del medesimo Decreto Legislativo sanziona invece le fattispecie di ritardato od omesso versamento, affermando, al comma 1, che “Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l’ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile”.

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