La scelta di cambio di regime Iva in agricoltura
di Luigi ScappiniIl mese di gennaio è quello in cui si deve dare seguito ad eventuali scelte di cambio di regime Iva per quanto riguarda il comparto agricolo.
Come noto, infatti, il c.d. regime speciale Iva per l’agricoltura, regolamentato dall’articolo 34 D.P.R. 633/1972 rappresenta il regime naturale per un soggetto che opera nel settore primario, se sono rispettati gli indicati requisiti soggettivi (essere produttori agricoli come definiti ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 34) e oggettivi (cedere prodotti agricoli e ittici ricompresi nella prima parte della tabella A allegata al D.P.R. 633/1972 e quindi prodotti che si ricavano dall’agricoltura senza necessità di alcuna manipolazione o trasformazione per essere commercializzati, ovvero, qualora queste manipolazioni o trasformazioni siano necessarie o volute, esse sono tali da rientrare nell’esercizio normale dell’agricoltura).
L’ultimo comma dell’articolo 34, tuttavia, introduce la possibilità di optare per il regime ordinario, opzione che vincola per un triennio, decorso il quale l’opzione si rinnova di anno in anno.
Le modalità con le quali procedere in tal senso sono quelle previste dall’articolo 1 D.P.R. 442/1997, ai sensi del quale “L’opzione e la revoca di regimi di determinazione dell’imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili. La validità dell’opzione e della relativa revoca è subordinata unicamente alla sua concreta attuazione sin dall’inizio dell’anno o dell’attività. È comunque consentita la variazione dell’opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative”.
In altri termini rileva il comportamento concludente e, nel caso in cui non si proceda, come prescritto dal successivo articolo 2 D.P.R. 442/1997, alla comunicazione dell’opzione nella prima dichiarazione annuale Iva da presentare successivamente alla scelta operata, si sarà passibili di una sanzione amministrativa.
Tra i motivi per i quali l’imprenditore può essere tentato al cambio di regime sicuramente il più immediato è una percentuale compensativa dei prodotti ceduti alquanto ridotta che comporta un elevata forcella rispetto all’aliquota edittale di cessione.
Ma, la scelta di cambio di regime deve essere attentamente ponderata in quanto comporta, come prescritto dall’articolo 19bis2 D.P.R. 633/1972, l’obbligo di rettifica della detrazione poiché vi è un cambio del regime Iva applicato.
Nel caso di passaggio dal regime speciale ex articolo 34 D.P.R. 633/1972 a quello ordinario, si dovrà andare a recuperare quella parte di Iva che non è stata detratta e quindi si originerà, in ragione della rettifica, un credito di imposta, mentre nel caso inverso, si determinerà un debito.
Il passaggio di regime comporta la necessità di redazione di un inventario, riferito al 31 dicembre dell’anno precedente, da cui risultino tutti i beni in giacenza, in modo da poter quantificare l’Iva non detratta.
La redazione dell’inventario deve essere effettuata suddividendo i prodotti in ragione della natura e qualità degli stessi.
Successivamente si procederà alla loro valorizzazione e, in questo caso, è necessario differenziare a seconda della tipologia di bene; infatti, per i prodotti agricoli “semilavorati” ottenuti dall’azienda si utilizzerà il valore normale mentre per quelli finiti, pronti per la vendita, il valore normale è “sostituibile” dal listino prezzi dell’azienda agricola e, in sua assenza, le mercuriali delle CCIAA.
Ai fini della determinazione dell’Iva, come precisato dal Mef con la circolare 154/1998, le percentuali di compensazione da utilizzare sono quelle esistenti al 31 dicembre dell’ultimo anno di applicazione del regime speciale.
Per quanto riguarda le materie prime immesse nel ciclo produttivo il valore da utilizzare è quello risultante dalle relative fatture di acquisto che dovranno essere utilizzate anche per gli eventuali frutti pendenti presenti nelle coltivazioni. Le fatture, nello specifico, necessitano, per la quantificazione, dell’Iva relativa alle lavorazioni, alle semine, alle concimazioni, all’utilizzo degli antiparassitari e così via.
In sede di rettifica è necessario verificare anche l’eventuale presenza sia di beni ammortizzabili sia di immobili in quanto, i primi sono soggetti a un periodo di monitoraggio quinquennale, periodo che si allunga a 10 anni nell’ipotesi di beni immobili.
Nel caso di passaggio dal regime speciale a quello ordinario si potrà recuperare l’Iva relativa a tanti quinti o decimi quanti sono gli anni che mancano al termine del periodo di monitoraggio, mentre in caso di passaggio inverso, come detto, l’Iva sarà dovuta.