5 Giugno 2023

La “scissione mediante scorporo”: prime riflessioni sul nuovo istituto

di Fabio Landuzzi
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Il nuovo articolo 2506.1 cod. civ., in recepimento della Direttiva UE 2019/2121, introduce nell’ordinamento italiano una nuova operazione societaria straordinaria: la “scissione mediante scorporo”.

Si tratta di una particolare forma di scissione parziale dalla quale si differenzia per il fatto principale che le partecipazioni nella/e società beneficiaria/e vengono assegnate alla stessa società scissa e non ai soci della medesima, come avviene nello schema tipico della scissione; proprio per questa ragione, presupponendo perciò la continuità della società scissa, la scissione mediante scorporo non può atteggiarsi a scissione “totale”, dovendo avere per oggetto solo una parte del patrimonio della scissa.

Altra conseguenza connessa alla particolarità dello schema che caratterizza questa operazione è che quale effetto della sua realizzazione non si dovrebbe determinare alcuna variazione nel patrimonio netto della scissa, in quanto gli elementi “di primo grado” oggetto di scorporo vengono sostituiti dal bene di “secondo grado” rappresentato dalla partecipazione al capitale della/e beneficiaria/e.

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