La scelta del sistema di gestione del plafond
di Marco PeiroloL’articolo 8, comma 2, D.P.R. 633/1972 consente ai contribuenti che rivestono la qualifica di esportatore abituale di acquistare beni/servizi senza applicazione dell’Iva nei limiti delle esportazioni od operazioni assimilate registrate nell’anno solare precedente (plafond fisso) o nei dodici mesi precedenti (plafond mobile).
La scelta tra il sistema di determinazione del plafond con il metodo fisso o con il metodo mobile è rimessa alla discrezionalità del contribuente e può essere modificata all’inizio di ciascun anno, per cui è utile richiamare, per gli operatori interessati, le modalità per il passaggio dal metodo fisso a quello mobile e viceversa.
Con il sistema del plafond fisso (o solare), il periodo di riferimento corrisponde alle operazioni che concorrono alla formazione del plafond registrate nell’anno solare precedente, mentre con il sistema del plafond mobile (o mensile), il periodo di riferimento è individuato nei dodici mesi precedenti. Ne discende, secondo le indicazioni della prassi amministrativa, che quest’ultimo sistema può essere utilizzato solo dai contribuenti che hanno iniziato l’attività almeno da 12 mesi (circolare 8/D/2003 e nota n. VII-15-902/1995).
La circolare 8/D/2003 ha specificato che, ai fini dell’opzione per l’utilizzo di un sistema piuttosto che l’altro, assume rilevanza il “comportamento attivo” del contribuente, confermato, in sede di dichiarazione Iva, dalla compilazione dell’apposito quadro destinato agli esportatori abituali, contenente una casella da barrare allo scopo di indicare il metodo utilizzato.
È il caso, tuttavia, di ricordare che la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 9028/2011, ha negato che il diritto di acquistare beni/servizi senza Iva sia precluso all’esportatore abituale che abbia omesso di compilare il quadro VC e che, nella specie, non abbia comunicato la scelta del regime del plafond mobile.
Per superare la violazione contestata dall’Ufficio, è stato valorizzato il comportamento concludente dell’operatore, che deve intendersi ammesso ad esercitare le opzioni relative al regime dell’Iva qualora la contabilità obbligatoria sia adeguatamente uniformata al regime scelto.
Ad assumere rilevanza sono, pertanto, le condizioni sostanziali per l’acquisto senza applicazione dell’imposta, vale a dire la qualifica di esportatore abituale, l’esistenza di un plafond disponibile e la comunicazione dei dati della dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate, con successiva consegna al fornitore della dichiarazione d’intento e della ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia.
Tale conclusione è confermata dalla recente sentenza n. 19366/2018, con la quale la Suprema Corte ha esaminato gli effetti dell’omessa comunicazione all’Agenzia delle Entrate del trasferimento del plafond in caso di affitto d’azienda.
Anche se tale omissione comporta la violazione dell’articolo 8, comma 4, D.P.R. 633/1972, i giudici di legittimità hanno escluso che all’affittuario sia precluso il beneficio collegato al plafond, in assenza di un danno erariale e della circostanza che, nel caso di specie, il contratto di affitto d’azienda, contenente la clausola di trasferimento del plafond, era stato regolarmente registrato, cosicché l’Amministrazione finanziaria risultava in possesso di tutti i dati necessari per una concreta ed effettiva attività di controllo.
Come anticipato, per i contribuenti che adottano il metodo fisso, il plafond è determinato per l’intero anno solare in misura pari ai corrispettivi delle cessioni all’esportazione od operazioni assimilate registrate nell’anno solare precedente. Per i contribuenti che adottano il metodo mobile, invece, nella determinazione del plafond mensile si procede all’inizio di ogni mese a rideterminare il plafond disponibile in misura pari all’ammontare delle cessioni registrate nei dodici mesi precedenti, al netto degli acquisti senza Iva effettuati nello stesso periodo; in particolare, la circolare 73/E/1984 ha precisato che, dall’ammontare complessivo delle cessioni, sarà detratto l’importo delle cessioni relative al tredicesimo mese precedente e un pari importo sarà detratto dal totale degli utilizzi effettuati, sino a concorrenza degli stessi.
Tale metodologia di calcolo consente di tener conto del fatto che parte degli acquisti effettuati senza Iva negli ultimi dodici mesi sono, comunque, imputabili alle cessioni registrate nel tredicesimo mese precedente.
In caso di passaggio dal sistema fisso a quello mobile, il plafond disponibile all’inizio di utilizzo del nuovo sistema è pari all’importo delle operazioni attive registrate nell’anno precedente.
In caso, invece, di passaggio dal sistema mobile a quello fisso, la risoluzione 77/E/2002 ha chiarito che occorre prendere a riferimento il plafond che sarebbe risultato disponibile per il mese di gennaio se si fosse mantenuto il metodo mobile. Pertanto, occorre ancora – e per l’ultima volta – seguire il procedimento per il calcolo del plafond mobile partendo dall’ammontare della posta attiva e passiva del mese di dicembre dell’anno precedente, sottraendo da entrambe le operazioni non imponibili del tredicesimo mese.
Infatti, considerato il particolare meccanismo di calcolo che governa il metodo mobile, la risultanza che emerge da tale calcolo rappresenta l’ammontare del plafond creato ed effettivamente non utilizzato alla data del 1° gennaio del nuovo anno.