21 Maggio 2021

La scissione negativa

di Luca Mambrin
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La scheda di FISCOPRATICO

La scissione negativa è un’operazione caratterizzata dall’assegnazione alla società beneficiaria di un netto patrimoniale di valore negativo.

Come peraltro evidenziato anche nel documento di ricerca della Fondazione Nazionale dei Commercialisti del 19 luglio 2018 “trattasi di un’operazione atipica con la quale viene assegnato a una o più società beneficiarie un insieme di elementi patrimoniali attivi e passivi il cui saldo contabile ha valore negativo; in altri termini, il valore contabile delle attività assegnate è inferiore rispetto al valore contabile delle passività assegnate.

In merito alla legittimità dell’operazione sono quindi molti gli aspetti dibattuti sia in dottrina che nella prassi, aspetti che in particolare riguardano:

  • l’effettivo valore economico positivo dei beni assegnati;
  • la possibilità che la società beneficiaria sia di nuova costituzione;
  • la necessità o meno di una perizia di stima per valutare al valore corrente il compendio patrimoniale oggetto di scissione.

Inoltre occorre distinguere l’ipotesi in cui il patrimonio netto contabile assegnato, pur essendo negativo sotto il profilo contabile, abbia un valore reale positivo, dal caso in cui, invece, anche il valore reale del patrimonio scisso risulti negativo.

Per quanto riguarda la scissione negativa a valore reale positivo, che può derivare ad esempio dalla sottostima di alcuni elementi patrimoniali relativi ad immobilizzazioni acquisite mediante contratti di leasing, sono emersi vari  orientamenti in merito all’ammissibilità dell’operazione.

Viene sicuramente riconosciuta la validità dell’operazione se l’assegnazione viene fatta a favore di una (o più) società beneficiaria preesistente dotata di adeguate riserve disponibili per assorbire il netto patrimoniale assegnato.

Viene inoltre ammessa l’operazione anche nel caso in cui la scissione negativa venga fatta a favore di una beneficiaria neo costituita, purché l’operazione sia corredata da una relazione di stima del patrimonio della scissa da assegnare alla neo costituita società beneficiaria che attesti l’esistenza di un valore a copertura del netto negativo assegnato alla beneficiaria. Tale relazione deve essere redatta da un esperto in possesso dei requisiti di professionalità sanciti dall’articolo 2501-sexies cod. civ..

Un ulteriore orientamento notarile ha distinto poi, nell’ambito delle scissioni con assegnazione di un netto contabile negativo, le operazioni nelle quali si intende mantenere nella contabilità della beneficiaria gli stessi valori a cui erano iscritti gli elementi assegnati nelle scritture contabili della scissa da quelle in cui si intenda operare una rivalutazione degli elementi patrimoniali assegnati, al fine di far emergere un valore corrente positivo supportato da perizia redatta da un esperto.

In tale ultima circostanza, qualora si proceda alla rivalutazione degli elementi patrimoniali assegnati, con redazione della perizia attestante l’effettività dei relativi valori correnti, la scissione negativa può essere effettuata anche a favore di una beneficiaria neo-costituita.

Laddove invece si mantengano in contabilità della società beneficiaria gli stessi valori netti negativi a cui erano iscritti gli elementi patrimoniali assegnati nelle scritture contabili della scissa, senza quindi rivalutazione del patrimonio netto contabile negativo è necessario che sia rispettata almeno una delle seguenti condizioni:

  • la società beneficiaria deve essere necessariamente una società già esistente ed avere un patrimonio netto positivo idoneo ad assorbire il netto negativo assegnatole (verificando che il capitale non si riduca ad di sotto del minimo legale);
  • la società beneficiaria dovrà trovarsi in stato di liquidazione: in tal caso la scissione ha evidentemente uno scopo meramente liquidatorio.

Molto più controversa è l’operazione di scissione “negativa” nell’ipotesi in cui anche il valore reale del patrimonio assegnato, comprensivo dell’eventuale avviamento, sia negativo.

In ambito giurisprudenziale la Cassazione, nella sentenza n. 26043/2013 ha ritenuto non ammissibile l’operazione, in quanto realizzata per finalità non tipicamente riconducibili alla disciplina delle scissioni, essendo piuttosto finalizzata “essenzialmente ad attribuire alla società scissa un apparente stato di solvibilità”. Anche sotto il profilo contabile l’operazione non sarebbe ammissibile in quanto non potrebbe sussistere alcun rapporto di cambio, con conseguente impossibilità di assegnazione di azioni o quote della beneficiaria, data la mancanza di un valore economico reale positivo del patrimonio scisso.

Un diverso orientamento notarile ha invece ammesso la legittimità dell’operazione di scissione negativa a valore negativo al ricorrere di almeno una delle seguenti condizioni:

  • non si debba procedere al concambio, in quanto trattasi di scissione in favore di beneficiaria preesistente che possiede l’intero capitale della scissa, ovvero nel caso in cui sussista identità tra compagini sociali della scissa e della beneficiaria preesistente;
  • in ipotesi di scissione parziale in cui si assegnino in concambio solo azioni o quote della scissa in favore dei soci della società beneficiaria preesistente e non nei confronti dei soci della scissa;
  • in ipotesi di scissione totale in cui si attribuiscano in concambio, ai soci della beneficiaria preesistente assegnataria del netto negativo, partecipazioni nell’altra o nelle altre beneficiarie.