2 Dicembre 2014

La scissione interrompe la trasparenza

di Alessandro Bonuzzi
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La scissione, sebbene costituisca un’operazione fiscalmente neutrale, in alcune circostanze potrebbe avere un sostanziale impatto  sotto il profilo  dell’imposizione  diretta per i soggetti coinvolti nell’operazione. Ci riferiamo al caso della scissione di una società di capitali in regime di trasparenza fiscale.

In effetti, il regime di trasparenza si interrompe quando la scissione è totale o in caso di scissione parziale se i soci non riconfermano l’opzione entro il periodo d’imposta da cui decorrono gli effetti fiscali dell’operazione straordinaria. Non sorge alcuna problematica in termini di continuità, invece, se la società trasparente è la beneficiaria.

Gli addetti ai lavori ben sanno che ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 173 del Tuir l’operazione di scissione non determina, in capo alle società partecipanti, emersione di materia imponibile tanto ai fini dell’Irpef quanto con riferimento all’imposta sul reddito delle società. Il successivo comma 3 si preoccupa di garantire la neutralità fiscale, per il socio della scissa, del cambio delle partecipazioni detenute in origine con quelle della società beneficiaria.      

L’art. 115 del Tuir e il D.M. 23 aprile 2004 regolano, invece, l’applicazione del regime della trasparenza fiscale in capo alle società di capitali quando sono partecipate da altre società di capitali.

Il regime della trasparenza consente di evitare la doppia imposizione economica, dapprima, in capo alla società partecipata sul reddito prodotto, e, al momento della percezione del dividendo, in capo al socio. In pratica, si applica il meccanismo di imposizione tipico delle società di persone per le quali il reddito imponibile è imputato a ciascun socio, indipendentemente dalla effettiva percezione, in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili.

L’opzione, che è irrevocabile per i primi tre anni, deve essere esercitata dalla società partecipata e da tutta la compagine sociale; i soci devono comunicare la loro decisione alla società mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. La scelta si considera perfezionata quando viene trasmessa dalla società partecipata all’Agenzia delle Entrate.

A seguito della modifica apportata dal Decreto semplificazioni, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso venerdì (D.Lgs. n.175/14), a partire dal modello Unico 2015, la comunicazione è inserita nella dichiarazione dei redditi da presentare nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione. Il mancato esercizio dell’opzione dovrebbe comunque essere sanabile entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva attraverso l’istituto della remissione in bonis introdotto dall’art. 2 del D.L. n. 16/2012 pagando la sanzione di 258 euro.

La circolare dell’Agenzia delle Entrate n.49/E/2004 ha chiarito che quando una società di capitali in regime di trasparenza fiscale di cui all’art. 115 viene scissa “l’opzione per la trasparenza fiscale perde efficacia a partire dalla data da cui l’operazione straordinaria esplica i suoi effetti fiscali”. L’interruzione non si verifica “qualora l’opzione stessa venga confermata da tutti i soggetti interessati, ricorrendo i presupposti indicati nei commi 1 e 2 dell’art. 115 del testo unico, entro il periodo d’imposta da cui decorrono i predetti effetti fiscali”.

Tuttavia, la deroga alla perdita dell’efficacia non può agire nell’ipotesi in cui la scissa trasferisca l’intero suo patrimonio a più società preesistenti o di nuova costituzione (scissione totale). In questo caso l’opzione per il regime di tassazione alternativo non può che venir meno a decorrere dalla data di efficacia dell’operazione straordinaria; ciò in quanto il soggetto giuridico che aveva manifestato l’opzione cessa di esistere.

Ne deriva che i redditi prodotti una volta che la scissione si è cristallizzata scontano sia la tassazione Ires ordinaria in capo alle beneficiarie, ancorché le stesse siano in possesso dei requisiti imposti dall’art. 115, sia l’imposizione “per cassa” in capo ai soci sotto forma di dividendo. In tal senso la scissione, sebbene fiscalmente neutrale, incide sulla misura e sulle modalità di tassazione del reddito imputabile ai soggetti coinvolti; tale aspetto potrebbe avere un impatto rilevante sul piano operativo. Si pensi ad esempio alla circostanza in cui la beneficiaria di nuova costituzione non disponga delle risorse liquide necessarie per far fronte “direttamente” al pagamento delle imposte relative al reddito prodotto dall’azienda acquisita.

L’unica eccezione è rappresentata dal caso in cui la beneficiaria sia preesistente e operi già in regime di trasparenza. In questa particolare circostanza i soci della scissa possono continuare a beneficiare del regime alternativo anche successivamente alla scissione a condizione però che l’opzione venga confermata da tutti i soggetti interessati, quindi: dalla società beneficiaria, dai soci preesistenti e dai soci subentranti.

È possibile continuare ad applicare il regime della trasparenza anche in presenza di scissione parziale della partecipata trasparente sempre a condizione che l’opzione venga confermata dai soggetti interessati.  

Diversamente, nell’ipotesi opposta, ovvero in cui è la società beneficiaria ad aver optato per la trasparenza, il regime alternativo non si interrompe ancorché a seguito dell’operazione straordinaria non venga confermata l’opzione. Di fatto i nuovi soci della beneficiaria sono obbligati ad adottare il regime trasparente.

Infine, per quanto riguarda la “piccola” trasparenza di cui all’art. 116 del Tuir, ove il soggetto trasparente è una società a responsabilità limitata partecipata da non più di dieci persone fisiche, sebbene nulla è specificato appare ragionevole ritenere che risultino applicabili le medesime regole.