17 Novembre 2022

La seconda rata dell’acconto delle imposte 2022

di Alessandro Bonuzzi
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La scheda di FISCOPRATICO

Il prossimo 30 novembre scade il termine per il versamento della seconda oppure unica rata dell’acconto per l’anno 2022 delle imposte dovute dai contribuenti solari sulla base della dichiarazione dei redditi e Irap.

Si ricorda che l’acconto 2022 può essere determinato utilizzando:

  • il metodo storico, secondo cui assume rilevanza l’imposta 2021;
  • il metodo previsionale, che dà la possibilità di effettuare un versamento inferiore rispetto all’imposta 2021 qualora si presuma di conseguire un reddito (e quindi un’imposta) 2022 minore rispetto al 2021.

Il metodo previsionale può rivelarsi conveniente sotto il profilo della liquidità, evitando situazioni di emersione di crediti d’imposta eccessivi.

È il caso, ad esempio, di applicazione oppure di fuoriuscita dal regime della cedolare secca dal 2022. In particolare, il contribuente che dal 2022 sceglie di assoggettare a cedolare secca il reddito degli immobili locati:

  • non è tenuto al versamento dell’acconto 2022 per la cedolare secca, mancando una base storica;
  • può determinare l’acconto Irpef 2022 già considerando che il reddito fondiario o diverso (se derivante dalla locazione breve) non sarà assoggettato ad Irpef.

Viceversa, il contribuente che nel 2022 decide di assoggettare ad Irpef il reddito degli immobili locati:

  • non è tenuto a versare l’acconto Irpef 2022, mancando la relativa Irpef 2021;
  • può utilizzare il metodo previsionale, versando un acconto di cedolare secca 2022 inferiore ovvero non versare alcuna somma a titolo di acconto di tale imposta.

Lo stesso principio trova applicazione per i soggetti che applicano oppure fuoriescono dal regime forfettario dal 2022.  Infatti, si deve ritenere che i soggetti che dal 2022:

  • aderiscono al regime forfetario non siano tenuti a versare l’acconto dell’imposta sostitutiva 2022, mancando la base di riferimento. Inoltre, applicando il metodo previsionale essi possono non versare l’acconto Irpef 2022 ovvero versare un minor acconto Irpef 2022 rispetto a quello che risulterebbe dall’applicazione del metodo storico;
  • fuoriescono dal regime forfettario e adottano il regime ordinario, non siano tenuti a versare l’acconto dell’Irpef 2022, mancando la base di riferimento. Inoltre, applicando il metodo previsionale essi possono non versare l’acconto 2022 dell’imposta sostitutiva.

Un altro caso in cui potrebbe essere conveniente applicare il metodo di calcolo previsionale è quando si è verificato nel 2022 il passaggio dal regime ordinario al regime per cassa, siccome le rimanenze finali 2021 costituiscono un costo deducibile nel 2022 e, dunque, possono verosimilmente comportare una significativa riduzione del reddito dell’anno 2022.

Nelle situazioni prospettate, peraltro, il rischio di incorrere nella sanzione per omesso/carente versamento dell’acconto 2022, derivante dall’utilizzazione del metodo previsionale, dovrebbe essere nella sostanza pari a zero o comunque molto basso.

Non comporta sicuramente alcun rischio sanzionatorio l’assenza di un acconto Irap 2022 per le persone fisiche esercenti attività commerciale oppure di lavoro autonomo, atteso l’esonero dall’imposta regionale previsto dall’articolo 1, comma 8, L. 234/2021 con decorrenza dal 2022.

Si ricorda, infine, che come previsto dall’articolo 58, comma 1, D.L. 124/2019, a seconda della tipologia di contribuente tenuto al versamento – Isa o no Isa – occorre distinguere 2 diverse modalità di determinazione delle rate d’acconto da versare; infatti:

  • per i soggetti no Isa, la prima rata è dovuta nella misura del 40%, mentre la seconda nella misura del 60%;
  • per i soggetti Isa, la prima e la seconda rata sono dovute nella misura del 50% ciascuna.