La sede di direzione effettiva determina la residenza fiscale delle società
di Marco BargagliIl Legislatore ha recentemente introdotto un’importante riforma sulla fiscalità internazionale dettando, in particolare, i nuovi criteri previsti per individuare la residenza fiscale dei soggetti Ires (es. società di capitale, enti, compresi i Trust).
Nello specifico, il D.Lgs. 209/2023 ha novellato l’articolo 73, Tuir, il quale, nella versione in vigore dal 2024, prevede che «ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale. Per sede di direzione effettiva si intende la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società o l’ente nel suo complesso”.
Ciò posto, analizziamo compiutamente i nuovi criteri introdotti dalla riforma fiscale internazionale:
- per sede di direzione effettiva, si intende la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società o l’ente nel suo complesso;
- per gestione ordinaria in via principale, si intende il continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la società o l’ente nel suo complesso, con particolare riferimento al radicamento dell’attività dell’impresa in un determinato territorio;
- gli organismi di investimento collettivo del risparmio si considerano residenti ove siano istituiti in Italia;
- si considerano, altresì, residenti nel territorio dello Stato, salvo prova contraria, i trust e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Stati o territori a fiscalità privilegiata, in cui almeno uno dei disponenti e almeno uno dei beneficiari del trust sono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato;
- si considerano, infine, residenti nel territorio dello Stato, salvo prova contraria, anche i trust istituiti in uno Stato a fiscalità privilegiata quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente nel territorio dello Stato effettui in favore del trust un’attribuzione che importi il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi.
Sul punto, giova evidenziare che, come risulta dalla relazione illustrativa al provvedimento normativo, i nuovi criteri riferiti alla “sede di direzione effettiva” e alla “gestione ordinaria in via principale”, sono elementi di natura sostanziale e riguardano rispettivamente il luogo in cui sono assunte le decisioni strategiche e dove si svolgono concretamente le attività di gestione della società o ente.
Possiamo, quindi, affermare che l’importante riforma intende dare maggiore risalto al ruolo dei manager aziendali (a cui normalmente sono conferiti effettivi poteri decisionali), atteso che l’assemblea dei soci dovrebbe svolgere tipicamente una mera attività di supervisione, direzione e coordinamento, nonché monitoraggio della gestione aziendale.
A livello internazionale occorre, invece, fare riferimento all’articolo 4, paragrafo 3, del modello OCSE di convenzione internazionale contro le doppie imposizioni sui redditi, il quale prevede che l’espressione “residente di uno stato contraente designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga; tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate all’imposta in questo Stato soltanto per il reddito proveniente da fonti situate in detto Stato o per il patrimonio ivi situato”.
In merito, il criterio applicato in ambito internazionale, nella versione modificata dal 2017, prevede che nell’ipotesi in cui una società sia considerata residente in due diversi Stati (ipotesi di doppia residenza o dual residence), la residenza fiscale della persona giuridica viene individuata sulla base di un accordo tra le autorità competenti (denominato mutual agreement), che dovrà tenere conto del luogo di direzione effettiva (place of effective management), del luogo di costituzione (the place where it is incorporated or otherwise constituted) e di ogni altro fattore rilevante (any other relevant factors).
Quindi, per valutare la sede di direzione effettiva occorre fare riferimento alla convenzione internazionale e relativo commentario e, in particolare all’articolo 4 del modello OCSE di convenzione contro le doppie imposizioni (punto 24.1), il quale sottolinea che per individuare la reale residenza fiscale di una società o di un ente occorre valutare a titolo esemplificativo vari fattori, tra cui:
- il luogo in cui si tengono abitualmente le riunioni del Consiglio di amministrazione o dell’organo equivalente della società o ente;
- il luogo in cui l’amministratore delegato e i componenti dell’alta direzione svolgono abitualmente le loro attività;
- il luogo ove si trova il quartier generale del Gruppo multinazionale;
- quali sono le norme o le Leggi del Paese che disciplinano lo status giuridico della società;
- dove sono tenute le sue scritture contabili.
Infine, dopo avere tracciato il rinnovato contesto normativo di riferimento, occorre ricordare che la Suprema Corte di cassazione ha nel tempo sancito che “per identificare la nozione di attività principale necessita fare riferimento a tutti gli atti produttivi e negoziali, nonché ai rapporti economici, che lo stesso ente pone in essere con i terzi, e per individuare il luogo in cui viene a realizzarsi l’oggetto sociale rileva, non tanto quello dove si trovano i beni principali posseduti dalla società, quanto la circostanza che occorra o meno una presenza in loco per la gestione dell’attività dell’ente” (Sentenza n. 6995/2014, sentenza n. 1811/2014 e sentenza n. 7080/2012).
Più di recente, con la sentenza n. 17289/2024, gli ermellini hanno confermato che per individuare la residenza fiscale non è possibile far semplicemente coincidere la sede della direzione effettiva dell’attività svolta dalla società con il luogo in cui sono localizzati i beni gestiti dall’impresa.
I giudici di piazza Cavour, accogliendo il ricorso presentato dal contribuente, hanno sancito il seguente principio di diritto: la sede di direzione effettiva deve essere individuata nel luogo in cui vengono assunte le decisioni sociali di natura amministrativa e direttiva.
Di contro, il giudice del gravame ha erroneamente fondato, nel merito, la propria decisione basata sulla localizzazione dei beni, senza valutare attentamente il luogo ove era localizzata la direzione effettiva, intesa come il luogo dove hanno reale svolgimento le attività amministrative e di direzione dell’ente.