La scissione-scorporo quale strumento di costituzione della holding
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi TributariA seguito della scissione dell’intero patrimonio sociale a favore di una società beneficiaria neocostituita, la società scissa, cui è assegnata la partecipazione, può divenire una holding industriale (anche facente capo allo stesso nucleo famigliare). Della questione si è occupata di recente la Massima n. 89/2024 dei Consigli Notarili riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, nella quale si è affrontato un tema dibattuto avente ad oggetto la scissione-scorporo.
Tale operazione è stata introdotta nel 2023 nel nostro codice civile, e segnatamente nell’articolo 2606.1, secondo cui “con la scissione mediante scorporo una società assegna parte del suo patrimonio a una o più società di nuova costituzione e a sé stessa le relative azioni o quote, continuando la propria attività”. Tra i tanti aspetti peculiari della scissione-scorporo, che la differenziano in modo significativo rispetto alla scissione ordinaria (in cui le quote o azioni della beneficiaria sono assegnati agli stessi soci della scissa e non alla scissa stessa), vi è anche la richiesta che, successivamente alla scissione, la scissa deve continuare la propria attività.
Ciò si coniuga anche con la prima parte dell’articolo 2506.1 cod. civ., che contempla unicamente la scissione-scorporo parziale in quanto, con questa operazione, una società può assegnare solamente una parte del suo patrimonio a una o più società beneficiarie, mentre tale limitazione non è prevista nella scissione tradizionale.
Assodato, quindi, che per effetto della scissione-scorporo la società scissa deve rimanere in vita, è necessario chiarire il significato del precetto normativo, in base al quale la società stessa deve continuare la propria attività.
È probabile che lo “scambio” tra il patrimonio assegnato alla beneficiaria (o alle beneficiarie) e l’iscrizione della partecipazione nell’attivo della società scissa comporti inevitabilmente una modifica dell’attività svolta da quest’ultima società, trasformando la stessa da società operativa a società di partecipazione (holding). Ci si deve domandare se tale modifica sia compatibile con quanto previsto dall’articolo 2506.1 cod. civ., poiché la richiesta che la scissa continui la propria attività dopo lo scorporo potrebbe anche significare che l’attività svolta sia la stessa, o potrebbe essere sufficiente che la scissa resti in vita svolgendo un’attività diversa rispetto a quella esercitata prima della scissione.
Sul punto, la recente Massima n. 89/2024 del Notariato di Firenze, Pistoia e Prato, ha ritenuto che debba reputarsi legittima la scissione con scorporo con assegnazione alla beneficiaria dell’intero patrimonio della scissa, con la conseguenza che quest’ultima assumerà l’oggetto proprio della holding di partecipazioni. In buona sostanza, il riferimento alla continuazione della propria attività della scissa significa la continuazione dell’attività dal punto di vista fattuale, con la conseguenza che dopo la scissione la scissa possa continuare la propria attività in un settore economico diverso da quello originario, ovvero modificare lo statuto prevedendo un diverso oggetto sociale.
Il contenuto della Massima del Notariato è interessante poiché legittima l’utilizzo della scissione-scorporo quale strumento per costituire una holding di famiglia. Infatti, ipotizzando un nucleo famigliare che possiede delle partecipazioni in una società operativa, la scissione-scorporo dell’azienda operativa in una società neocostituita con assegnazione della partecipazione alla scissa consente, tra i tanti vantaggi, anche la separazione del patrimonio famigliare (partecipazione nella holding) da quello operativo, e l’inserimento nell’attività operativa di amministratori esterni al nucleo famigliare senza alcun impatto nella società holding.
È opportuno segnalare che, a differenza del conferimento d’azienda, che si pone come alternativa alla scissione-scorporo, per quest’ultima operazione non è richiesta alcuna relazione di stima ex articolo 2443 cod. civ. (società scissa e beneficiaria entrambe società di capitali), fermo restando il procedimento ordinario previsto per la scissione, senza tuttavia la relazione dell’esperto in quanto non è previsto alcun rapporto di cambio (le partecipazioni dei soci nella scissa non subiscono infatti alcuna modifica).