La scissione mediante scorporo nello Studio del Notariato n. 45-2023/I
di Ennio VialL’articolo 2506.1, comma 1, cod. civ., stabilisce che “con la scissione mediante scorporo una società assegna parte del suo patrimonio a una o più società di nuova costituzione e a sé stessa le relative azioni o quote a sé stessa, continuando la propria attività.”.
Lo Studio del Notariato n. 45-2023/I approfondisce la disciplina dell’istituto in rassegna, facendo proprie diverse considerazioni svolte dalla dottrina.
Innanzitutto, viene rilevato come la nuova operazione di scissione – che a livello “visivo” presenta uno sviluppo societario analogo al conferimento – non rientra nelle casistiche di scissione contemplate dall’articolo 2506 cod. civ. Generalmente, infatti, le quote della beneficiaria vengono assegnate ai soci, mentre nella scissione con scorporo le stesse risultano di proprietà della società scissa.
I Notai cercano anche di valorizzare parola per parola il testo della norma per tratteggiarne i contorni. Come appare immediatamente ad una prima lettura, il testo presenta la duplicazione delle parole “a sé stessa”. Lo Studio non può che rilevare come in tale duplicazione non si possa ravvisare alcun significato logico e che, quindi, lo stesso è probabilmente l’esito di un refuso.
I Notai indugiano, inoltre, sul fatto che la norma prevede che la scissa attribuisce alla beneficiaria “parte” del proprio patrimonio”. Tale circostanza, ad avviso del Notariato, “sembrerebbe escludere la possibilità di configurare come scorporo (e, quindi, di avvalersi della disciplina della scissione), il trasferimento dell’intero patrimonio ad altra società di nuova costituzione a fronte dell’acquisizione dell’intero capitale della beneficiaria dell’assegnazione”.
Possiamo ritenere che l’interpretazione dei Notai sia ragionevole e conforme alla lettera della norma. Appare, tuttavia, sfuggente la ratio di questa previsione. Ad ogni buon conto, con “parte del patrimonio” si può intendere anche la quasi totalità dello stesso. In altre parole, conferisco l’intero patrimonio tranne qualche cespite marginale.
Un ulteriore aspetto, sul quale i Notai indugiano, è quello della continuazione della propria attività. Sul punto, la dottrina si è da subito massivamente orientata, nel senso di ritenere che la stessa rappresenti una ridondante previsione della natura parziale e non totale della scissione. I Notai, in linea con la dottrina, scartano in ogni caso l’eventualità che si debba imporre alla società scissa la conservazione della medesima attività svolta in precedenza. Ciò in quanto, “a meno che la scissa non fosse già una società esercente l’attività di holding, inevitabilmente per effetto dello scorporo si verifica l’acquisizione di partecipazioni sociali, con conseguente svolgimento dell’attività di gestione delle stesse e modifica, seppur parziale, dell’oggetto sociale”.
I Notai, infine, escludono che l’operazione di scissione mediante scorporo possa configurarsi nelle ipotesi elencate nella successiva tabella. Ciò in quanto, in ognuna delle ipotesi proposte, difetta uno o più requisiti previsti dalla norma.
Tabella n. 1 – casistiche in cui la scissione mediante scorporo non può operare
Operazione | Requisito mancante art. 2506.1 cod. civ. | Inquadramento dell’operazione |
Apporto dell’intero patrimonio | La norma prevede che l’apporto deve riguardare una parte del patrimonio | Costituzione di newCo |
Apporto di parte del patrimonio ma nella beneficiaria vi sono altri soci | Partecipazione totalitaria da parte della scissa | Costituzione di newCo |
Apporto di parte del patrimonio in società preesistente | La beneficiaria deve essere una newCo | Aumento di capitale |
Apporto di parte del patrimonio in società preesistente che non aumenta il capitale sociale ma assegna azioni proprie | La beneficiaria non è una newCo e vi sono altri soci | Cessione di partecipazioni sociali |